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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15141/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma indicata in fattura, sostenendo di avere estinto il debito mediante consegna alla creditrice di titoli cambiari emessi da terzi e girati a favore della stessa, con imputazione a saldo del rapporto causale. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1191 c.c., assumendo che la consegna dei titoli con la relativa imputazione costituirebbe quietanza o comunque prova del pagamento; 2) violazione della disciplina cambiaria, lamentando che la sentenza non avesse considerato l'omessa allegazione e produzione dei titoli, che sarebbero rimasti insoluti e mai restituiti, e che il creditore avrebbe dovuto offrirli in restituzione; 3) violazione dell'art. 52 del r.d. 1669/1933, perché il creditore non avrebbe dato avviso del mancato pagamento del titolo al girante/debitore.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la consegna di titoli cambiari emessi da terzi e girati al creditore non prova, di per sé, l'effettivo pagamento del debito causale né vale come quietanza liberatoria: l'obbligazione pecuniaria si estingue solo con la concreta acquisizione della somma da parte del creditore, salvo diversa pattuizione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché l'omesso deposito del titolo ex art. 66 r.d. 1669/1933 non poteva più essere fatto valere, essendo nel frattempo prescritta l'azione cambiaria e venendo meno il rischio di doppio pagamento; il deposito è funzionale a tutelare il debitore solo finché l'azione cartolare è ancora esercitabile. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo perché l'omesso avviso di mancato pagamento della cambiale non determina decadenza dall'azione, ma soltanto eventuale responsabilità risarcitoria per i danni causati dall'omissione. Nessuna statuizione sulle spese per essere la resistente rimasta solo intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1191 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte chiarisce che la consegna di titoli cambiari non integra quietanza né prova liberatoria del pagamento del debito causale.

  • art. 1197 c.c.

    L'obbligazione pecuniaria deve essere adempiuta con danaro, salvo diversa pattuizione o consenso del creditore; la consegna di titoli di terzi non libera di per sé il debitore.

  • art. 1198 c.c.

    Nel pagamento mediante cessione di credito o mezzo analogo, l'estinzione si verifica solo con la riscossione del credito, non con la mera consegna del titolo.

  • art. 1193 c.c.

    La Corte esclude che la ricevuta della consegna dei titoli possa essere qualificata come imputazione di pagamento idonea a valere come quietanza liberatoria nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dell'estinzione dell'obbligazione grava sul debitore che la allega.

  • art. 66 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669

    L'offerta o il deposito del titolo è funzionale a tutelare il debitore contro il rischio di doppio pagamento, ma l'omissione non è più utilmente deducibile quando l'azione cambiaria sia prescritta.

  • art. 52 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669

    L'omesso avviso di mancato pagamento non comporta decadenza dall'azione cambiaria, ma solo eventuale responsabilità per i danni effettivamente derivati.

  • art. 645 c.p.c.

    Norma del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo richiamata nel fatto processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma evocata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La consegna al creditore di cambiali o assegni emessi da terzi e girati dal debitore, anche se accompagnata da un riferimento al debito causale, non equivale di per sé a pagamento estintivo: il debito si considera soddisfatto solo quando il creditore acquisisce effettivamente la somma dovuta, salvo accordo diverso.
  • In tema di obbligazioni pecuniarie, la prova dell'estinzione grava sul debitore che la deduce; la mera disponibilità del titolo o la sua consegna non bastano a dimostrare il pagamento.
  • L'onere di offerta o deposito del titolo, quando l'azione causale sia proposta prima della prescrizione dell'azione cartolare, è posto a tutela del debitore contro il rischio di doppio pagamento; tuttavia, una volta prescritta l'azione cambiaria, il mancato deposito non è più utilmente opponibile.
  • L'omesso avviso di mancato pagamento della cambiale non determina la perdita dell'azione contro traente o girante, ma può solo fondare una responsabilità risarcitoria se siano provati danni conseguenti all'omissione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniTitoli di credito
RamiObbligazioniProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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