Cassazione Civile, Ordinanza n. 11922/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
A seguito di un intervento di soccorso in mare da parte di un mezzo della Marina militare italiana, il ricorrente veniva condotto a Trapani e fotodattiloscopicamente rilevato. Successivamente riceveva, presso la Questura, la notifica di un decreto prefettizio di espulsione e di un contestuale ordine di trattenimento presso un CPR; il trattenimento veniva poi convalidato dal Giudice di pace di Torino. Con il ricorso per cassazione il destinatario della misura deduceva, con due motivi, anzitutto la nullità del decreto di convalida per motivazione inesistente o meramente apparente e per omesso esame delle deduzioni difensive, sostenendo che il giudice di merito avesse risposto con formule generiche senza affrontare l’eccezione relativa alla manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto. In secondo luogo denunciava violazione degli artt. 10 e 13 del T.U. immigrazione, assumendo che il decreto di espulsione fosse illegittimo perché aveva erroneamente qualificato l’ingresso come avvenuto sottraendosi ai controlli di frontiera, circostanza smentita dai dati di fotosegnalamento che provavano l’avvenuto controllo all’ingresso. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo, affermando che la convalida del trattenimento richiede una motivazione specifica e non apodittica, idonea a verificare le concrete ragioni della misura e la loro congruenza con la finalità del rimpatrio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso per difetto di motivazione del decreto di convalida del trattenimento, assorbendo il secondo motivo relativo alla asserita illegittimità del decreto di espulsione presupposto. Ha quindi cassato il provvedimento impugnato e, per quanto emerge dal testo, ha disposto che le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità fossero liquidate dal Giudice di pace di Torino, richiamando il regime del patrocinio a spese dello Stato applicabile alla parte ricorrente. Dalle parti finali del testo non è integralmente ricostruibile il contenuto completo del dispositivo oltre l'accoglimento e le statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
è richiamato come norma processuale violata per denunciare la nullità del decreto di convalida per motivazione apparente o inesistente
è richiamato come parametro del motivo di violazione di legge in relazione alla disciplina dell'espulsione
art. 14, commi 4, 5 e 5-bis, D.Lgs. 286/1998
la convalida del trattenimento deve essere pronunciata con decreto motivato e la misura è soggetta a rigorosi limiti legali e temporali
art. 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE
è evocata in relazione alle garanzie sul trattenimento dello straniero e al controllo giurisdizionale
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione del provvedimento deve rispettare il minimo costituzionale
è richiamato nel motivo relativo alla pretesa erronea qualificazione dell'ingresso nello Stato
è richiamato quale base del decreto di espulsione e del successivo trattenimento
art. 13 Cost.
il trattenimento è ricondotto a una misura incidente sulla libertà personale, soggetta a riserva assoluta di legge
è richiamato nella motivazione del giudice di merito tra le norme applicate
artt. 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, D.Lgs. 286/1998
prevedono l'ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di convalida
disciplinata la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002
nel giudizio di cassazione la liquidazione va chiesta al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata o, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata
non si applica, secondo la Corte, all'ipotesi di soccombenza di una amministrazione statale
art. 13, comma 2, lett. a), D.Lgs. 286/1998
regola il caso di espulsione per ingresso sottraendosi ai controlli di frontiera
Massime di principio
- Il decreto di convalida del trattenimento dello straniero deve essere motivato in modo specifico e non può risolversi in formule stereotipate o apodittiche, dovendo dare conto delle ragioni concrete della misura e della loro coerenza con la finalità del rimpatrio.
- Il trattenimento amministrativo dello straniero incide sulla libertà personale e, per la sua natura eccezionale, è ammesso solo nei casi e nei limiti rigorosamente previsti dalla legge; ciò impone un controllo giurisdizionale non meramente formale.
- Nel giudizio di convalida il giudice deve verificare anche la specificità dei motivi addotti dall'amministrazione e valutare le deduzioni difensive decisive, ivi comprese quelle che attengono alla validità del provvedimento di espulsione presupposto.
- Quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso del difensore segue il regime speciale previsto dal testo unico spese di giustizia e non si applicano in modo automatico le ordinarie regole sulla condanna alle spese in favore della controparte soccombente, se questa è una amministrazione statale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11880/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11881/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11882/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11883/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11884/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11885/2024 del 03/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →