Cassazione Civile, Sentenza n. 25085/2022 del 22/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ecoenergia ha chiesto il pagamento di €216.000 come "compenso a successo" per prestazioni di consulenza finalizzate alla realizzazione di un impianto eolico, sulla base di due lettere/contratto (5.2.2003 e 15.1.2004) che subordinavano il compenso all'ottenimento del finanziamento e alla realizzazione dell'impianto. Durante la vigenza dell'incarico MF Power aveva stipulato una convenzione con il Comune che ha portato all'affidamento del progetto a una società di progetto (Zephyros s.r.l.), che ha poi ottenuto l'autorizzazione e realizzato l'impianto dopo la scadenza del contratto. Tribunale e Corte d'Appello di Milano hanno rigettato la domanda ritenendo che la condizione si sia verificata in un momento temporale non congruo rispetto alla scadenza contrattuale e che Ecoenergia non avesse svolto attività utili dopo la scadenza; Ecoenergia ha impugnato in Cassazione su più motivi, incentrando i principali su errata qualificazione/interpretazione della clausola condizionale e su carenze motivazionali riguardo all'attività svolta dopo la scadenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo (connessi) e ha rigettato il primo, dichiarando assorbiti gli altri motivi; ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato. La Cassazione ha ritenuto che la Corte di merito avesse colpevolmente confuso la condizione sospensiva con un termine implicito di efficacia e non avesse correttamente applicato i principi di buona fede e la disciplina delle condizioni potestative miste; ha precisato che va verificato se vi siano comportamenti contrari alla buona fede (art.1358 c.c.) o ostativi al verificarsi della condizione, che potrebbero dar luogo alla fittio iuris di avveramento (art.1359 c.c.). Il giudice del rinvio dovrà valutare le attività svolte dopo la scadenza e l'eventuale responsabilità della resistente o di terzi che abbiano impedito o alterato l'avveramento della condizione. Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
Disciplina della condizione: la Corte richiama la distinzione tra condizione e termine e sottolinea che la qualifica di clausola come condizione esclude che il suo avveramento debba ritenersi automatico entro un termine implicito, salvo diversa previsione contrattuale.
Imposto il dovere di comportarsi secondo buona fede durante la pendenza della condizione; il soggetto non deve porre in essere atti che possano impedire l'avveramento della condizione e può essere ritenuto responsabile se omette attività dovute che ostano all'avveramento.
Introduce una fittio iuris: la condizione si considera avverata se è mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento; applicabile anche alle condizioni potestative miste.
Usata per distinguere il termine dalla condizione: il termine riguarda eventi futuri certi, la condizione eventi incerti; la Corte richiama il criterio distintivo per qualificare correttamente la clausola.
artt. 1362, 1363, 1367, 1371 c.c. (canoni di interpretazione contrattuale)
Richiamati come regole ermeneutiche che il giudice di merito deve seguire nell'interpretare la clausola; la Cassazione sostiene che la Corte d'appello non ha rispettato tali canoni nel dare carattere di termine a una clausola qualificata come condizione.
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 5) e art. 116 c.p.c.
Norme procedurali invocate per censurare vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi; la Corte di legittimità ha ritenuto fondati alcuni profili motivazionali e ha disposto il rinvio.
art. 111 Cost., art. 132 n.4
Richiamate nelle censure sull'insufficiente motivazione della Corte d'appello, in relazione al diritto alla decisione motivata; la Cassazione ha accolto le doglianze connesse.
Precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 6423/2003, n. 23824/2004, n. 12/2014, n. 5492/2010, n. 29641/2020 ecc.)
Casi richiamati per consolidare i principi: la condizione potestativa mista può essere considerata avverata per colpa o dolo della parte controinteressata (art.1359), il professionista-creditore prova il contratto mentre il debitore deve dimostrare di aver osservato i doveri di buona fede (art.1358). Il rinvio ha valore anche per applicare correttamente questi precedenti.
Massime di principio
- Se un compenso è subordinato a una condizione (es. ottenimento finanziamento + realizzazione dell'opera) la clausola va qualificata con attenzione: condizione (evento incerto) non equivale a termine (evento certo).
- In presenza di una condizione potestativa mista la parte interessata all'avveramento non perde automaticamente il diritto se la condizione si realizza tardivamente; occorre verificare se l'altra parte o terzi abbiano avuto comportamenti contrari alla buona fede che abbiano impedito o ritardato l'avveramento (applicazione art.1358 e 1359 c.c.).
- Il creditore del compenso subordinato al finanziamento deve provare il contratto; il debitore deve provare di aver adempiuto ai doveri di buona fede e di non aver ostacolato l'avveramento della condizione.
- L'assenza di attività concreta dopo la scadenza formale del contratto non è di per sé sufficiente a precludere il compenso: il giudice deve valutare specifici comportamenti e richieste concrete (e non limitarsi a trattare la condizione come se fosse un termine implicito).
- In sede di impugnazione è possibile ottenere la cassazione per vizi di motivazione quando il giudice di merito confonde istituti giuridici diversi (condizione vs termine) o omette di valutare fatti decisivi; il processo può essere rinviato per nuovo esame conforme ai principi indicati dalla Cassazione.
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