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Parere

Parere n. 1531/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro i Ministeri dell’interno, dell'economia e delle finanze e della difesa per l’annullamento del decreto del Ministero dell’interno n. 1471/23 del 13 luglio 2023, di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sola infermità pregressa distorsione rachide cervicale e lombare, ma di diniego della dipendenza da causa di servizio per l’infermità lieve discopatia L5 – S1 e di rigetto della domanda di equo indennizzo.

Giustizia amministrativa202400436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto del Ministero dell’interno n. 1471/23 del 13 luglio 2023, relativo al riconoscimento parziale della dipendenza da causa di servizio e al rigetto della domanda di equo indennizzo.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della pregressa distorsione del rachide cervicale e lombare, negandola per la lieve discopatia L5-S1 e rigettando la domanda di equo indennizzo per entrambe le infermità, in quanto non ascrivibili a categoria. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione del d.P.R. n. 461/2001 e del d.P.R. n. 915/1978, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto applicare il criterio di equivalenza previsto dall’art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 461/2001. Ha inoltre contestato il giudizio della Commissione medica ospedaliera e del Comitato di verifica per le cause di servizio sul nesso causale tra l’incidente stradale del 13 novembre 2010, avvenuto durante il tragitto casa-lavoro, e la discopatia L5-S1, lamentando travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione. Le medesime censure sono state riferite al rigetto dell’equo indennizzo. Il ricorrente aveva altresì prospettato, in modo ambiguo, la mancata ostensione degli atti del procedimento.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. La doglianza relativa all’accesso agli atti è stata dichiarata inammissibile, poiché le controversie in materia di accesso documentale sono devolute alla competenza esclusiva del tribunale amministrativo regionale secondo l’art. 25 della legge n. 241/1990 e il rito speciale previsto dall’art. 116 c.p.a.; tali controversie non possono essere proposte mediante ricorso straordinario. Il primo motivo, relativo all’omesso giudizio di equivalenza ai fini dell’equo indennizzo per la distorsione del rachide cervicale e lombare, è stato respinto: le valutazioni della C.M.O. e del C.V.C.S. costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per macroscopici vizi di illogicità, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti. Il ricorrente non ha indicato tali vizi né ha individuato l’infermità tabellare alla quale quella accertata avrebbe dovuto essere dichiarata equivalente, non assolvendo all’onere della prova. Anche il secondo motivo, relativo alla discopatia L5-S1 e al nesso causale con l’incidente stradale, è stato respinto: le contestazioni erano generiche e non accompagnate da elementi probatori o indiziari idonei a confutare il giudizio tecnico del Comitato di verifica. La mera produzione della documentazione della questura e il dissenso dalle conclusioni del Comitato non dimostrano un errore di valutazione; l’eventuale opinabilità del giudizio tecnico non integra, di per sé, un vizio di legittimità. È stato quindi ritenuto corretto anche il rigetto della domanda di equo indennizzo.

Osservazioni

Accesso agli atti del procedimento

L’eventuale censura relativa al diniego, anche implicito, di accesso agli atti o la domanda di accertamento del diritto di accesso è inammissibile in sede di ricorso straordinario. Le controversie in materia di accesso sono devolute alla competenza esclusiva del tribunale amministrativo regionale e soggette al rito speciale di cui all’art. 116 c.p.a.

Equivalenza tabellare ed equo indennizzo

Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non comporta automaticamente il diritto all’equo indennizzo. Il ricorrente, per contestare il mancato giudizio di equivalenza, avrebbe dovuto indicare i macroscopici vizi della valutazione tecnica e individuare, almeno in termini indiziari, la categoria o l’infermità tabellare cui la patologia avrebbe dovuto essere equiparata.

Dipendenza causale della discopatia L5-S1

La contestazione del giudizio del C.V.C.S. sul nesso causale con l’incidente stradale è stata ritenuta generica e priva di adeguato supporto probatorio o indiziario. La mera produzione di documentazione già valutata dalla C.M.O. e il semplice dissenso dalle conclusioni tecniche non dimostrano travisamento dei fatti o altri vizi macroscopici.

Rigetto dell’equo indennizzo

La legittimità del parere del C.V.C.S. e la mancata ascrivibilità delle infermità a categoria giustificano il rigetto della domanda di equo indennizzo.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è il rimedio utilizzato dal ricorrente; il parere della Sezione conduce al rigetto del gravame.

