Cassazione Penale, Sentenza n. 14942/2022 del 19/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della revoca della sospensione condizionale della pena: la Corte d'appello aveva revocato la sospensione concessa con sentenza del G.U.P. del 7/6/2017 (irrevocabile il 25/7/2017) ritenendo che il ricorrente avesse commesso "un nuovo delitto, punito con pena detentiva, nel quinquiennio successivo al passaggio in giudicato"; contestazione del travisamento dei fatti e della violazione dell'art. 168, comma 1, n. 2, c.p., poiché la fattispecie per cui era stato condannato nel giudizio impugnato risalirebbe al 16/7/2016 e la revoca automatica richiede che la sentenza pregiudicante sia divenuta definitiva (passaggio in giudicato), non bastando la sola consumazione anteriore del reato. Inoltre il ricorrente censurava la revoca della sospensione concessa con la sentenza di primo grado del 10/5/2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla parte che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del G.U.P. del 7/6/2017 (irrevocabile il 25/7/2017), annullando senza rinvio questa parte della sentenza impugnata. Motivazione: l'art. 168, comma 1, n. 2, c.p. dispone la revoca di diritto solo quando la condanna pregiudicante sia divenuta definitiva entro il termine previsto (periodo di prova decorrente dal passaggio in giudicato della prima sentenza); nella specie la sentenza impugnata in grado d'appello non era ancora definitiva, per cui la revoca era illegittima. È stata invece confermata la revoca della sospensione relativa alla pena inflitta dalla sentenza del 10/5/2018, perché operata in base alle cause ostative di cui all'art. 164, comma 4, c.p., come applicato congiuntamente all'art. 168, comma 3, c.p. (cioè per una pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all'art. 163). Nel resto il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.
riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163
La revoca automatica della sospensione condizionale per "altra condanna" richiesta dall'art. 168(1)(n.2) si realizza solo se la condanna pregiudicante è divenuta definitiva (passaggio in giudicato) entro il termine di durata del beneficio; non è sufficiente che il reato sia anteriore nella consumazione se la seconda condanna non è definitiva.
art. 164, comma 4, cod. pen.
Prevede cause ostative alla concessione o alla conservazione del beneficio della sospensione condizionale; la Corte d'appello ha ritenuto che il beneficio fosse stato originariamente concesso in presenza di tali cause ostative, legittimando la revoca ai sensi dell'art. 168(3).
art. 168, comma 3, cod. pen.
Consente la revoca della sospensione quando il beneficio è stato concesso nonostante l'esistenza di cause ostative (ai sensi di art. 164, comma 4) o quando sussistono altre condizioni che giustificano la revoca; applicata dalla Corte d'appello per la sentenza di primo grado.
art. 163, comma 1, cod. pen.
Stabilisce i limiti di pena rilevanti per la sospensione e il periodo di prova: il termine di cinque anni (per delitto) o due anni (per contravvenzione) è il periodo entro il quale deve intervenire l'eventuale condanna pregiudicante perché operi la revoca automatica prevista dall'art. 168(1)(n.2).
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che disciplina il reato per cui Baci Veriz era stato condannato (reato di droga), rilevante ai fini della determinazione della pena e della cumulabilità con altre condanne.
Massime di principio
- La revoca automatica della sospensione condizionale per "altra condanna" (art. 168(1)(n.2) c.p.) richiede che la condanna pregiudicante sia divenuta definitiva (passaggio in giudicato) entro il termine di durata del beneficio: se la condanna successiva è ancora impugnabile/non definitiva, non può operare la revoca "ope legis".
- Se il beneficio è stato concesso nonostante l'esistenza di cause ostative previste dall'art. 164(4) c.p., la revoca è comunque possibile ai sensi dell'art. 168(3) c.p.; in tal caso la verifica è meramente ricognitiva della non ammissibilità del beneficio.
- Il riferimento temporale rilevante per l'art. 168(1)(n.2) è il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, non la data di consumazione del reato per cui si pronuncia la condanna pregiudicante.
- In presenza di una revoca basata su una condanna non definitiva, il rimedio è il ricorso in Cassazione per vizi di diritto: il giudice di legittimità può annullare senza rinvio la revoca quando la causa di revoca automatica non sussiste per mancato passaggio in giudicato.
- Per la difesa in casi analoghi: contestare immediatamente la natura definitiva della condanna pregiudicante e chiedere che la revoca sia disposta solo se e quando la condanna diventi irrevocabile; distinguere sempre tra revoca "ope legis" (art.168(1)n.2) e revoca per cause ostative o valutative ai sensi degli artt.164 e 168(3).
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