Cassazione Penale, Sentenza n. 14946/2022 del 19/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il ricorso ex art. 309 c.p.p. avverso l'ordinanza del G.I.P. del 10/02/2021 con cui era stata applicata la custodia in carcere a carico di Geraldi per reati connessi agli articoli 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990 (delitti indicati ai capi nn. 48), 53), 55), 57), 58), 59), 60) e 61)). Il motivo di impugnazione dedotto era principalmente l'insussistenza di un grave quadro indiziario.
La decisione
Il ricorrente ha depositato presso la cancelleria la rinuncia al ricorso in data 22/11/2021. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, c.p.p., rilevando che la rinuncia, effettuata nelle forme di legge, produce l'effetto dell'inammissibilità. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa, al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base dell'impugnazione (ricorso contro provvedimenti cautelari), indicata nel ricorso originario.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale richiamata: fattispecie di riferimento per i reati di cui è accusato il ricorrente (delitti connessi agli stupefacenti).
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale richiamata congiuntamente all'art. 73 per i delitti contestati.
art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che la rinuncia alla impugnazione, validamente effettuata e pervenuta alla cancelleria, determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e per disporre il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla dichiarazione di inammissibilità e alla condanna alle spese/ammenda.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se effettuata nelle forme di legge e pervenuta alla cancelleria, rende il ricorso inammissibile e chiude il processo di impugnazione.
- La rinuncia è atto personale e irrevocabile: può essere compiuta dalla parte o dal difensore solo se quest'ultimo è munito di procura speciale per la rinuncia; assenza di tale procura può inficiare la validità dell'atto.
- In caso di rinuncia o di comportamento ritenuto colposo nella fase di impugnazione il giudice può condannare la parte al pagamento delle spese e disporre una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi degli articoli applicabili.
- Prima di rinunciare a un ricorso (specialmente in materia di misure cautelari) è essenziale valutare le conseguenze pratiche: la rinuncia impedisce ulteriori verifiche giudiziarie sull'ordinanza impugnata.
- Se si contesta la fondatezza degli indizi (grave quadro indiziario), la strategia processuale deve considerare che la rinuncia preclude la valutazione di merito da parte del giudice superiore; dunque rinunciare non è consigliabile se si intende proseguire nella difesa.
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