Cassazione Civile, Sentenza n. 4940/2024 del 23/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente contestava l'illegittimità dei rapporti di lavoro a tempo determinato svolti come operaia presso i Cantieri Forestali di Caltanissetta: chiedeva la conversione a tempo indeterminato ovvero, in subordine, il risarcimento del "danno comunitario" per l'abusiva reiterazione di contratti a termine (ai sensi dell'art. 32 l. n. 183/2010) e, separatamente, un'indennità per la permanente disponibilità alla prestazione dovuta alla modalità "a chiamata" per tutto l'anno. La Corte d'Appello aveva ritenuto che i rapporti fossero, in realtà, meramente di fatto e che i contratti fossero nulli per mancanza della forma scritta richiesta alla P.A., escludendo la conversione e la tutela agevolata del danno comunitario; aveva inoltre respinto la richiesta relativa alla indennità per reperibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo. Ha stabilito che, anche se i contratti a termine sono nulli per mancanza della forma scritta prevista per i contratti con la pubblica amministrazione, ciò non esclude l'applicabilità della tutela agevolata prevista dall'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 (oggi art. 28 d.lgs. n. 81/2015) in caso di abusiva reiterazione di rapporti a termine: l'esonero dall'onere probatorio del danno e del nesso causale permane per conformità al diritto UE e al principio di effettività. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale motivo e ha rinviato alla Corte d'Appello di Caltanissetta per decidere conformemente. Sul punto relativo alla indennità per la disponibilità continuativa la Cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha confermato il rigetto.
Norme richiamate
Direttiva 1999/70/CE e Accordo quadro allegato
La Corte ricorda che la direttiva e l'accordo quadro devono essere applicati anche ai rapporti instaurati con le amministrazioni pubbliche: mirano a prevenire abusi derivanti dalla successione di rapporti a termine e giustificano una tutela effettiva dei lavoratori precari, compresa l'agevolazione probatoria in caso di reiterazione abusiva.
d.lgs. n. 368/2001 (ora parte nel d.lgs. n. 81/2015)
Impose la forma scritta per i contratti a termine e la specificazione della causale; tuttavia, l'assenza di forma non può privare il lavoratore della tutela agevolata contro la reiterazione abusiva ai sensi della disciplina interna e del diritto UE.
art. 32 L. n. 183/2010 (comma 5) / art. 28 d.lgs. n. 81/2015
Prevede il "danno comunitario" forfettario (indennità da 2,5 a 12 mensilità) come tutela agevolata per la reiterazione abusiva di contratti a termine; la Corte afferma che tale tutela vale anche quando i contratti sono nulli per mancanza della forma scritta.
artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923
Dispongono la forma scritta per i contratti con la Pubblica Amministrazione; la loro violazione determina la nullità formale, ma secondo la Cassazione non può svuotare la tutela europea/positiva contro la reiterazione abusiva.
Disciplina il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese in assenza di un contratto valido; la Corte territoriale aveva applicato tale norma per riconoscere il diritto al pagamento delle giornate effettivamente lavorate, ma la Cassazione precisa che ciò non esclude le tutele contro la reiterazione abusiva.
art. 36 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto a retribuzione proporzionata; la Corte ha ritenuto infondata la pretesa di un compenso aggiuntivo per la disponibilità in assenza di previsione contrattuale/CCNL.
Richiamato in relazione alla qualificazione del rapporto di lavoro subordinato; la questione è stata esaminata ma non ha portato al riconoscimento dell'indennità per la disponibilità continuativa richiesta.
Legge regionale Sicilia n. 16/1996 (art. 46) e L.R. n. 14/2006 (art. 43, introduzione art.45-ter)
Regolamentano l'elenco speciale dei lavoratori forestali e i contingenti di operai con garanzie di 'fasce' per un determinato numero di giornate; costituiscono il quadro normativo regionale da cui nasce la tipologia di rapporti a chiamata ripetuti nel tempo.
Giurisprudenza: Cass. sez. unite n. 5072/2016 (richiamata)
Principio secondo cui la tutela risarcitoria agevolata per il lavoro precario nel pubblico impiego non è sostituibile dalla reintegrazione e richiede criteri specifici di liquidazione; qui la Corte la utilizza per confermare l'applicabilità del risarcimento forfettario anche quando manca la forma scritta del contratto.
Massime di principio
- La disciplina UE (Direttiva 1999/70/CE) e la relativa normativa nazionale si applicano anche ai rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni: la condizione di impiego pubblico non esclude l'applicazione delle tutele contro l'abuso dei rapporti a termine.
- La nullità formale del contratto di lavoro per mancata forma scritta (anche nei contratti della P.A.) non priva il lavoratore della possibilità di ottenere la tutela agevolata prevista per l'abusiva reiterazione di contratti a termine (indennità forfettaria ex art. 32 L.183/2010), poiché ciò sarebbe incompatibile con il principio di effettività del diritto UE.
- La conversione del rapporto a tempo indeterminato rimane difficilmente applicabile nel pubblico impiego per il vincolo del concorso; la tutela concreta può quindi consistere nel risarcimento forfettario stabilito dalla normativa nazionale in ottemperanza al diritto UE.
- Il vizio formale imputabile al datore di lavoro pubblico (mancata forma scritta) non può essere usato per negare al lavoratore l'agevolazione probatoria sul danno; la responsabilità della regolarità dei contratti grava in primo luogo sulla P.A.
- Richieste di compensi aggiuntivi (es. per reperibilità o disponibilità continuativa) richiedono un supporto contrattuale o normativo: in mancanza di previsione del CCNL o di chiara prova di obblighi aggiuntivi, tali pretese sono difficilmente accolte.
- Se il rapporto di lavoro è qualificato come 'di fatto' ai sensi delle norme pubblicistiche, il lavoratore conserva comunque rimedi per le prestazioni effettivamente effettuate (art. 2126 c.c.) e, in presenza di reiterazione, può richiedere le tutele previste per i rapporti a termine abusivi.
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