Cassazione Penale, Sentenza n. 14945/2022 del 19/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione, art. 606, lett. e) c.p.p., deducendo nullità/illogicità e carenza di motivazione nella quantificazione della pena dopo la rideterminazione disposta in esito alla pronuncia di legittimità; si censura in particolare che la Corte di merito non avrebbe specificato se le imputazioni erano contestate ai sensi del primo o del quinto comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, avrebbe fissato una pena complessiva di nove mesi per cinque episodi di piccolo spaccio senza spiegare le peculiarità che giustificano una pena così distante dal minimo edittale e vi sarebbe stata disparità di trattamento rispetto ai coimputati relativamente all'aumento per la continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello, pur sintetica, fosse comunque adeguata: la rideterminazione della pena per i reati "satellite" (mesi 9) è stata motivata con riferimento alle "modalità delle condotte" e alla "frequenza" degli episodi, nel rispetto dei parametri di cui all'art. 133 c.p.; la Corte ha altresì dettagliato gli aumenti per continuazione per ciascun reato satellite e non ha adottato un unico aumento indistinto. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui, in sede di rideterminazione dopo l'intervenuta disciplina più favorevole (Corte Cost. n. 40/2019), non è dovuto un confronto aritmetico con la pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità e che una motivazione concisa è sufficiente se i parametri valutativi emergono dal testo della sentenza nel suo complesso. La doglianza sulla presunta disparità di trattamento rispetto ai coimputati è stata ritenuta infondata, salvo che tale diverso trattamento fosse sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990, art. 73
La controversia verte sulla diversa cornice edittale applicabile alle fattispecie di spaccio (distinzione tra comma 1 e comma 5); la Corte ha ritenuto non decisivo che il giudice di merito non avesse precisato il comma, purché la valutazione delle "modalità" e della "frequenza" degli episodi giustifichi la quantificazione della pena secondo i parametri di legge.
D.P.R. n. 309/1990, art. 74
Norma contestata in sede di primo grado; presente nel capo di imputazione ma non decisiva per il motivo di censura sulla quantificazione della pena per i reati satellite.
Codice penale, art. 133
Parametri per la determinazione della pena (circostanze, modalità, personalità, pericolo sociale); la Corte ha richiamato l'obbligo di tenerne conto nella rideterminazione della pena alla luce della nuova cornice edittale.
Codice penale, art. 81, comma 2
Aumento per la continuazione: la Corte di merito ha previso aumenti distinti per ciascun reato satellite e ha motivato le scelte in relazione alla frequenza e modalità delle condotte, restando distante dal limite massimo consentito.
Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
Fondamento normativo del motivo di impugnazione (nullità per illogicità o carenza di motivazione) con cui il ricorrente ha chiesto l'annullamento in cassazione; la Corte ha giudicato la censura infondata.
Corte Costituzionale, sentenza n. 40/2019
sentenza del 23/01/2019, n. 40
Ha introdotto una più favorevole cornice edittale per l'art. 73 (comma 1), imponendo la rideterminazione delle pene già inflitte; la Corte di cassazione ha richiamato la necessità di applicare la disciplina più favorevole ma ha precisato che la rideterminazione non richiede un calcolo aritmetico rispetto alla pena precedente.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata in relazione al mancato riconoscimento di esonero dal pagamento alla Cassa delle ammende; utilizzata per negare l'esonero nel caso di specie.
Massime di principio
- In caso di intervenuta pronuncia costituzionale che rende più favorevole la cornice edittale, il giudice che ridetermina la pena deve rivalutare i parametri di cui all'art. 133 c.p. alla luce dei nuovi limiti, ma non è obbligato a seguire un criterio aritmetico di proporzione rispetto alla pena precedente.
- La motivazione della determinazione della pena può essere concisa: non è necessaria una descrizione dettagliata se i parametri valutativi (modalità, frequenza, personalità, pericolo sociale) risultano complessivamente dal testo della sentenza.
- L'aumento per continuazione può essere determinato distintamente per ciascun reato satellite; non è obbligatorio un unico aumento uniforme per tutte le imputazioni.
- La mera diversità di trattamento sanzionatorio fra coimputati non costituisce di per sé vizio impugnabile in cassazione, salvo che il diverso trattamento sia sorretto da valutazioni irragionevoli o paradossali.
- La censura sulla mancata indicazione formale del comma di riferimento (es. art. 73, comma 1 o 5) è inefficace se la decisione di merito mostra comunque, quanto a contenuto, la motivazione sulle condizioni di fatto che hanno influito sulla quantificazione della pena.
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