Cassazione Civile, Sentenza n. 4943/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente contestava l'illegittimità dei successivi rapporti a tempo determinato instaurati per lo svolgimento di prestazioni di "operaio" nei cantieri forestali (mancata forma scritta, abuso di reiterazione di rapporti a termine in contrasto con la Direttiva 1999/70/CE e il d.lgs. n. 368/2001) chiedendo la conversione a tempo indeterminato o, in subordine, il risarcimento del "danno comunitario" ai sensi dell'art. 32 l. n. 183/2010; in via autonoma richiedeva inoltre un'indennità per l'obbligata disponibilità "a chiamata" per l'intero anno
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la tutela agevolata del lavoratore precario (compresa l'esonero probatorio e il diritto all'indennità forfettaria ai sensi dell'art. 32 l. n. 183/2010) si applica anche quando i contratti a termine sono nulli per mancanza della forma scritta prevista per i contratti con la pubblica amministrazione. Ha cassato la sentenza della Corte d'Appello limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Corte d'Appello di Caltanissetta per il prosieguo conforme al principio di diritto enunciato. Ha rigettato il secondo motivo relativo al riconoscimento di un corrispettivo per la disponibilità "a chiamata" perché non previsto dal contratto collettivo e non ricondotto a violazione dell'art. 36 Cost.
Norme richiamate
Direttiva 1999/70/CE e Accordo quadro allegato
Direttiva 1999/70/CE, Accordo quadro
Si applicano anche ai contratti e rapporti di lavoro a termine nel settore pubblico; mirano a prevenire abusi derivanti dalla reiterazione di rapporti a termine e giustificano tutele efficaci contro l'abuso
d.lgs. n. 368/2001 (ora d.lgs. n. 81/2015)
art. 1 (ex requisito forma scritta per assunzioni a termine)
Imponeva la forma scritta per la validità dei contratti a termine e la specificazione della causale, finalizzata a contrastare abusi; tuttavia la mancanza di tale forma non esclude l'applicazione della tutela agevolata contro la reiterazione abusiva
Prevede l'indennità forfettaria (da 2,5 a 12 mensilità dell'ultima retribuzione) per il lavoratore vittima di abusiva reiterazione dei contratti a termine; la Corte conferma che l'agevolazione probatoria prevista è applicabile anche se i contratti sono nulli per difetto di forma
r.d. n. 2440/1923
Stabilisce la forma scritta per i contratti con la pubblica amministrazione; la sua violazione rende il contratto nullo ma non ostacola l'applicazione delle tutele europee contro l'abuso dei rapporti a termine
Disciplina il diritto al corrispettivo per le prestazioni lavorative eseguite in assenza di un valido rapporto; la Corte territoriale vi aveva fatto riferimento ma la Cassazione ritiene che ciò non escluda la tutela agevolata prevista per l'abuso di contratti a termine
art. 36 Cost.
Invocato dalla ricorrente per ottenere un corrispettivo per la reperibilità; la Corte ha ritenuto infondata la domanda in assenza di previsione contrattuale o collettiva specifica
art. 97 Cost.
Richiama il principio che l'accesso agli impieghi pubblici avviene tramite concorso; giustifica l'impossibilità, nel pubblico impiego, di convertire automaticamente in tempo indeterminato rapporti instaurati senza concorso, ma non esclude la tutela risarcitoria agevolata
Giurisprudenza della Corte di cassazione e CGUE
Cass. S.U. n. 5072/2016; sentenze CGUE (es. Mascolo e altri C-22/13 ecc.)
I precedenti confermano che la tutela europea deve essere effettiva anche nel pubblico impiego e che l'agevolazione probatoria per il risarcimento si applica per contrastare la reiterazione abusiva dei rapporti a termine
Massime di principio
- La tutela agevolata prevista per la reiterazione abusiva di rapporti a termine (indennità forfettaria e semplificazione probatoria) si applica anche quando i contratti a termine sono nulli per carenza della forma scritta imposta per i contratti con la pubblica amministrazione.
- La nullità formale del contratto (mancata forma scritta) non può essere utilizzata dalla pubblica amministrazione per eludere le tutele antidiscriminatorie e antabusivo poste dalla direttiva 1999/70/CE e dalla relativa disciplina interna; l'obbligo formale è responsabilità del datore di lavoro.
- Nel lavoro pubblico contrattualizzato la trasformazione automatica in rapporto a tempo indeterminato può essere ostata da vincoli costituzionali (accesso per concorso), ma ciò non impedisce il riconoscimento di misure risarcitorie efficaci (indennità forfettaria) per l'abuso di contratti a termine.
- La mancata previsione di un corrispettivo per la reperibilità nel contratto collettivo non implica di per sé una violazione dell'art. 36 Cost.: la richiesta di compensi per la disponibilità va valutata sulla base del contratto collettivo applicabile e delle prove concrete di prestazioni aggiuntive.
- Nei casi analoghi, il lavoratore che dimostri reiterazione di rapporti a termine (anche privi di forma scritta) può ottenere l'applicazione dell'art. 32 l. 183/2010 (ora art. 28 d.lgs. 81/2015) con esonero dall'onere di dimostrare il danno e il nesso causale nella misura prevista dalla norma.
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