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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17261/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I proprietari di un locale interrato agivano per il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’allagamento del bene, verificatosi dopo un forte acquazzone e ascritto alla fuoriuscita dalla rete fognaria. In primo grado il tribunale aveva ritenuto responsabile il Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c.; in appello, invece, la decisione era stata riformata con rigetto della domanda risarcitoria contro il Comune e condanna alle spese. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con otto motivi: denunciavano, in sintesi, omessa pronuncia sulla responsabilità del terzo chiamato e violazione dell’art. 112 c.p.c.; erronea applicazione dell’art. 346 c.p.c. per avere la corte ritenuto necessaria un’appello incidentale anche da parte di chi aveva vinto in primo grado; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per non avere la corte valorizzato le risultanze peritali e il verbale dei Vigili del Fuoco; infine violazione dell’art. 2051 c.c. per avere escluso la custodia del Comune sulla res e per avere attribuito rilievo alla convenzione con il gestore del servizio idrico integrato e alla titolarità delle reti fognarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l’atto fosse redatto in violazione del dovere di chiarezza e sinteticità, perché eccessivamente prolisso, ripetitivo e trascrittivo di atti e documenti, al punto da rendere oscura l’esposizione dei fatti e le censure, con conseguente violazione degli artt. 366, nn. 3 e 4, c.p.c. La Corte ha quindi confermato la soccombenza dei ricorrenti e li ha condannati, in solido, al pagamento delle spese di legittimità in favore del Comune, con distrazione al difensore antistatario, oltre all’ulteriore contributo unificato dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per affermare la responsabilità da custodia del Comune per i danni causati dall’allagamento; la censura è stata però assorbita dall’inammissibilità del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre omessa pronuncia sulla responsabilità del terzo chiamato; la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato per contestare l’affermazione della corte d’appello circa la necessità di un appello incidentale da parte della parte vittoriosa in primo grado.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare l’asserita mancata considerazione delle risultanze probatorie.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Indicata come base del primo motivo per error in procedendo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicata come base dei motivi di violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per dedurre omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norme violate, secondo la Corte, dalla redazione del ricorso priva dei requisiti di chiarezza e sinteticità e dunque inammissibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale in base alla quale è stata fissata la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e specifico: una esposizione prolissa, ripetitiva e trascrittiva degli atti può rendere i motivi incomprensibili e determinare l’inammissibilità per violazione degli artt. 366, nn. 3 e 4, c.p.c.
  • Non è sufficiente riversare nel ricorso una massa indifferenziata di fatti, documenti e valutazioni: la Corte di cassazione non deve essere costretta a selezionare autonomamente ciò che è davvero decisivo ai fini delle censure.
  • Il requisito di specificità del ricorso per cassazione va coordinato con quello di sinteticità, così da consentire al giudice di legittimità di comprendere immediatamente il thema decidendum e le critiche alla sentenza impugnata senza una ricerca autonoma negli atti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte soccombente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità del custode
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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