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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40796/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Stella ha proposto ricorso per Cassazione articolando sei motivi: (1) dedotta estinzione del reato per effetto della legge di bilancio 2023 che avrebbe abrogato la norma incriminatrice; (2) mancata obbligazione di dichiarare precedenti condanne al momento della prima domanda (6.3.2019), per cui avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto non costituiva reato o non sussiste; (3) vizio di nullità per mancata correlazione tra contestazione e sentenza sostenendo che la falsità riguarderebbe la domanda integrativa del 4.10.2019 e non la domanda del 6.3.2019; (4) insufficiente prova del dolo (elemento soggettivo); (5) richiesta di applicazione della fattispecie meno grave prevista dall'art. 7, comma 2 d.l. n. 4/2019 (omessa comunicazione) invece che del comma 1 (false dichiarazioni); (6) censura sull'applicazione dell'aumento di pena per recidiva, con richiamo alla situazione di povertà dell'imputato quale circostanza impeditiva dell'aumento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha dichiarato inammissibili o non specifici la maggior parte dei motivi perché semplici riproposizioni di doglianze già svolte e senza confronto puntuale con la motivazione della Corte territoriale. Quanto al merito: (i) il primo motivo è infondato perché l'abrogazione prevista dalla legge di bilancio operava a decorrere dal 1° gennaio 2024 e non ha prodotto effetto immediato; (ii) Corte d'appello aveva accertato la condanna irrevocabile del 2013 e che l'imputato il 4.10.2019 aveva sottoscritto la dichiarazione aggiornata omettendo la causa ostativa introdotta in sede di conversione; (iii) la mancata correlazione dedotta è irrilevante anche sotto il profilo della prescrizione; (iv) sull'elemento soggettivo la Corte ha confermato il principio secondo cui l'errore sulla legge non esclude il dolo nelle false dichiarazioni finalizzate a ottenere il reddito di cittadinanza; (v) riguardo alla qualificazione tra comma 1 e comma 2 dell'art.7 d.l. 4/2019 la Corte ha osservato la distinzione tra chi legittimamente riceveva il beneficio e poi omette la comunicazione (comma 2) e chi, con piena consapevolezza dopo la conversione, rende una dichiarazione aggiornata falsa per continuare a percepire il beneficio (comma 1): nel caso di specie la condotta è stata ritenuta riconducibile al comma 1 (falso nella dichiarazione del 4/10/2019) e quindi correttamente contestata; (vi) la motivazione sull'aumento per recidiva è stata ritenuta adeguata e non sindacabile in Cassazione. La sentenza impugnata (conferma della condanna a anni 2 e mesi 1 di reclusione ex art. 7 commi 1 e 3 d.l. n.4/2019 conv. L.26/2019) è stata quindi confermata; il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, conv. con mod. in L. 28 marzo 2019 n. 26 (art. 7, commi 1-3)

    Distinzione tra comma 1 (false dichiarazioni rese "al fine di ottenere indebitamente il beneficio") e comma 2 (omessa comunicazione delle variazioni rilevanti). La Corte ha ritenuto che la dichiarazione aggiornata del 4/10/2019, resa consapevolmente falsa, rientri nel comma 1.

  • Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (art. 1, comma 318) - legge di bilancio 2023

    L'effetto abrogativo o modificativo richiamato dalla difesa opera con decorrenza diversa (la Corte ha richiamato che l'efficacia è rinviata al 1° gennaio 2024), per cui non ha prodotto immediato effetto estintivo rispetto ai fatti contestati.

  • Legge di conversione 28 marzo 2019 n. 26 (modifiche al d.l. n.4/2019, lettera c-bis e art.13 comma 1-bis)

    Ha introdotto nuovi requisiti ostativi (es. mancanza di condanne definitive nei dieci anni) e la disciplina transitoria che imponeva la presentazione di dichiarazioni aggiornate; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni presentate ai sensi della conversione possano integrare il reato di false dichiarazioni se rese consapevolmente false.

  • Art. 13, comma 1-bis D.L. n.4/2019 (disposizione transitoria)

    Prevede che le richieste presentate prima della conversione siano comunque erogate per un periodo non superiore a sei mesi salvo l'adempimento delle nuove certificazioni; la Corte ha utilizzato la disciplina transitoria per distinguere le due ipotesi fattuali (percezione legittima poi omessa comunicazione vs nuova dichiarazione falsa).

  • Art. 5 cod. pen. (errore sulla legge)

    Applicata per affermare che l'errore sulla legge, in materia di reddito di cittadinanza, non esclude necessariamente il dolo nelle false dichiarazioni finalizzate a ottenere indebitamente il beneficio.

  • Artt. 606, 521, 522, 581, 591, 592 c.p.p. (norme procedurali richiamate)

    Richiamo al requisito di specificità dei motivi di Cassazione e all'inammissibilità delle censure meramente ripetitive o non confrontate con la motivazione del giudice di merito.

  • Art. 99 cod. pen. (recidiva)

    Richiamata in relazione all'aumento di pena per recidiva; la Corte territoriale ha motivato l'applicazione dell'aumento e la Cassazione non ha ritenuto fondata la censura difensiva.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 49686 del 13/07/2023 e altre pronunce citate)

    Richiamata per affermare principi sulla decorrenza degli effetti normativi, sulla interpretazione dell'art.7 d.l. n.4/2019 e sui criteri di dolo/errore sulla legge e sulla specificità dei motivi di impugnazione.

Massime di principio

  • Verificare sempre la decorrenza temporale delle modifiche legislative: l'abrogazione o la modifica di una fattispecie non produce effetti retroattivi se la norma stessa stabilisce una decorrenza differita.
  • Distinguere tra chi percepiva legittimamente il beneficio prima della conversione e omette poi di comunicare variazioni (fattispecie più vicina al comma 2) e chi, dopo la conversione o mediante dichiarazione aggiornata, rende consapevolmente una falsa dichiarazione per continuare a percepire il beneficio (fattispecie comma 1). La qualificazione dipende dall'atto dichiarativo e dalla consapevolezza dell'agente.
  • L'errore sulla legge non esclude automaticamente il dolo nelle false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento di prestazioni sociali quando la norma integra il precetto penale e la situazione non presenti caratteristiche tali da configurare l'inevitabilità dell'ignoranza.
  • In Cassazione i motivi ripetitivi e privi di confronto puntuale con la motivazione del giudice di merito sono spesso dichiarati inammissibili: i motivi devono indicare precisamente dove la motivazione impugnata sarebbe errata, con riferimenti specifici di fatto e diritto.
  • La presentazione di una dichiarazione aggiornata, richiesta dalle norme transitorie o di conversione, può creare autonomo profilo di responsabilità se la dichiarazione è resa consapevolmente falsa rispetto alle nuove cause ostative introdotte.
  • Le circostanze di stato di bisogno o povertà possono essere valutate in sede di determinazione della pena o di concessione di attenuanti, ma non impediscono di per sé l'applicazione di aumenti per recidiva se sussistono i presupposti di legge e la motivazione del giudice è adeguata.

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