Cassazione Civile, Ordinanza n. 17261/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I proprietari di un locale interrato agivano per il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’allagamento del bene, verificatosi dopo un forte acquazzone e ascritto alla fuoriuscita dalla rete fognaria. In primo grado il tribunale aveva ritenuto responsabile il Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c.; in appello, invece, la decisione era stata riformata con rigetto della domanda risarcitoria contro il Comune e condanna alle spese. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con otto motivi: denunciavano, in sintesi, omessa pronuncia sulla responsabilità del terzo chiamato e violazione dell’art. 112 c.p.c.; erronea applicazione dell’art. 346 c.p.c. per avere la corte ritenuto necessaria un’appello incidentale anche da parte di chi aveva vinto in primo grado; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per non avere la corte valorizzato le risultanze peritali e il verbale dei Vigili del Fuoco; infine violazione dell’art. 2051 c.c. per avere escluso la custodia del Comune sulla res e per avere attribuito rilievo alla convenzione con il gestore del servizio idrico integrato e alla titolarità delle reti fognarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l’atto fosse redatto in violazione del dovere di chiarezza e sinteticità, perché eccessivamente prolisso, ripetitivo e trascrittivo di atti e documenti, al punto da rendere oscura l’esposizione dei fatti e le censure, con conseguente violazione degli artt. 366, nn. 3 e 4, c.p.c. La Corte ha quindi confermato la soccombenza dei ricorrenti e li ha condannati, in solido, al pagamento delle spese di legittimità in favore del Comune, con distrazione al difensore antistatario, oltre all’ulteriore contributo unificato dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Invocato dai ricorrenti per affermare la responsabilità da custodia del Comune per i danni causati dall’allagamento; la censura è stata però assorbita dall’inammissibilità del ricorso.
Richiamato per dedurre omessa pronuncia sulla responsabilità del terzo chiamato; la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità dell’impugnazione.
Richiamato per contestare l’affermazione della corte d’appello circa la necessità di un appello incidentale da parte della parte vittoriosa in primo grado.
Richiamato per censurare l’asserita mancata considerazione delle risultanze probatorie.
Richiamato per contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indicata come base del primo motivo per error in procedendo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicata come base dei motivi di violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per dedurre omesso esame di fatti decisivi.
Norme violate, secondo la Corte, dalla redazione del ricorso priva dei requisiti di chiarezza e sinteticità e dunque inammissibile.
Norma processuale in base alla quale è stata fissata la trattazione in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e specifico: una esposizione prolissa, ripetitiva e trascrittiva degli atti può rendere i motivi incomprensibili e determinare l’inammissibilità per violazione degli artt. 366, nn. 3 e 4, c.p.c.
- Non è sufficiente riversare nel ricorso una massa indifferenziata di fatti, documenti e valutazioni: la Corte di cassazione non deve essere costretta a selezionare autonomamente ciò che è davvero decisivo ai fini delle censure.
- Il requisito di specificità del ricorso per cassazione va coordinato con quello di sinteticità, così da consentire al giudice di legittimità di comprendere immediatamente il thema decidendum e le critiche alla sentenza impugnata senza una ricerca autonoma negli atti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte soccombente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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