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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4558/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa sull'obbligo di versamento delle cosiddette "contribuzioni minori" (contributi per CIGO, CIGS, mobilità e CUAF) oggetto di avviso di addebito emesso dall'INPS a carico di Postel S.p.A. L'INPS sosteneva l'obbligo di contribuzione ai sensi del regime generale; Postel contestava l'addebito invocando l'applicazione del regime previdenziale IPOST (speciale/autonomo) esteso ai lavoratori di Poste Italiane e delle società da essa controllate, nonché la compensazione della contribuzione CUAF con gli assegni familiari erogati in forza di CCNL.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'INPS, assorbendo l'incidentale condizionato, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva escluso l'esigibilità del credito INPS per il periodo contestato. La Corte ha ritenuto applicabile, per il periodo rilevante, il regime previdenziale speciale IPOST (esteso alle società controllate da Poste Italiane) con conseguente inoperatività del regime INPS per le contribuzioni in contestazione; inoltre ha ritenuto legittima la compensazione, concretamente esistente, tra l'obbligo CUAF e le somme effettivamente erogate da Postel a titolo di assegni familiari. Le spese di giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti; è stata altresì rilevata la sussistenza dell'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato secondo le norme procedurali (art.13 DPR 115/2002).

Norme richiamate

  • art. 3 D.P.R. (capo provvisorio) n. 689/1947, come sostituito dall'art. 4 legge n. 270/1988

    Esclude dall'ambito di applicazione delle norme sull'integrazione salariale le imprese industriali degli enti pubblici e dello Stato; la Corte ha ritenuto applicabile tale esclusione in relazione alla qualifica e alla situazione societaria storica di Postel nel periodo controverso.

  • art. 6, comma 8, D.L. n. 487/1993 (convertito)

    "l'ente Poste Italiane, dal 1° agosto 1994, per il personale in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici i contributi a proprio carico nella misura stabilita dall'ordinamento dell'Istituto medesimo (comma 8)"

    La norma ha mantenuto, anche dopo la trasformazione, il regime IPOST per il personale di Poste Italiane, preservando l'autonomia del sistema previdenziale/assistenziale per tale platea.

  • art. 53, comma 6, lett. b), legge n. 449/1997

    Ha confermato l'affidamento delle prestazioni di assistenza e mutualità all'IPOST anche dopo la trasformazione in società per azioni, preservando il regime speciale per il personale della società.

  • art. 7, comma 9-sexies, D.L. n. 101/2013 (convertito nella legge n.125/2013)

    Interpretato come estensione del sistema previdenziale IPOST alla società Poste Italiane S.p.A. e a tutte le società nelle quali essa detiene partecipazione di controllo, dunque anche alle società del gruppo quali Postel S.p.A.

  • D.M. 24 gennaio 2014 (c.d. D.M. n. 78642 del 24/01/2014)

    Ha istituito/adeguato i Fondi di solidarietà bilateralmente gestiti per estendere agli ambiti non coperti dal regime generale (inclusi i lavoratori delle società del gruppo Poste) forme di sostegno (CIGO/CIGS sostitutivi); la Corte ha spiegato che l'esistenza di tali Fondi non implica automaticamente l'applicabilità del regime generale INPS prima della loro istituzione.

  • D.P.R. n. 797/1955 (artt. 42, 43, 55) - disciplina assegni per il nucleo familiare (CUAF)

    L'INPS sosteneva l'impossibilità di compensazione delle somme dovute per CUAF con quanto versato dal datore di lavoro; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, le somme erogate da Postel a titolo di assegni familiari (in base a CCNL) si compensassero con la pretesa contributiva, rendendo improcedibile la richiesta INPS per il periodo considerato.

  • art. 11, comma 5-bis, D.L. n. 162/2019

    Confermando l'inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 797/1955 al personale di Poste Italiane (ed estensione alle controllate), la norma ha inoltre previsto, però, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'adeguamento del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare per gli iscritti al fondo di quiescenza dell'IPOST, confermando l'assenza di obbligo INPS per il periodo oggetto di causa.

  • legge n. 208/1952 (istituzione IPOST) e successivi decreti ministeriali (D.M. 329/1995; D.M. 523/1997)

    Hanno storicamente istituito e regolamentato il regime previdenziale e assistenziale speciale per il personale postale, costituendo il fondamento normativo per l'inoperatività del regime INPS rispetto a quella platea.

Massime di principio

  • La qualificazione formale di una società come S.p.A. non esclude automaticamente l'applicabilità di un regime previdenziale speciale se disposizioni di legge hanno preservato tale regime per il personale (occorre esaminare le norme storiche e transitorie applicabili al periodo di riferimento).
  • Se una normativa speciale assegna la copertura previdenziale/assistenziale a un fondo o ente autonomo per una determinata platea (es. IPOST e personale delle società controllate da Poste), il regime generale INPS può essere inoperante rispetto alle medesime prestazioni e contribuzioni per il periodo pertinente.
  • L'appartenenza a un gruppo e la partecipazione pubblica (anche indiretta) della capogruppo possono essere decisive per l'esclusione dal regime generale; va valutato lo status proprietario nel periodo oggetto di contestazione (ratione temporis).
  • La mera istituzione successiva di Fondi di solidarietà o analoghi schemi non comporta retroattiva estensione automatica del regime generale: occorre verificare la data di efficacia normativa e la destinazione soggettiva dei Fondi.
  • In tema di assegni per il nucleo familiare (CUAF), può essere possibile la compensazione tra l'obbligo contributivo e le somme effettivamente erogate dal datore di lavoro in forza di obblighi contrattuali; la sussistenza concreta di tale compensazione va verificata caso per caso.
  • Nelle controversie contributive è essenziale analizzare la normativa applicabile nel periodo contestato, i decreti ministeriali attuativi e gli effetti delle trasformazioni societarie (privatizzazione, cambi di controllo) sulla disciplina previdenziale.

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