Cassazione Penale, Sentenza n. 14941/2022 del 19/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la condanna per coltivazione di marijuana (art. 73 comma 4 DPR 309/90). Due motivi: 1) violazione di legge e vizi nelle modalità di campionamento e analisi: la ASL avrebbe analizzato solo 6 piante su 24, dopo aver raggruppato le piante per dimensione e presenza di vaso, per cui i risultati non potrebbero essere estesi alle altre piante; 2) illogicità della motivazione della Corte d'appello: avrebbe ritenuto superati i valori-soglia in tutti i campioni nonostante alcuni non lo fossero, avrebbe esteso arbitrariamente i risultati ai campioni non analizzati e non avrebbe valutato correttamente la tesi del consumo personale sostenuta dall'imputato (che aveva comunque dichiarato di essere consumatore e aveva chiesto un criterio di valutazione basato sulla Q.M.D.).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Cassazione ha ritenuto corretto il campionamento operato dalla ASL (raggruppamento per tipologia di piante e analisi di un campione rappresentativo per ciascun gruppo) e legittima l'estensione dei risultati analitici alle altre piante della stessa tipologia. La Corte d'appello aveva quantificato il produttibile in circa 946 dosi medie, giudicando la coltivazione incompatibile con l'uso esclusivamente personale; l'imputato non ha fornito giustificazioni concrete circa la destinazione della coltivazione. Conseguentemente la condanna confermata è per il reato di cui all'art. 73 comma 4 DPR 309/90 con pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e multa di euro 4.000,00. Il ricorrente è altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990, art. 73 comma 4
Disciplina la rilevanza penale della coltivazione di piante da cui è estraibile sostanza stupefacente; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per la coltivazione di 24 piante con rilevante quantitativo di principio attivo.
D.P.R. n. 309/1990, art. 87
La norma disciplina il campionamento dello stupefacente già sottoposto a cautela reale; la sentenza precisa che tale disciplina non vincola la polizia giudiziaria nel selezionare per l'accertamento preliminare le piante sequestrate e che le modalità tecniche di campionamento sono di competenza tecnica non sindacabile in sede di legittimità salvo vizi evidenti.
Sez. U., n. 12348 del 19/12/2019 (Caruso)
Conferma che è penalmente rilevante la coltivazione di piante da cui possono essere estratte sostanze stupefacenti, ma esclude la rilevanza penale per coltivazioni di minime dimensioni svolte in forma domestica se emergono tecniche rudimentali, scarso numero di piante, quantitativo modesto e assenza di indici di immissione nel mercato.
Giurisprudenza Sez. 4 (es. n. 53547/2017; n. 34176/2012)
Sostiene che le analisi su campioni di piante non costituiscono accertamento tecnico irripetibile e che le caratteristiche intrinseche delle sostanze consentono nuovo esame se necessario; supporta la possibilità di utilizzare campioni rappresentativi per le analisi.
Massime di principio
- Il campionamento operato da un laboratorio su campioni rappresentativi è generalmente ammissibile e i risultati possono essere estesi alle altre piante del medesimo gruppo se la selezione è basata su criteri tecnici omogenei; l'eccezione richiede prova di vizio tecnico rilevante.
- Le norme sul campionamento di cui all'art. 87 DPR 309/90 regolano il campionamento dello stupefacente già sottoposto a sequestro e non limitano le modalità preliminari di isolare piante per sono accertamenti tecnici; le scelte tecniche dei periti hanno rilievo e sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità.
- Per escludere la rilevanza penale della coltivazione in funzione dell'uso personale è necessario dimostrare elementi concreti compatibili con una coltivazione domestica di minime dimensioni (scarso numero di piante, quantitativo minimo di principio attivo, tecniche rudimentali, assenza di indizi di commercializzazione); il mero riferimento al consumo personale senza elementi probatori non è sufficiente.
- Il numero di piante e la quantificazione delle dosi ricavabili sono indici significativi per valutare se la coltivazione sia destinata all'immissione nel mercato o all'uso personale; quantitativi elevati possono fondare la condanna anche in assenza di ulteriori prove di spaccio.
- Le consulenze e le analisi tecniche sulle piante non sono necessariamente accertamenti irripetibili: le sostanze mantengono caratteristiche tali da consentire ulteriori esami se richiesti.
- In sede di impugnazione la Corte di Cassazione tende a deferire alle valutazioni tecniche dei periti e a richiedere puntuali censure tecniche per rimettere in discussione campionamenti e analisi.
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