Cassazione Civile, Sentenza n. 4596/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa all'obbligo di versamento delle cosiddette contribuzioni "minori" (CIGO, CIGS, mobilità e CUAF) per i dipendenti di Postel S.p.A. L'INPS sosteneva l'esistenza dell'obbligo contributivo in base al regime generale gestito dall'INPS, rilevando che Postel era una società per azioni e che la natura della persona dell'azionista (anche se pubblica) non muta la qualificazione privatistica dell'ente. Postel e la Corte territoriale hanno invece ritenuto che il personale di Poste Italiane e delle società controllate fosse coperto da un regime speciale/auto-concluso (IPOST e successive determinazioni normative e regolamentari), che esclude l'applicabilità del regime contributivo INPS per le prestazioni in discussione; inoltre la Corte ha ritenuto la contribuzione CUAF, pur astrattamente dovuta, compensabile con gli assegni per il nucleo familiare materialmente erogati dall'azienda in forza di CCNL.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso principale dell'INPS, assorbendo il ricorso incidentale, confermando sostanzialmente che per il periodo controverso non sussisteva l'obbligo di versamento al regime generale INPS delle contribuzioni per CIGO, CIGS, mobilità e CUAF relativamente al personale di Postel (coperto dal regime IPOST e dai successivi interventi normativi e regolamentari). La motivazione è stata integrata/corretta ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c.; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti; è stata altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione.
Norme richiamate
D.Lgs. 689/1947 (art. 3, primo comma), come sostituito dall'art. 4 della legge 270/1988
Richiamato dalla Corte d'appello per sostenere l'esonero delle imprese industriali degli enti pubblici (e, ratione temporis, di Postel quando rientrava nell'orbita pubblica) dalle norme sulla integrazione guadagni; la Corte di legittimità conferma che la normativa storica ha contribuito a delineare il regime speciale
D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (disciplina assegni per il nucleo familiare)
articoli richiamati in relazione alla contribuzione CUAF
La Corte ha rilevato l'inapplicabilità, al personale di Poste Italiane e società controllate, delle disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare del DPR 797/1955, con conseguenze sulla non dovuta contribuzione CUAF per il periodo controverso
Legge 27 dicembre 1952, n. 208 (istituzione IPOST)
Origine normativa del regime previdenziale/assistenziale speciale per il personale postale, fondamentale per qualificare l'autonomia del sistema rispetto all'INPS
D.P.R. 17 luglio 1953, n. 542
Conferma della finalità e dell'autonomia dell'IPOST nell'assistenza e previdenza per il personale postale
D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito in legge 1° febbraio 1994, n. 71 (art. 6, comma 8)
Prevede che Poste Italiane versi i contributi all'IPOST per il personale in servizio; la Corte interpreta la norma come mantenimento del regime IPOST per Poste e, per effetto successivo, estensione alle società controllate
D.M. 12 giugno 1995, n. 329 (e successivo D.M. n. 523/1997)
Riorganizzazione dell'IPOST senza incidere sui principi che mantengono il regime speciale per il personale postale
Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 53, comma 6, lett. b)
art. 53, comma 6, lett. b
All'atto della trasformazione in S.p.A. preserva per il personale di Poste Italiane le prestazioni affidate all'IPOST, contribuendo a qualificare il regime speciale dopo la privatizzazione
D.L. 4 settembre 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2013, n. 125 (art. 7, comma 9‑sexies)
Interprete estensivo: le disposizioni dell'art.6, comma 8 del D.L. 487/1993 si applicano alla società Poste Italiane S.p.A. e a tutte le società nelle quali essa detiene partecipazione di controllo, estendendo il regime speciale alle controllate (come Postel)
Legge 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modificazioni (legge 122/2010)
