Sentenza n. 2311/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 4507/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 6 novembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.285,52 oltre interessi legali a titolo di retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto in suo favore la retribuzione professionale docente relativa all’anno scolastico 2021/2022, per € 1.285,52 oltre interessi legali e spese di lite. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale, ed era stata notificata all’Amministrazione. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi domandato l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell’integrale esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., era stato notificato all’Amministrazione in copia conforme e che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza della prova dell’avvenuto pagamento, il Ministero è stato obbligato a corrispondere entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza la somma di € 1.285,52 oltre interessi legali, quale retribuzione professionale docente prevista dall’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001. È stato nominato, per l’eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso aggiuntivo. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché l’esiguità del debito avrebbe reso la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800,00, oltre oneri e spese generali.
Norme richiamate
Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce presupposto per l’azione di ottemperanza; nel caso concreto è stato attestato dalla cancelleria del Tribunale.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo giudiziale deve essere una sentenza dotata di attestazione di conformità.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, in relazione all’entità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
art. 7 CCNL del 15 marzo 2001
Costituisce la base contrattuale del diritto alla retribuzione professionale docente riconosciuta dal titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale del giudice ordinario sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione in forma idonea all’esecuzione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In sede di ottemperanza, l’amministrazione deve dimostrare l’integrale esecuzione del titolo giudiziale; in mancanza di tale prova, il giudice può imporre un termine per adempiere e adottare misure sostitutive per il caso di ulteriore inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo all’entità dell’obbligazione, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
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