Cassazione Civile, Sentenza n. 4935/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva: 1) la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti a termine (c.d. danno comunitario, con indennità forfettaria), 2) il pagamento di un corrispettivo per la permanente disponibilità a prestare attività lavorativa a chiamata nell’arco dell’anno. Denunciava altresì violazione della Direttiva 1999/70/CE e delle norme anti-abuso nazionali relative ai contratti a termine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che, nel settore pubblico contrattualizzato, le tutele imposte dal diritto dell’Unione (in particolare l’esonero probatorio e l'indennità forfettaria per abusiva reiterazione di contratti a termine) si applicano anche quando i contratti siano nulli per mancanza della forma scritta prevista per i contratti con la pubblica amministrazione. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'Appello e disposto il rinvio per nuovo esame conforme ai principi indicati. Il secondo motivo, relativo al corrispettivo per la disponibilità annuale, è stato invece rigettato: la Corte ha ritenuto che la mera disponibilità non costituisce di per sé prestazione aggiuntiva che imponga un compenso diverso da quello previsto dalla contrattazione collettiva applicabile.
Norme richiamate
Direttiva 1999/70/CE e Accordo quadro allegato
Si applicano anche ai contratti/rapporti a termine nel settore pubblico; prescrivono misure anti-abuso e orientano l'interpretazione delle tutele nazionali per garantire effettività.
D.lgs. n. 368/2001
Impose la forma scritta e la causale per i contratti a termine; norma interna anti-abuso la cui violazione non esclude automaticamente l'applicazione della tutela risarcitoria agevolata derivante dal diritto UE.
Legge n. 183/2010
Prevedeva l'indennità forfettaria (tra 2,5 e 12 mensilità) per la abusiva reiterazione dei contratti a termine; disciplina recepita come strumento di effettività della tutela nel pubblico impiego (ora trasposta nell'art.28 d.lgs.81/2015).
D.lgs. n. 81/2015
Norma attuale che disciplina il risarcimento c.d. comunitario; conferma l'applicabilità delle tutele anche nel pubblico impiego.
R.d. n. 2440/1923
Predispone la forma scritta per i contratti della pubblica amministrazione; la nullità derivante dalla violazione di tali articoli non impedisce l'applicazione delle tutele anti-abuso ex diritto UE.
Codice Civile
Regola il diritto al corrispettivo per le prestazioni eseguite in caso di nullità contrattuale; tale rimedio non esclude tuttavia la specifica tutela agevolata per i lavoratori precari.
Costituzione
art. 97, comma 4; art. 36
Art.97 (accesso al pubblico impiego tramite concorso) può limitare la conversione automatica in tempo indeterminato nel pubblico impiego; art.36 garantisce retribuzione proporzionata ma non impone un compenso per disponibilità se non previsto dal contratto/CCNL.
Cass. Sezioni Unite n. 5072/2016
Precedente di riferimento che riconosce l'agevolazione probatoria e il risarcimento forfettario nei casi di abusiva reiterazione nel pubblico impiego; la sentenza odierna estende l'applicazione di tali principi anche ai casi di nullità formale per mancanza della forma scritta.
Massime di principio
- Le tutele derivanti dalla Direttiva 1999/70/CE (e dall'accordo quadro) si applicano anche ai rapporti a termine instaurati con la pubblica amministrazione: l'Unione pretende misure anti-abuso effettive anche nel pubblico impiego.
- La nullità formale dei contratti pubblici per difetto della forma scritta (artt. 16 e 17 r.d. 2440/1923) non esclude automaticamente il riconoscimento dell'indennità forfettaria prevista per l'abusiva reiterazione di contratti a termine: il vizio formale non può impoverire la tutela prevista a tutela dei lavoratori precari.
- Nel pubblico impiego la conversione automatica in tempo indeterminato può essere ostacolata da vincoli costituzionali (accesso mediante concorso), perciò la tutela concreta può assumere forma risarcitoria (indennità) anziché reintegrazione; tale risarcimento deve però essere effettivo e, in presenza di reiterazione abusiva, può beneficiare dell'agevolazione probatoria.
- Il datore di lavoro pubblico non può derogare alle regole anti-abuso facendo valere esclusivamente la nullità formale: la responsabilità del comportamento datoriale va valutata anche alla luce degli obblighi derivanti dal diritto UE.
- Per ottenere compensi diversi da quelli contrattuali (es. indennità per disponibilità) è necessario che il diritto al corrispettivo risulti dal contratto collettivo o da un accordo: la mera disponibilità organizzativa non genera automaticamente un corrispettivo ex art.36 Cost., se non prevista nella disciplina applicabile.
- In casi analoghi il giudice nazionale deve verificare separatamente: a) l'esistenza di una reiterazione abusiva di rapporti/contratti a termine; b) l'applicabilità dell'agevolazione probatoria e dell'indennità forfettaria, anche se i contratti risultassero formalmente nulli; c) l'eventuale impossibilità di conversione per ragioni costituzionali e la misura alternativa del risarcimento.
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