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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25079/2022 del 22/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della Corte d'appello di Trento che, pur confermando la responsabilità per la vendita di tabacchi a minore (22/10/2015), aveva escluso la maggiorazione della sanzione per "reiterazione" prevista dall'art. 25, comma 2, R.D. 2316/1934 sulla base del fatto che il Giovannini si era avvalso del pagamento in misura ridotta per un precedente illecito (2013). L'Agenzia sosteneva che la disciplina speciale dell'art. 25 R.D. 2316/1934 dovesse prevalere e impedire l'applicazione dell'effetto di esclusione previsto dall'art. 8-bis, comma 5, L. 689/1981 in caso di pagamento in misura ridotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto applicabile l'art. 8-bis, comma 5, L. 689/1981, secondo cui "la reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce" e che tale reiterazione "non opera nel caso di pagamento in misura ridotta". La Corte ha osservato che l'art. 25 R.D. 2316/1934 non contiene una disposizione espressa o implicita che deroghi all'effetto neutrale del pagamento in misura ridotta; quindi non è funzione del giudice sostituire una deroga non prevista. Ne consegue che la maggiorazione per reiterazione è stata esclusa e la sanzione è stata parametrata ai limiti della sanzione base. Il ricorso incidentale condizionato del resistente è stato assorbito. Le spese sono state regolate seguendo la soccombenza con compensazione parziale per la novità della questione.

Norme richiamate

  • R.D. n. 2316/1934, art. 25, comma 2

    Stabilisce trattamento sanzionatorio differenziato per la vendita/somministrazione di tabacchi a minori e prevede un aumento in caso di reiterazione; tuttavia non contiene norma espressa che escluda gli effetti del pagamento in misura ridotta disciplinati dall'art. 8-bis L. 689/1981.

  • L. n. 689/1981, art. 8-bis, comma 5

    la reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce; la stessa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta

    La disposizione di carattere generale sulla reiterazione vale per tutte le violazioni per le quali è prevista una sanzione pecuniaria e neutralizza gli effetti della reiterazione quando l'interessato ha pagato in misura ridotta, salvo diversa previsione espressa della norma speciale.

  • L. n. 689/1981, art. 16

    Consente il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa; il pagamento in forma ridotta è fattore che, secondo l'art. 8-bis comma 5, impedisce l'applicazione degli effetti della reiterazione.

  • L. n. 689/1981, art. 11

    Stabilisce che le disposizioni del Capo I della legge (compreso l'art. 8-bis) si osservano in quanto applicabili e salvo diversa disposizione; supporta l'applicabilità generale dell'art. 8-bis anche rispetto a norme di settore, salvo che la legge speciale disponga diversamente in modo espresso.

  • Decreto legge n. 158/2012 (art. 7) e d.lgs. n. 6/2016 (modifiche)

    Richiamati in relazione al testo applicabile ratione temporis dell'art. 25 R.D. 2316/1934; indicano che sul piano temporale sono intervenute modifiche normative utili per definire il testo rilevante per il caso concreto.

Massime di principio

  • Il pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981 neutralizza, ai sensi dell'art. 8-bis comma 5, gli effetti della reiterazione (quali eventuali maggiorazioni) salvo che la norma speciale disciplini espressamente diversamente tali effetti.
  • La lex specialis può prevalere sulla disciplina generale solo se contiene una deroga espressa e chiara rispetto alla norma generale; la mera presenza di una disciplina speciale che preveda un aggravamento per la reiterazione non è sufficiente a escludere l'applicabilità dell'art. 8-bis L. 689/1981.
  • In caso di contrasto apparente tra norme di settore e norme generali sul procedimento sanzionatorio amministrativo, il giudice deve verificare se la norma speciale contenga una disposizione palese che regoli l'effetto del pagamento in misura ridotta; in mancanza, prevale l'applicazione della disciplina generale.
  • Chi contesta l'applicazione dell'effetto neutrale del pagamento ridotto (es. l'Amministrazione) deve indicare e interpretare la norma speciale che espressamente dispone diversamente; non è sufficiente richiamare la specialità in astratto.
  • È importante valutare la decorrenza temporale delle modifiche normative (ratione temporis) per stabilire quale testo sia applicabile al fatto concreto e se eventuali modifiche successive abbiano inciso sulla compatibilità tra norme.

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