Cassazione Civile, Ordinanza n. 26890/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di acquisto di una licenza di software per la produzione, fruizione e archiviazione sostitutiva digitale dei documenti, con manutenzione e assistenza incluse, stipulato per consentire il passaggio dall’archiviazione cartacea a quella digitale, anche con rilevanza fiscale. La società fornitrice aveva anticipatamente disdettato il rapporto; nel periodo di preavviso l’acquirente lamentava anomalie del sistema, mancato aggiornamento del programma e inadeguata assistenza, con compromissione dell’archiviazione digitale delle fatture. Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria ritenendo che i disservizi derivassero da problemi del sistema informatico della cliente e non dal software venduto. La Corte d’appello, invece, aveva riformato parzialmente la decisione e aveva condannato la fornitrice al risarcimento del danno patrimoniale per l’esborso sostenuto per acquistare un nuovo programma presso altro operatore, necessario a sopperire alla carenza di supporto tecnico dopo il recesso anticipato, nonché a euro 5.000 per perdita di produttività. In Cassazione la fornitrice ha proposto sette motivi: ha contestato la liquidazione equitativa del danno e la motivazione sulla somma di euro 5.000; ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante anche sul capo da euro 22.500; ha denunciato contraddittorietà della motivazione sul preteso ritardo nell’adempimento, assumendo che un termine contrattuale non fosse previsto; ha censurato l’interpretazione del contratto e la ritenuta illegittimità del recesso; ha infine dedotto omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il cambio di software fosse frutto di una scelta libera della cliente e non della mancata assistenza della fornitrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la denuncia di violazione di legge non era specificamente argomentata e perché la liquidazione equitativa del danno da perdita di produttività era sorretta da motivazione sufficiente, non arbitraria e conforme al minimo costituzionale. Ha respinto anche le censure relative al capo da euro 22.500, osservando che la motivazione della Corte d’appello era chiara, logica e non apparente, e che il termine del 6 dicembre 2010 richiamato nella decisione non era un termine contrattuale di adempimento del software, ma il termine fiscale per gli adempimenti di conservazione digitale; ha inoltre rilevato che il ricorso non riproduceva integralmente il contratto, in violazione del principio di autosufficienza. Sono state infine ritenute generiche e inidonee le doglianze ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché non individuavano un fatto storico decisivo omesso, ma miravano a una diversa valutazione delle prove. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La liquidazione equitativa del danno è censurabile in cassazione solo se il giudice di merito adotta criteri arbitrari o manifestamente incongrui; non è sufficiente contestare genericamente l’esistenza del danno o la sua quantificazione.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo se la motivazione manca del tutto, è meramente apparente o presenta un contrasto irriducibile; una motivazione sintetica ma intelligibile è sufficiente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione del vizio di violazione di legge richiede specifiche argomentazioni che mostrino in che modo la sentenza contrasti con la norma invocata; il generico richiamo alla norma non è sufficiente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza va ancorato a una reale carenza o apparenza motivazionale, non a un dissenso sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo di legittimità riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non il mancato esame di singoli elementi istruttori o la richiesta di una diversa lettura delle prove.
Nel denunciare l’erronea interpretazione contrattuale non basta invocare in astratto i canoni ermeneutici: occorre indicare quali canoni siano stati violati e in quale punto il giudice se ne sia discostato.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La mancata riproduzione del contratto o delle sue clausole rilevanti impedisce il controllo di legittimità e viola il principio di autosufficienza del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 3 del D.M. 23 gennaio 2004
È richiamato solo come base normativa della conservazione sostitutiva con rilevanza fiscale, utile a chiarire il contesto del termine del 6 dicembre 2010.
Massime di principio
- La censura di violazione di legge in cassazione deve essere svolta in modo specifico e argomentato: non basta indicare la norma asseritamente violata, ma occorre spiegare il contrasto tra la decisione impugnata e la regola invocata.
- La liquidazione equitativa del danno non è sindacabile in cassazione se il giudice di merito indica, anche sinteticamente, criteri logici e non arbitrari per la quantificazione e non incorre in valutazioni manifestamente incongrue.
- Il vizio di motivazione apparente o mancante ricorre solo nei casi estremi di assenza grafica della motivazione, di intrinseca contraddittorietà insanabile o di incomprensibilità obiettiva; non può essere invocato per ottenere una nuova valutazione del merito.
- In tema di interpretazione del contratto, il controllo di legittimità non investe il risultato interpretativo in sé, ma solo il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e la coerenza logica della motivazione; l’interpretazione del giudice di merito è censurabile solo se si dimostra specificamente la violazione dei criteri legali.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è configurabile quando si contesti soltanto il modo in cui sono stati valutati elementi istruttori già considerati dal giudice.
- La denuncia di un errore nell’interpretazione contrattuale deve rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, riproducendo le clausole rilevanti e consentendo alla Corte il controllo della doglianza.
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