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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14939/2022 del 19/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugna per insufficienza grafica della motivazione: la sentenza di proscioglimento è redatta su modulo prestampato con la sola spunta della casella "remissione di querela"; non sarebbe chiaro se la remissione sia processuale o extraprocessuale, espressa o tacita, se sia stata accettata o ricusata, e non sarebbe giustificata la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali. Richiama le Sezioni Unite n. 27610/2011 e deduce la necessità di annullamento e restituzione degli atti al giudice di primo grado.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che, atteso il carattere di atto giuridico unilaterale della remissione di querela, la semplice annotazione sull'apposito modulo fosse sufficiente: la remissione si perfeziona con la manifestazione e non richiede accettazione dell'imputato; l'eventuale ricusa deve essere dimostrata con fatti indicativi di volontà contraria. Le Sezioni Unite (n. 27610/2011) e la giurisprudenza (Sez. 5, sent. n. 23030/2015) confermano il principio. La condanna alle spese a carico del querelato è giustificata dall'art. 340 cod. proc. pen. (comma 4) salvo diversa pattuizione nell'atto di remissione. L'uso di un modulo prestampato non è di per sé censurabile.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma del reato contestato (lesioni personali): la sentenza ha dichiarato l'estinzione del reato per remissione di querela.

  • art. 152 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla remissione di querela: la remissione è considerata atto unilaterale che si perfeziona con la manifestazione.

  • art. 155 cod. pen.

    Interpretato (con riferimento alle Sezioni Unite) nel senso che la legge non richiede un'accettazione tacita per produrre effetti; rileva invece la 'ricusa tacita' quando il querelato compie fatti incompatibili con l'accettazione.

  • art. 340 cod. proc. pen. (comma 4)

    Disciplina la ripartizione delle spese processuali in caso di remissione di querela: le spese sono a carico del querelato salvo diverso accordo nell'atto di remissione; giustifica la condanna alle spese disposta dal giudice di pace.

  • Sezioni Unite, sent. n. 27610/2011

    Giurisprudenza richiamata che chiarisce la natura unilaterale della remissione di querela, il regime dell'accettazione/ricusa e le relative conseguenze processuali.

  • art. 36 d.lgs. 274/2000

    Norma richiamata in tema di impugnabilità delle sentenze del Giudice di pace (cassazione esperibile); citata nel ricorso come premessa procedurale.

  • art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla possibilità di sanare carenze di motivazione; la Corte però non ha ritenuto applicabile il rimedio prospettato per le ragioni espresse.

Massime di principio

  • La remissione di querela è, di regola, un atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione e non richiede l'accettazione dell'imputato per produrre l'effetto estintivo.
  • Non è necessario che la sentenza dia una motivazione estesa quando il provvedimento si limita a prendere atto della remissione di querela senza elementi di ricusa: la semplice indicazione del fatto può essere sufficiente.
  • La 'ricusa' deve risultare da fatti concreti indicativi di volontà contraria; l'assenza di tali fatti comporta la prevalenza degli effetti estintivi della remissione.
  • Le spese processuali sono a carico del querelato se non diversamente concordato nell'atto di remissione (art. 340 cod. proc. pen.); il giudice può disporre la condanna alle spese quando non risulta una diversa pattuizione.
  • L'uso di moduli prestampati non è automaticamente vizio di motivazione se le scelte effettuate sul modulo rendono chiaro l'elemento decisorio; occorre valutare caso per caso se la decisione risulti comprensibile.
  • In situazioni simili, il controllo difensivo deve concentrarsi su eventuali fatti che dimostrino una ricusa (esplicita o tacita) del querelato o su indicazioni nell'atto di remissione che dispongano diversamente sulle spese.

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