Cassazione Civile, Ordinanza n. 25691/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta da un avvocato avverso un’intimazione di pagamento relativa a una cartella emessa per contributi previdenziali dovuti alla Cassa forense per annualità risalenti (1995, 1996 e 1997). Il tribunale ha dichiarato prescritto il credito e, su domanda riconvenzionale della Cassa contro l’agente della riscossione, ha condannato quest’ultimo a risarcire la somma iscritta a ruolo e non riscossa. La corte d’appello ha confermato la decisione, ritenendo che il rapporto tra Cassa e concessionario fosse di natura privatistica e che quindi l’agente, come mandatario, dovesse compiere atti idonei a interrompere la prescrizione, rispondendo della mancata riscossione. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 1710 c.c., sostenendo l’inammissibilità della domanda della Cassa e il difetto di giurisdizione, perché la riscossione è regolata direttamente dalla legge e non da un rapporto contrattuale; 2) violazione degli stessi artt. 19 e 20 e dell’art. 1, commi 683 ss., l. n. 190/2014, sostenendo che il controllo di inesigibilità è attivabile solo nei tempi previsti dalla legge e non anticipatamente; 3) violazione dell’art. 20 d.lgs. n. 112/1999 e dell’art. 1225 c.c., censurando la liquidazione del danno, che non poteva eccedere il limite legale collegato alla somma dovuta in caso di mancata riscossione per causa imputabile all’agente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti esposti in motivazione, dichiarando assorbiti gli altri due. Ha cassato la sentenza d’appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originaria domanda di risarcimento del danno proposta dalla Cassa contro l’agente della riscossione. Ha inoltre compensato le spese dell’intero giudizio, ritenendo la questione nuova sotto lo specifico profilo esaminato.
Norme richiamate
artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999
regolano la procedura di discarico per inesigibilità e il possibile accertamento di responsabilità dell’agente della riscossione; non configurano un mandato privatistico, ma un rapporto disciplinato ex lege
richiamato nel motivo di ricorso per contestare l’ammissibilità della domanda della Cassa
invocato dalla ricorrente per escludere l’applicazione delle regole del mandato di diritto privato alla riscossione
art. 18 L. n. 576/1980
consente alla Cassa forense di riscuotere i contributi insoluti a mezzo ruoli resi esecutivi e posti in riscossione secondo le norme sulle imposte dirette
art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46/1999
ribadisce che la riscossione dei contributi della Cassa avviene mediante ruoli secondo la disciplina della riscossione delle imposte dirette
chiarisce che i ruoli sono gli elenchi dei debitori e del loro debito e costituiscono titolo esecutivo
art. 32, comma 3, d.P.R. n. 43/1988
nel previgente sistema del 'non riscosso come riscosso' faceva sorgere l’obbligo del concessionario di anticipare le somme iscritte a ruolo
artt. 75 e 77 d.P.R. n. 43/1988
disciplinavano il diritto al discarico nel previgente sistema, ove la riscossione fosse stata diligentemente tentata senza esito
prevede l’obbligo di riversamento delle somme dopo la riscossione nel nuovo sistema
indica gli adempimenti necessari per ottenere il discarico per inesigibilità
stabilisce il procedimento e le conseguenze dell’accertamento di responsabilità dell’agente nella mancata riscossione
art. 1, commi 527, 528 e 529, L. n. 228/2012
ha inciso solo sulla procedura di riscossione dei ruoli anteriori al 31.12.1999, prevedendo annullamenti/discarichi automatici e l’inapplicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 per i crediti ricompresi nella disciplina
D.M. 15 giugno 2015
ha attuato la disciplina di annullamento/discarico dei ruoli anteriori al 31.12.1999
richiamato nel terzo motivo per contestare la quantificazione del danno nei limiti della prevedibilità
Massime di principio
- Quando la legge disciplina in modo speciale la riscossione di crediti di un ente previdenziale mediante ruolo, il rapporto tra ente creditore e agente della riscossione non va automaticamente ricondotto alle regole del mandato civilistico.
- L’agente della riscossione, nell’ambito della procedura legale di riscossione, ha poteri e doveri limitati alla riscossione: gli atti di gestione e disposizione del credito restano nella sfera del titolare del credito.
- La responsabilità dell’agente per mancata riscossione non può essere affermata sulla base del solo mancato compimento di atti interruttivi della prescrizione se tali atti non rientrano nei suoi poteri funzionali secondo la disciplina speciale.
- Le norme speciali sul discarico per inesigibilità e sulle procedure di riscossione prevalgono sulla qualificazione privatistica del rapporto, e i loro effetti vanno ricostruiti in base alla disciplina legislativa complessiva.
- L’annullamento del ruolo previsto dalla disciplina speciale incide sulla procedura di riscossione e non estingue di per sé il credito sottostante, che può essere azionato dall’ente con gli ordinari strumenti.
- Se la cassazione può decidere nel merito senza ulteriori accertamenti in fatto, può rigettare direttamente la domanda originaria nonostante l’annullamento della sentenza impugnata.
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