soppressione IPOST e confluenza attività nell'INPS
Soppressione formale dell'IPOST con trasferimento di attività all'INPS, ma senza eliminare il regime speciale/preesistente che continua a disciplinare i trattamenti del personale interessato
Legge 24 dicembre 2012, n. 92 (misure su ammortizzatori sociali) e D.M. 24 gennaio 2014 (n. 78642)
art. 3 legge 92/2012; D.M. 24 gennaio 2014
I fondi di solidarietà bilaterale sono stati previsti per coprire lavoratori non coperti dall'integrazione salariale ordinaria; il D.M. 2014 ha esteso specifiche tutele al personale delle società del gruppo Poste
D.M. 1° luglio 2005, n. 178 (istituzione Fondo di solidarietà per Poste) e successiva abrogazione
istituzione Fondo (poi adeguato/abrogato)
Strumento sperimentale per il sostegno del reddito per il personale di Poste; in seguito adeguato e integrato nel quadro dei fondi di solidarietà
D.L. 29 ottobre 2019, n. 162 (art. 11, comma 5‑bis)
Conferma l'inapplicabilità del DPR 797/1955 agli assicurati IPOST e prevede, a decorrere dal 1/1/2020, l'allineamento della misura del contributo per gli assegni familiari a quella del FPLD per gli iscritti al fondo di quiescenza del soppresso IPOST, rafforzando la conclusione di insussistenza dell'obbligo passato
D.P.R. 28 dicembre 2002, n. 115 (art. 13, comma 1‑quater)
Richiamato in relazione all'accertamento dei presupposti processuali per il versamento del contributo unificato
D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (artt. 42 e 43)
Richiamati dall'INPS in relazione ai presupposti della compensazione tra somme dovute e somme erogate; la Corte ritiene che, una volta accertata l'assenza dell'obbligo legale per il periodo, l'argomento non consente di prevalere sulla conclusione di non dovuta contribuzione, e che nella fattispecie la compensazione era applicabile alla CUAF
Massime di principio
- Se a una categoria di lavoratori è applicabile un regime previdenziale/assistenziale speciale e "autoconcluso" (qui: IPOST e i successivi atti che ne hanno esteso l'applicazione a Poste e società controllate), il regime generale INPS può risultare inoperante rispetto ad alcune contribuzioni specifiche; verificare sempre la fonte normativa che istituisce il regime speciale.
- La natura giuridica della società (S.p.A.) non è di per sé determinante: va valutato il quadro normativo che dispone l'applicazione di un regime speciale al personale, non solo la forma societaria o la titolarità dell'azionista.
- L'applicabilità dell'esonero o dell'esclusione contributiva dipende dal periodo storico e dalle modifiche normative successive: occorre verificare la data di efficacia delle norme che estendono o confermano il regime speciale (es. disposizioni che estendono il trattamento anche alle controllate).
- Per la contribuzione CUAF è necessario valutare non solo l'astratta obbligazione contributiva, ma anche gli elementi di fatto come l'effettiva erogazione di assegni familiare nei confronti dei lavoratori (possibile compensazione con quanto già corrisposto in base a CCNL).
- L'istituzione di fondi di solidarietà bilaterale o altre tutele pubbliche per specifici settori può integrare o sostituire l'accesso agli ammortizzatori sociali ordinari, e talvolta implica l'assenza di obblighi contributivi verso l'INPS per le medesime prestazioni.
- In contenziosi analoghi, valutare sempre: a) le norme di rango primario che preservano o estendono il regime speciale; b) i decreti ministeriali attuativi e gli accordi collettivi; c) la decorrenza temporale delle innovazioni normative; d) l'effettiva titolarità dei diritti prestazionali (es. accesso a CIGO/CIGS) nel periodo oggetto di contestazione.
- Anche dopo la soppressione formale di un ente previdenziale (es. IPOST) e il trasferimento di attività all'INPS, possono restare in vita situazioni giuridiche speciali che escludono l'applicazione piena del regime INPS: accertare testi normativi successivi che riconfermino o modifichino tale specialità.
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