Cassazione Civile, Ordinanza n. 26159/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato un avviso di accertamento per il pagamento dell'imposta unica sui giochi e sulle scommesse relativa all'anno 2009. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, sostenendo che l'incostituzionalità dichiarata riguarderebbe solo la posizione del CTD/ricevitoria e non sarebbe estensibile al bookmaker. Con il secondo motivo ha denunciato violazione della medesima disciplina normativa in relazione al presupposto soggettivo dell'imposta, contestando la soggezione del bookmaker estero privo di concessione all'imposta unica per il periodo 2009. La ricorrente ha anche chiesto la sospensione del giudizio in attesa di questioni pregiudiziali UE e la rimessione della causa in pubblica udienza.
La decisione
La Corte ha respinto la richiesta di sospensione e quella di trattazione in pubblica udienza, rilevando che le questioni erano già state risolte dalla Corte di giustizia e dalla giurisprudenza di legittimità. Nel merito ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che per l'annualità 2009, anteriore al 2011, l'imposta unica sulle scommesse colpisce il bookmaker estero privo di concessione e non la sola ricevitoria/CTD, secondo la combinazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, come interpretati alla luce delle pronunce della Corte costituzionale e della Corte di giustizia. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
Il giudice nazionale di ultima istanza deve investire la Corte di giustizia della questione di interpretazione del diritto UE salvo che la questione sia irrilevante, già chiarita o priva di ragionevoli dubbi.
art. 56 TFUE
L'imposta unica sui giochi e sulle scommesse non è considerata materia armonizzata; il tema viene quindi letto alla luce della libera prestazione di servizi.
art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
Norma base del presupposto dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, da coordinare con la disciplina sopravvenuta.
art. 1, comma 66, lett. b), l. 13 dicembre 2010, n. 220
Norma interpretativa applicabile anche ai rapporti anteriori, che estende la soggezione d'imposta ai soggetti che operano nella raccolta delle scommesse per conto di bookmaker esteri privi di concessione.
art. 1, comma 66, l. 13 dicembre 2010, n. 220
Richiamata insieme alla lettera b) come intervento normativo rilevante per l'individuazione dei soggetti passivi dell'imposta unica.
d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
Disciplina dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, oggetto di interpretazione conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale e costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, il soggetto passivo può essere individuato anche nel bookmaker estero privo di concessione che gestisca scommesse raccolte sul territorio italiano, non essendo necessaria una distinzione fondata sul luogo di stabilimento.
- La disciplina sopravvenuta di interpretazione autentica può applicarsi anche ai rapporti negoziali anteriori quando non vi sia una diversa regolazione degli effetti transitori.
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale relativa alla posizione delle ricevitorie/CTD non esclude, per le annualità anteriori al 2011, la soggezione all'imposta del bookmaker estero, che resta il reale debitore d'imposta nel rapporto fiscale considerato.
- Non sussiste una discriminazione incompatibile con il diritto UE quando l'imposta si applica in modo uniforme a tutti gli operatori che raccolgono scommesse nel territorio nazionale, indipendentemente dalla loro stabilizzazione in Italia o all'estero.
- La rimessione alla Corte di giustizia non è necessaria quando la questione di diritto unionale sia già stata chiarita dalla giurisprudenza europea o non presenti dubbi interpretativi ragionevoli.
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