Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12174/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso di somme versate a titolo di IRPEF per l'anno 2001. La domanda si fondava sul fatto che non gli era stato applicato il regime agevolato previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 917/1986, poi ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione europea dalla Corte di giustizia, perché discriminatorio nei confronti dei lavoratori di sesso maschile. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo tempestiva l'istanza di rimborso poiché il termine decadenziale di 48 mesi ex art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 decorreva dalla pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il termine per chiedere il rimborso decorre dal versamento e non dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia, per esigenze di certezza del diritto e secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione e della stessa Corte UE sui rapporti esauriti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, rilevando che la decisione di merito si era discostata dal principio di diritto consolidato secondo cui, in materia di rimborso di imposte sui redditi dichiarate incompatibili con il diritto dell'Unione solo successivamente al pagamento, il termine di decadenza di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 decorre dalla data del versamento o della ritenuta, e non dalla pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda del contribuente di impugnazione del silenzio-rifiuto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'intimato, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    termine di decadenza di quarantotto mesi

    Il termine per chiedere il rimborso decorre dal versamento diretto o dalla ritenuta, non dalla pronuncia della Corte di giustizia che abbia poi dichiarato incompatibile la disciplina applicata.

  • art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla tempestività dell'istanza di rimborso.

  • art. 19 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Norma agevolativa successivamente ritenuta incompatibile con il diritto UE perché discriminatoria nei confronti dei lavoratori di sesso maschile.

  • d.P.R. n. 917/1986

    Testo unico delle imposte sui redditi, nella parte in cui prevedeva il regime agevolato oggetto della controversia.

  • Corte di giustizia UE, sentenza 21 luglio 2005, causa C-207/04

    Ha dichiarato la non conformità al diritto dell'Unione della disciplina agevolativa applicata al caso.

  • Cass. Sez. U., n. 13676/2014

    Richiamata dall'Agenzia a sostegno del principio di certezza dei rapporti e dell'irrilevanza dell'inerzia del contribuente oltre i termini previsti.

Massime di principio

  • In materia di rimborso di imposte sui redditi, se l'agevolazione o il prelievo sono dichiarati incompatibili con il diritto dell'Unione solo dopo il pagamento, il termine decadenziale per chiedere il rimborso decorre dal versamento o dalla ritenuta e non dalla sentenza della Corte di giustizia.
  • La successiva pronuncia di incompatibilità con il diritto UE non riapre automaticamente i termini di decadenza previsti dall'ordinamento interno, perché prevale l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, particolarmente intensa in materia tributaria.
  • I principi elaborati in tema di overruling processuale non si applicano quando viene in rilievo un termine sostanziale di decadenza per il rimborso di un'imposta, e non una regola processuale.
  • Quando il giudice di merito si discosta da un principio di diritto consolidato sulla decorrenza del termine di rimborso, la decisione è cassabile e, se non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.