Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14945/2022 del 19/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione, art. 606, lett. e) c.p.p., deducendo nullità/illogicità e carenza di motivazione nella quantificazione della pena dopo la rideterminazione disposta in esito alla pronuncia di legittimità; si censura in particolare che la Corte di merito non avrebbe specificato se le imputazioni erano contestate ai sensi del primo o del quinto comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, avrebbe fissato una pena complessiva di nove mesi per cinque episodi di piccolo spaccio senza spiegare le peculiarità che giustificano una pena così distante dal minimo edittale e vi sarebbe stata disparità di trattamento rispetto ai coimputati relativamente all'aumento per la continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello, pur sintetica, fosse comunque adeguata: la rideterminazione della pena per i reati "satellite" (mesi 9) è stata motivata con riferimento alle "modalità delle condotte" e alla "frequenza" degli episodi, nel rispetto dei parametri di cui all'art. 133 c.p.; la Corte ha altresì dettagliato gli aumenti per continuazione per ciascun reato satellite e non ha adottato un unico aumento indistinto. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui, in sede di rideterminazione dopo l'intervenuta disciplina più favorevole (Corte Cost. n. 40/2019), non è dovuto un confronto aritmetico con la pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità e che una motivazione concisa è sufficiente se i parametri valutativi emergono dal testo della sentenza nel suo complesso. La doglianza sulla presunta disparità di trattamento rispetto ai coimputati è stata ritenuta infondata, salvo che tale diverso trattamento fosse sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73

    La controversia verte sulla diversa cornice edittale applicabile alle fattispecie di spaccio (distinzione tra comma 1 e comma 5); la Corte ha ritenuto non decisivo che il giudice di merito non avesse precisato il comma, purché la valutazione delle "modalità" e della "frequenza" degli episodi giustifichi la quantificazione della pena secondo i parametri di legge.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Norma contestata in sede di primo grado; presente nel capo di imputazione ma non decisiva per il motivo di censura sulla quantificazione della pena per i reati satellite.

  • Codice penale, art. 133

    Parametri per la determinazione della pena (circostanze, modalità, personalità, pericolo sociale); la Corte ha richiamato l'obbligo di tenerne conto nella rideterminazione della pena alla luce della nuova cornice edittale.

  • Codice penale, art. 81, comma 2

    Aumento per la continuazione: la Corte di merito ha previso aumenti distinti per ciascun reato satellite e ha motivato le scelte in relazione alla frequenza e modalità delle condotte, restando distante dal limite massimo consentito.

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)

    Fondamento normativo del motivo di impugnazione (nullità per illogicità o carenza di motivazione) con cui il ricorrente ha chiesto l'annullamento in cassazione; la Corte ha giudicato la censura infondata.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 40/2019

    sentenza del 23/01/2019, n. 40

    Ha introdotto una più favorevole cornice edittale per l'art. 73 (comma 1), imponendo la rideterminazione delle pene già inflitte; la Corte di cassazione ha richiamato la necessità di applicare la disciplina più favorevole ma ha precisato che la rideterminazione non richiede un calcolo aritmetico rispetto alla pena precedente.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000

    Richiamata in relazione al mancato riconoscimento di esonero dal pagamento alla Cassa delle ammende; utilizzata per negare l'esonero nel caso di specie.

Massime di principio

  • In caso di intervenuta pronuncia costituzionale che rende più favorevole la cornice edittale, il giudice che ridetermina la pena deve rivalutare i parametri di cui all'art. 133 c.p. alla luce dei nuovi limiti, ma non è obbligato a seguire un criterio aritmetico di proporzione rispetto alla pena precedente.
  • La motivazione della determinazione della pena può essere concisa: non è necessaria una descrizione dettagliata se i parametri valutativi (modalità, frequenza, personalità, pericolo sociale) risultano complessivamente dal testo della sentenza.
  • L'aumento per continuazione può essere determinato distintamente per ciascun reato satellite; non è obbligatorio un unico aumento uniforme per tutte le imputazioni.
  • La mera diversità di trattamento sanzionatorio fra coimputati non costituisce di per sé vizio impugnabile in cassazione, salvo che il diverso trattamento sia sorretto da valutazioni irragionevoli o paradossali.
  • La censura sulla mancata indicazione formale del comma di riferimento (es. art. 73, comma 1 o 5) è inefficace se la decisione di merito mostra comunque, quanto a contenuto, la motivazione sulle condizioni di fatto che hanno influito sulla quantificazione della pena.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.