Cassazione Civile, Sentenza n. 25102/2022 del 22/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguardava l'inclusione nei regolamenti e nelle tabelle millesimali del condominio di via Vicinale Paganica n.1 di un manufatto (box/autorimesse) realizzato dalla Iannozzi s.n.c. dopo la costituzione del condominio. La Corte d'Appello di Roma, giudice di rinvio dopo cassazione, aveva disposto l'inclusione dei box nel condominio ritenendo che la società Iannozzi non avesse contestato in sede di rinvio la loro appartenenza; i ricorrenti (eredi della Iannozzi) impugnavano tale decisione con tre motivi denunciando, in particolare, che il giudice del rinvio aveva fatto ricadere su di loro conseguenze negative per la contumacia non previste dalla legge (violazione dell'art. 2697 c.c.), aveva omesso di esaminare un fatto decisivo e aveva erroneamente applicato il principio della non contestazione (violazione dell'art. 115 c.p.c.), e sostenevano infine violazione dell'art. 1117 c.c. in ordine alla qualificazione dei beni come parti comuni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo (dichiarando assorbito il terzo), ritenendo che il giudice del rinvio non avesse esaminato ex novo il punto decisivo indicato dalla cassazione rescindente e avesse indebitamente tratto conseguenze dalla contumacia della Iannozzi. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame sulle questioni sostanziali (inclusione o meno dei box nel condominio e conseguenze sulla ripartizione delle spese), condannando altresì la parte soccombente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Principio dell'onere della prova: chi afferma un fatto deve provarlo. La Corte ha richiamato che non può essere il giudice a spostare sull'altra parte l'onere probatorio in ragione della sua contumacia
art. 115 c.p.c.
Regola sulla non contestazione dei fatti allegati: i fatti affermati da una parte e non contestati dalla controparte possono essere considerati provati. La Corte ha ritenuto che la contumacia non possa automaticamente valere come rinuncia o come non contestazione tale da esonerare il giudice dall'esaminare il fatto decisivo rimesso al rinvio
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Fondamenti di cassazione utilizzati: vizio di motivazione e violazione di norme di diritto. La Corte ha ritenuto sussistente la violazione per aver il giudice del rinvio omesso l'esame di un fatto decisivo e aver applicato erroneamente il principio di non contestazione
art. 1117 c.c.
Norma sulle parti comuni dell'edificio condominiale: il terzo motivo contestava la qualificazione dei manufatti come parti comuni. La Corte ha ritenuto il tema assorbito e demandato al nuovo esame del giudice del rinvio
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)
Cass. Sez. 3, Sent. n. 24336/2015; Cass. Sez. 2, Sent. n. 5741/2019; Cass. Sez. 1, Sent. n. 16506/2019
Principio secondo cui il giudice del rinvio deve riesaminare ex novo gli aspetti non definiti dalla precedente fase e non può considerare la contumacia come rinuncia delle domande o delle eccezioni già poste; la contumacia non produce automaticamente passaggio in giudicato delle questioni rimaste aperte
Massime di principio
- In caso di cassazione con rinvio il giudice a cui la causa è rimessa è tenuto a riesaminare ex novo gli aspetti della controversia rimasti aperti nella precedente fase, anche se una parte risultasse contumace: la contumacia non equivale a rinuncia alle domande o alle eccezioni già formulate
- La contumacia di una parte non può essere utilizzata dal giudice per trasferire sull'altra parte l'onere della prova o per evitare l'accertamento di fatti decisivi: l'onere probatorio rimane regolato dalle norme (art. 2697 c.c. ecc.) e dalla corretta istruttoria
- Il principio della non contestazione previsto dall'art.115 c.p.c. non deve essere automatizzato quando la contumacia riguarda il giudizio di rinvio; il giudice deve comunque valutare e decidere sul fatto centrale che ha giustificato la cassazione
- Nei casi in cui si discute l'appartenenza di manufatti a parti comuni condominiali (art. 1117 c.c.), il giudice deve effettuare un accertamento concreto e motivato sulla destinazione, funzione e titolarità degli immobili prima di disporre l'inclusione nelle tabelle millesimali
- Per chi impugna o resiste in una fase di rinvio è consigliabile precisare e ribadire espressamente le proprie posizioni processuali e le prove già dedotte, poiché il giudice del rinvio deve pronunciarsi sulle eccezioni e sulle domande già svolte nei precedenti stadi del giudizio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 22 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25077/2022 del 22/08/2022
- Sentenza civile · 22 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25079/2022 del 22/08/2022
- Sentenza civile · 22 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25085/2022 del 22/08/2022
- Sentenza civile · 22 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25086/2022 del 22/08/2022
- Sentenza civile · 22 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25094/2022 del 22/08/2022
- Sentenza civile · 22 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25095/2022 del 22/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →