Cassazione Civile, Sentenza n. 25094/2022 del 22/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, eredi di Gaetano Pappalardo, impugnano la sentenza di appello che aveva confermato la condanna in primo grado del Pappalardo all'esecuzione di opere per ovviare al pericolo di caduta massi (azione di danno temuto ex art. 1172 c.c.). I motivi di ricorso sono: (1) censura sulla ritenuta inammissibilità di eccepire in appello il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la donazione del fondo del 13/6/2001 aveva trasferito la proprietà prima dell'instaurazione del giudizio di merito; (2) violazione degli artt. 1172 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., sotto il profilo che la mancata contestazione non solleva l'attore dall'onere di provare la titolarità passiva e che i donatari risultavano immessi nel possesso materiale prima del giudizio; (3) errata applicazione dell'art. 1172 c.c. perché l'azione di danno temuto sarebbe stata ammessa quando il danno si era già verificato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non ha censurato la vera ratio della sentenza di appello: quest'ultima ha motivato la legittimazione passiva del Pappalardo con la prova acquisita in istruttoria (testimoniale e peritale) che egli, nonostante la donazione, aveva mantenuto la disponibilità materiale del fondo. Anche il secondo motivo è stato respinto: l'obiter della Corte di appello sulla mancata contestazione non è la base della decisione, e la prova testimoniale e peritale conferma la persistenza del potere di fatto sul fondo; pertanto la donazione non escludeva automaticamente la responsabilità. Il terzo motivo è infondato: l'azione di danno temuto è esperibile anche se un danno si è già verificato, purché permanga il ragionevole pericolo di un ulteriore danno. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio e ad eventuale ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.
Norme richiamate
L'azione di danno temuto tutela contro il pericolo di un danno grave e prossimo e può essere esperita non solo contro il titolare del diritto reale ma anche contro il possessore o chi ha la disponibilità di fatto del bene da cui deriva il pericolo; la presenza di un danno già avvenuto non esclude l'azione se sussiste il rischio di reiterazione.
Riguarda l'onere della prova; la Corte ha ritenuto che l'istruttoria (prove testimoniale e peritale) poteva dimostrare la disponibilità materiale del bene da parte del convenuto, superando l'eccezione di trasferimento formale della proprietà.
codice di procedura civile, art. 115
Richiama il principio della valutazione libera e motivata della prova; la Corte ha valorizzato la prova acquisita in primo grado per accertare la disponibilità di fatto del fondo.
codice di procedura civile, artt. 81, 100 e 345
Citati dai ricorrenti per contestare la possibilità di sollevare in appello la questione di legittimazione passiva; la Cassazione ha ritenuto che la decisione di merito si fondava su risultanze probatorie che comprovavano la disponibilità materiale, quindi la questione non è stata esclusa per vizi procedurali.
D.P.R. 115/2002, art. 13 comma 1-quater e comma 1-bis
Disposizioni sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Cass. n. 5336/2016 (giurisprudenza richiamata)
Conferma l'orientamento per cui, nell'azione di danno temuto, è legittimato passivo anche chi abbia la disponibilità effettiva del bene, perché l'obbligo di custodia sorge in ragione dell'effettivo potere sulla cosa.
Cass. n. 10282/2004 (giurisprudenza richiamata)
la condizione dell'azione di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi
La Corte interpreta questa pronuncia nel senso che l'azione è esperibile sia nel caso di rischio futuro sia quando un danno sia già avvenuto ma permanga il rischio di un ulteriore danno.
Cass. n. 4531/1992 (giurisprudenza richiamata)
Richiamata a sostegno del principio che il pericolo ragionevole consente l'azione di danno temuto; conferma la funzione cautelare della norma.
Massime di principio
- Nell'azione di danno temuto (art. 1172 c.c.) non conta solo la titolarità formale della proprietà: è responsabile anche chi ha la disponibilità di fatto o il potere materiale sulla cosa da cui deriva il pericolo.
- Una donazione formale della proprietà non esclude automaticamente la responsabilità del disponente se risulta che egli ha mantenuto il controllo materiale dell'immobile; ciò può emergere da prova testimoniale e peritale.
- L'eccezione di difetto di legittimazione passiva può essere valutata in appello, ma la sua fondatezza dipende dalle risultanze probatorie: se la prova dimostra la disponibilità di fatto, l'eccezione è infondata.
- L'azione di danno temuto è ammissibile anche se è già accaduto un danno, quando sussiste il ragionevole pericolo di un ulteriore danno o di reiterazione del pregiudizio.
- Il ricorrente che perde il giudizio di legittimità può essere condannato alle spese e a ulteriori contributi unificati previsti dalla normativa; occorre valutare anche oneri economici aggiuntivi legati alla proposizione del ricorso.
- In casi analoghi è cruciale curare e documentare l'effettiva situazione di possesso o di disponibilità materiale dell'immobile: per il convenuto, dimostrare la perdita del controllo materiale; per l'attore, evidenziare il persistere del potere di fatto del presunto responsabile.
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