Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33597/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente associativo)

La controversia

La controversia riguarda i rapporti patrimoniali interni tra una persona che ha operato come presidente con funzioni di tesoriere di un'associazione e l'associazione stessa. In appello la Corte territoriale, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la socia/amministratrice a restituire una somma ritenuta indebitamente prelevata dai conti correnti intestati all'associazione. La ricorrente ha proposto sei motivi: (1) violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. e dell'art. 22 c.c., per asserita ultrapetizione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe accolto una domanda di responsabilità ex art. 22 c.c. non riproposta; (2) violazione degli artt. 18, 22, 1710 e 1713 c.c., contestando l'applicazione della disciplina del mandato alla responsabilità del presidente-tesoriere; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè dei finanziamenti che essa avrebbe effettuato in favore dell'associazione e dei relativi bonifici; (4) omesso esame delle critiche alla CTU; (5) violazione dell'art. 2697 c.c. per errato riparto dell'onere della prova, sostenendo di non poter produrre documentazione e invocando la vicinanza della prova; (6) nullità della sentenza per mancata valutazione di un'istanza istruttoria di esibizione del progetto "Educarte". La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure, rilevando che la domanda accolta era effettivamente quella di restituzione degli importi indebitamente prelevati, che l'art. 18 c.c. richiama la responsabilità dell'amministratore secondo le norme del mandato, che le doglianze sui bonifici e sulla CTU miravano in realtà a una rivalutazione del merito e non integravano il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., che l'onere di giustificare i prelievi incombeva sulla ricorrente quale mandataria/amministratrice tenuta al rendiconto ex art. 1713 c.c., e che la censura sull'esibizione non si confrontava con la ratio della decadenza dalle istanze istruttorie per tardività.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l'ultrapetizione, ha confermato l'applicazione della disciplina del mandato alla responsabilità dell'amministratore dell'associazione, ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi fondati sull'omesso esame di fatti, sulle critiche alla consulenza tecnica e sull'onere della prova, osservando che la ricorrente non aveva fornito prova idonea a giustificare i prelievi contestati né aveva efficacemente censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È stato richiamato per escludere un vizio di ultrapetizione, poiché la Corte d'appello si è pronunciata sulla domanda effettivamente proposta dall'associazione.

  • art. 346 c.p.c.

    È stato invocato dalla ricorrente ma la Corte ha ritenuto che la domanda di restituzione fosse stata comunque riproposta in appello.

  • art. 22 c.c.

    La Corte ha escluso che la decisione impugnata avesse accolto una domanda diversa da quella riproposta; ha inoltre richiamato la norma nel contesto della responsabilità degli amministratori dell'ente.

  • art. 18 c.c.

    "gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato"

    La Corte vi ha fondato l'applicazione all'amministratore associativo della disciplina del mandato, comprensiva dell'intero regime di responsabilità del mandatario.

  • art. 1710 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha affermato che, per effetto dell'art. 18 c.c., si applica l'intera disciplina del mandato e non solo una singola disposizione.

  • art. 1713 c.c.

    È stata considerata la norma che impone al mandatario di rendere il conto del proprio operato, ponendo a carico della ricorrente l'onere di provare la giustificazione dei prelievi.

  • art. 360 c.p.c. n. 4

    Le censure di ultrapetizione e di mancata valutazione di istanze istruttorie sono state esaminate come vizi processuali, ma ritenute infondate o non autosufficienti.

  • art. 360 c.p.c. n. 3

    Le doglianze sulla violazione di legge sono state respinte perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato la disciplina del mandato e del riparto dell'onere probatorio.

  • art. 360 c.p.c. n. 5

    La Corte ha ribadito che il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la valutazione della consulenza tecnica o di chiedere una rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ritenuto corretto il riparto dell'onere della prova, gravando sulla ricorrente la dimostrazione della riferibilità dei prelievi a spese o finanziamenti in favore dell'associazione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Quando un amministratore di associazione è tenuto a rispondere verso l'ente, il rinvio dell'art. 18 c.c. alla disciplina del mandato comporta l'applicazione del regime complessivo di responsabilità del mandatario, incluso l'obbligo di rendiconto.
  • Chi contesta di avere compiuto prelievi o movimentazioni di denaro dell'ente deve provare in modo oggettivo la causale giustificativa delle operazioni; semplici asserzioni di finanziamenti o versamenti, prive di riscontro contabile, non sono sufficienti.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove né di censurare in cassazione il mancato apprezzamento della consulenza tecnica come se fosse un fatto storico omesso.
  • La censura per ultrapetizione è infondata quando la sentenza di merito si pronuncia sulla domanda effettivamente riproposta in appello, ancorché la parte tenti di riqualificarla in sede di legittimità.
  • Il principio di vicinanza della prova non può sovvertire il riparto legale degli oneri probatori quando la legge attribuisce espressamente a una parte l'obbligo di rendere il conto e di giustificare le somme ricevute o prelevate.
  • Una doglianza relativa a istanze istruttorie è inammissibile se non si confronta con la ratio della decisione di merito, ad esempio con la declaratoria di decadenza per tardivo deposito delle memorie.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.