Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25077/2022 del 22/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato in Cassazione la sentenza del Tribunale di Foggia che lo aveva condannato al pagamento di € 965,92 a titolo di compartecipazione alle spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni del villaggio turistico “Sciale degli Zingari”. In primo grado il Giudice di Pace aveva dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo per tardiva notificazione (art. 644 c.p.c.) e aveva negato la legittimazione dell'Associazione; in appello il Supercondominio, poi dotatosi di amministratore assembleare, aveva ottenuto la condanna. In cassazione Nenna articolava quattro motivi: violazione di competenza del Giudice di Pace (art. 7 c.p.c.), ammissibilità dell'appello per mutamento dell'oggetto e introduzione di nuove prove/documents, mancata prova della successione/legittimazione del Supercondominio rispetto all'Associazione e carenza di autorizzazione dell'amministratore ad impugnare, vizi di interpretazione dei contratti (richiamo al comodato e conseguente impossibilità di trasferimento della gestione) e mancanza di prova dei bilanci che fondavano la pretesa creditoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure: (i) eccezione di incompetenza del Giudice di Pace preclusa per mancato tempestivo rilievo in primo grado; (ii) non sussiste mutamento del petitum o della causa petendi tra i gradi di giudizio e la produzione di documenti in appello non è stata specificamente censurata; (iii) il richiamo a una diversa sentenza nel testo dell'appello era un refuso non idoneo a generare incertezza; (iv) non si è verificata successione a titolo particolare della res litigiosa e il cambiamento del rappresentante non ha mutato la soggettività della parte; (v) l'amministratore è legittimato ad agire in giudizio per i contributi condominiali ex artt. 1130 n.3 e 1131 c.c.; (vi) le doglianze sulla interpretazione degli atti negoziali e sulla valutazione dei documenti e dei bilanci sono censurabili in Cassazione solo nei limiti molto ristretti previsti dall'art. 360 c.p.c. (omesso esame di fatto decisivo) e qui si trattava di normale valutazione di merito. Le spese di giudizio sono poste a carico del ricorrente, con liquidazione e applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo è stato dichiarato inefficace dal Giudice di Pace in quanto notificato dopo il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.: la Corte conferma l'effetto di tale tardiva notifica in ordine all'inefficacia del decreto

  • art. 7 c.p.c.

    Problema di competenza del Giudice di Pace: la Corte ha richiamato la regola della preclusione per mancato tempestivo rilievo della incompetenza in primo grado

  • art. 360 c.p.c. (nn. 2, 4, 5)

    Limiti del sindacato di legittimità: la Corte ricorda che la censura della motivazione è possibile in Cassazione solo nei casi tassativi previsti dall'art. 360, e dopo la modifica del 2012 il giudizio sulla motivazione di merito è fortemente limitato (es. omesso esame di fatto decisivo)

  • artt. 345, 101, 112 c.p.c.

    Richiamati nel quadro delle censure processuali attinenti all'ammissione di domande o mezzi istruttori in appello; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata mutazione del petitum né inammissibilità per nuove domande

  • art. 111 c.p.c.

    Invocato in relazione alla correttezza dell'impugnazione e alla individuazione della parte; la Corte ha ritenuto irrilevante la presunta successione a titolo particolare e ha affermato che non è mutata la soggettività della parte controversa

  • artt. 324 e 325 c.p.c.

    Richiamati rispetto al tema della cosa giudicata formale e sostanziale: la Corte ha escluso che la sentenza di primo grado fosse passata in giudicato in senso impeditivo dell'appello

  • art. 1130 n.3 e art. 1131 c.c.

    Interpretazione chiara: l'amministratore condominiale è autonomamente legittimato ad agire e impugnare in giudizio per la riscossione dei contributi condominiali senza necessità di preventiva autorizzazione assembleare

  • art. 1804 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di comodato: la Corte ha ritenuto che la censura fosse in realtà una valutazione dell'interpretazione degli atti negoziali, materia riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo specifiche violazioni di legge

  • artt. 2700 e 2702 c.c.

    Norme sul contenuto e pubblicità degli atti e diritti reali citate nel motivo relativo alla qualificazione degli atti negoziali; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza

  • art. 116 c.p.c.

    Norma processuale richiamata nei motivi difensivi; la Corte ha rigettato le doglianze in quanto concernenti valutazioni di merito

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificato come la sentenza contrasti con la norma o quale fatto decisivo non sia stato esaminato

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte ha constatato il presupposto per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione

  • giurisprudenza: Cass. 9219/05 e Cass. 27292/05

    Cass. 9219/05 citata per la regola della preclusione delle eccezioni di incompetenza se sollevate tardivamente; Cass. 27292/05 richiamata per il principio che l'amministratore può impugnare le decisioni senza autorizzazione assembleare

Massime di principio

  • Eccezioni di incompetenza del Giudice di Pace devono essere sollevate tempestivamente in primo grado; se omesse, restano precluse in sede di impugnazione successiva
  • Il cambio del rappresentante di una parte (es. da un'associazione all'amministratore nominato dall'assemblea) non comporta di per sé una successione a titolo particolare della 'res' e non invalida la legittimazione della parte se la soggettività resta la stessa (il Condominio)
  • L'amministratore condominiale è legittimato autonomamente ad agire e impugnare in giudizio per il recupero dei contributi condominiali ai sensi degli artt. 1130 n.3 e 1131 c.c., senza necessità di preventiva autorizzazione assembleare
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove di merito: le questioni di fatto e l'interpretazione degli atti negoziali sono sindacabili solo entro i limiti stretti dell'art. 360 c.p.c. (omesso esame di fatto decisivo)
  • Le doglianze riguardanti l'ammissione di nuovi documenti in appello devono essere specificamente indicate e motivate in cassazione; la genericità porta all'inammissibilità della censura
  • Se in atti processuali compare un errore materiale o un 'refuso' nella citazione di una sentenza, ciò non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione se l'intenzione è chiara e l'oggetto dell'impugnazione è individuabile
  • Per contestare la legittimazione di chi agisce in giudizio è utile produrre e mettere in evidenza delibere assembleari, atti di trasferimento della gestione o altri documenti che dimostrino la reale titolarità dei poteri
  • Quando si denuncia la carenza di prova (es. bilanci non prodotti), in Cassazione è necessario indicare precisamente quale fatto decisivo non è stato esaminato dal giudice di merito e come ciò abbia inciso sulla decisione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.