Cassazione Civile, Sentenza n. 4937/2024 del 23/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, il risarcimento per abusiva reiterazione di contratti a termine (c.d. "danno comunitario"), e il pagamento di un corrispettivo per la permanente disponibilità a prestare l'attività lavorativa nell'arco dell'anno. La Corte territoriale aveva rilevato la nullità dei contratti per mancanza della forma scritta prevista per i contratti con la Pubblica Amministrazione e, ritenendo prevalente tale nullità, aveva escluso l'applicabilità della tutela agevolata prevista per l'abuso di reiterazione dei contratti a termine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso e ha cassato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio alla Corte d'Appello di Caltanissetta in diversa composizione. Ha stabilito il principio secondo cui la tutela agevolata del lavoratore precario (in particolare l'esonero dall'onere probatorio e il riconoscimento del danno forfettario di cui all'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010) non viene meno quando i contratti a termine siano nulli per mancanza della forma scritta prevista dagli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923: la nullità formale non può precludere l'applicazione delle misure antabusivo imposte dalla Direttiva 1999/70/CE e dall'Accordo Quadro allegato. Ha invece respinto il secondo motivo relativo alla presunta violazione dell'art. 36 Cost. e alla richiesta di corrispettivo per la disponibilità, ritenendo che tale importo non sia previsto dal contratto collettivo e che la mera disponibilità non integri prestazione aggiuntiva giustificativa di una maggior retribuzione.
Norme richiamate
Direttiva 1999/70/CE e Accordo Quadro allegato
Si applicano anche ai contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati con le pubbliche amministrazioni; impongono misure antiabusive e la necessità di tutela effettiva del lavoratore precario.
Prevedeva la forma scritta per la pattuizione del termine e la causale; anche se il contratto non sia stato stipulato ai sensi del d.lgs. 368/2001, le norme imperative finalizzate a contrastare gli abusi devono essere applicate.
d.lgs. n. 81/2015 (art. 19) e richiamo alla disciplina vigente
Normativa successiva che disciplina il lavoro a termine mantenendo soluzioni antiabusive; la forma scritta e le garanzie restano rilevanti per il controllo della reiterazione.
art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 (ora art. 28 d.lgs. n. 81/2015)
indennità forfettaria variabile tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
Stabilisce la misura e la modalità dell'agevolazione probatoria e del risarcimento forfettario per la reiterazione abusiva di contratti a termine nel pubblico impiego; applicabile anche quando i contratti siano nulli per mancanza di forma scritta.
artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923
Prescrivono la forma scritta per i contratti con la Pubblica Amministrazione; la loro violazione non può precludere automaticamente le tutele derivanti dal diritto dell'Unione volte a contrastare l'abuso dei contratti a termine.
Disciplina il diritto al corrispettivo per prestazioni eseguite in caso di nullità del contratto; la Corte d'Appello aveva fatto riferimento a questa norma per liquidare il compenso, ma la Cassazione ha ritenuto che ciò non escluda l'applicazione della tutela comunitaria agevolata.
art. 97 Cost.
Richiama il principio costituzionale che l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni avviene mediante concorso; giustifica in parte la tutela risarcitoria alternativa alla reintegrazione per il lavoro pubblico.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (es. sent. Mascolo e altre, C-22/13 ecc.; Rosado Santana C-177/10; Marrosu e Sardino C-53/04; Adeneler C-212/04)
Confermano che la Direttiva e l'Accordo Quadro si applicano ai contratti con le pubbliche amministrazioni e che il principio di effettività richiede tutele efficaci contro l'abuso dei contratti a termine.
Cass. Sezioni Unite n. 5072/2016 (e richiami a orientamenti della Cassazione)
Ha riconosciuto l'agevolazione probatoria e criteri di liquidazione del danno per i lavoratori pubblici precari; la sentenza impugnata deve essere interpretata e applicata alla luce di tale principio.
Massime di principio
- La tutela antabusiva dettata dalla Direttiva 1999/70/CE e dall'Accordo Quadro si applica anche ai rapporti di lavoro a termine instaurati con le pubbliche amministrazioni; i giudici nazionali devono verificarne la violazione indipendentemente dalla forma sostanziale dei contratti.
- La nullità dei contratti per mancanza della forma scritta richiesta per i contratti con la PA non esclude automaticamente l'applicazione dell'agevolazione probatoria e del risarcimento forfettario (danno comunitario) in caso di abusiva reiterazione di rapporti a termine.
- Nei rapporti di lavoro pubblico, quando la conversione in rapporto a tempo indeterminato è intrinsecamente preclusa, il diritto interno riconosce una tutela risarcitoria alternativa finalizzata a garantire l'effettività della protezione dei lavoratori precari; tale tutela deve essere applicata coerentemente con i principi europei.
- La prova del danno e del nesso causale può essere parzialmente alleggerita per i lavoratori precari vittime di reiterazione abusiva, mediante il riconoscimento di un'indennità forfettaria ai sensi dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 (ora art. 28 d.lgs. n. 81/2015).
- Richieste di compensi non previsti dal contratto collettivo (es. indennità per mera disponibilità) richiedono specifico fondamento contrattuale o normativo; la semplice modalità di chiamata non implica automaticamente una prestazione aggiuntiva retribuibile.
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