Cassazione Civile, Ordinanza n. 24130/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Un professionista, che aveva chiesto l'ammissione al passivo in prededuzione privilegiata per il compenso relativo a prestazioni rese in favore di più società di un gruppo nell'ambito della predisposizione di una relazione/attestazione funzionale a un concordato preventivo di gruppo, vedeva respinta la domanda dal giudice delegato e poi l'opposizione dal Tribunale. Il Tribunale riteneva che l'attività concretamente svolta fosse solo una minima parte dell'incarico complessivo e che, applicando un criterio di congruità, il compenso dovuto fosse inferiore agli acconti già ricevuti, così da escludere ogni ulteriore credito. In cassazione il professionista deduceva: 1) che il Tribunale avesse erroneamente considerato l'opposizione proposta solo in proprio e non anche quale rappresentante della società professionale; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere determinato ultra petita il valore delle prestazioni riferite all'intero gruppo e per avere ritenuto sufficiente l'acconto a estinguere il credito; 3) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere trascurato fatti allegati e non contestati, relativi all'effettivo svolgimento della parte preponderante della prestazione; 4) violazione dell'art. 160, comma 2, l.fall., sostenendo che l'attestazione implicasse comunque la verifica dei dati aziendali e che l'assistenza successiva fosse estranea e gratuita; 5) violazione dell'art. 1362 c.c. per avere interpretato male il mandato professionale, che secondo il ricorrente attribuiva priorità alla relazione ex art. 160 l.fall. e solo un'assistenza eventuale nella fase successiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato, in parte e inammissibile, il motivo sulla pretesa extrapetizione, osservando che il Tribunale aveva correttamente considerato l'incarico unitariamente riferito a tutte le società del gruppo e la solidarietà passiva ex art. 1294 c.c., senza che il ricorrente avesse contestato in modo specifico l'imputazione dell'acconto o l'effetto preclusivo del pagamento già ricevuto. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili perché miravano, sotto le forme della violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dell'interpretazione del contratto, attività riservate al giudice di merito. Il primo motivo, relativo alla legittimazione anche della società professionale, è stato assorbito dal rigetto delle censure sul merito del credito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato come base della relazione preparatoria/bozza di domanda di concordato cui era funzionale l'attività professionale.
Richiamato per delimitare il contenuto dell'attestazione professionale e la verifica di veridicità dei dati aziendali.
art. 186-bis, comma 2, lett. b), l.fall.
Richiamato come norma pertinente al piano e alla fattibilità della proposta di concordato con continuità aziendale.
Utilizzato per affermare la solidarietà passiva tra le società del gruppo tenute al pagamento del compenso in assenza di diversa ripartizione.
Invocato dal ricorrente per dedurre ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché il Tribunale si è mantenuto entro il perimetro dell'incarico e della pretesa azionata.
La Corte ribadisce che la violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte o disattende prove legali, non quando rivaluta il materiale probatorio.
La valutazione delle prove e la scelta del loro grado di convincimento appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili come violazione di legge.
Richiamato insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'onere della prova, ma la censura viene ricondotta alla richiesta di una diversa valutazione del compendio probatorio.
Richiamato per l'interpretazione del mandato professionale; la Corte conferma che il giudice di merito aveva correttamente ricostruito la volontà contrattuale dalle clausole letterali.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La Corte sottolinea che non può essere usato per contestare l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione in fatto del contratto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Invocato per le censure di extrapetizione, ma la Corte ne esclude la fondatezza.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Richiamato come corretto parametro per contestare eventualmente il vizio motivazionale, non la violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, non è denunciabile come violazione di legge la semplice contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: la critica deve riguardare l'utilizzo di prove non ammesse, l'inosservanza di prove legali o, al più, un vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- L'interpretazione del contratto e la ricostruzione dell'estensione dell'incarico professionale sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, censurabili in cassazione solo se la motivazione è apparente, illogica nei limiti consentiti o se è violato un canone ermeneutico specificamente e decisivamente indicato.
- Quando l'incarico professionale è conferito unitariamente nell'interesse di più soggetti tenuti al pagamento in solido, il creditore non può conseguire più di quanto globalmente dovuto, anche se potrebbe insinuarsi per l'intero nei confronti di ciascun debitore solidale.
- Se il giudice di merito accerta che la prestazione effettivamente svolta è solo una frazione minima dell'incarico complessivo e che gli acconti già percepiti coprono integralmente il compenso congruo, la domanda di ammissione al passivo per ulteriore credito deve essere respinta.
- La censura di ultrapetizione non sussiste quando il giudice determina il credito entro il perimetro dell'incarico dedotto e della documentazione prodotta, valorizzando elementi già introdotti nel contraddittorio delle parti.
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