  • art. 25, comma 5, l. 241/1990

    Le controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi sono devolute alla competenza esclusiva del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 116 c.p.a.

    Prevede il rito speciale per le controversie in materia di accesso, incompatibile con la proposizione della relativa domanda in sede di ricorso straordinario.

  • d.P.R. 461/2001

    Il criterio di equivalenza invocato dal ricorrente non può essere affermato in astratto: la contestazione deve indicare l’infermità tabellare equivalente e dimostrare specifici vizi macroscopici della valutazione tecnica.

  • d.P.R. 915/1978

    Le tabelle per l’ascrivibilità delle infermità alle categorie rilevano ai fini dell’equo indennizzo; il mancato inserimento dell’infermità non impone automaticamente il riconoscimento del beneficio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, unitamente agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, il fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679

    Richiamati a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Le controversie aventi a oggetto l’accesso ai documenti amministrativi, in quanto soggette alla competenza esclusiva del tribunale amministrativo regionale e al rito speciale di cui all’art. 116 c.p.a., non sono proponibili mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
  • Le valutazioni della Commissione medica ospedaliera e del Comitato di verifica per le cause di servizio, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili soltanto in presenza di macroscopici vizi di illogicità, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti; il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione.
  • Chi contesta il mancato ricorso al criterio di equivalenza tra infermità deve indicare non solo l’omissione dell’amministrazione, ma anche l’infermità o la categoria tabellare cui la patologia dovrebbe essere equiparata e gli elementi idonei a dimostrare il vizio della valutazione tecnica.
  • Il mero dissenso dalle conclusioni di un organo tecnico e l’eventuale opinabilità della valutazione non integrano, di per sé, un vizio di legittimità; occorrono elementi probatori o indiziari idonei a evidenziare l’errore, il travisamento o l’irragionevolezza del giudizio.
  • Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non determina automaticamente il diritto all’equo indennizzo, che richiede anche l’ascrivibilità dell’infermità a una delle categorie previste dalla disciplina tabellare o la comprovata equivalenza a una di esse.

Ricorso straordinario in materia di causa di servizio ed equo indennizzo

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un agente della Polizia di Stato contro il decreto del Ministero dell’interno n. 1471/23 del 13 luglio 2023. Il decreto aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della pregressa distorsione del rachide cervicale e lombare, negandola per la lieve discopatia L5-S1 e rigettando la domanda di equo indennizzo per entrambe le infermità.

Premesse procedimentali

L’interessato aveva presentato nel 2011 domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo per diverse patologie del rachide. La C.M.O. aveva riscontrato la lieve discopatia L5-S1 e la pregressa distorsione del rachide lombare. Successivamente, il C.V.C.S. aveva ritenuto dipendente da causa di servizio la distorsione del rachide cervicale e lombare, ma non la discopatia L5-S1; nessuna delle infermità era stata ritenuta ascrivibile a categoria.

Il Ministero aveva quindi adottato il decreto impugnato, riconoscendo parzialmente la dipendenza da causa di servizio e negando l’equo indennizzo per la mancata ascrivibilità tabellare delle patologie.

Censure del ricorrente

Il ricorrente ha dedotto:

  • la violazione del d.P.R. n. 461/2001 e del d.P.R. n. 915/1978, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto applicare il criterio di equivalenza previsto dall’art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 461/2001;
  • il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del nesso causale tra l’incidente stradale del 13 novembre 2010, avvenuto durante il tragitto casa-lavoro, e la discopatia L5-S1;
  • le medesime illegittimità con riguardo al rigetto della domanda di equo indennizzo;
  • in termini non chiari, la mancata ostensione degli atti del procedimento.

Accesso agli atti e limiti del ricorso straordinario

La Sezione ha ritenuto inammissibile l’eventuale domanda di accesso agli atti. Richiamando l’art. 25 della legge n. 241/1990, l’art. 116 c.p.a. e precedenti pareri e pronunce, ha affermato che le controversie in materia di accesso appartengono alla competenza esclusiva del tribunale amministrativo regionale e sono soggette a un rito speciale.

La natura celere del giudizio sull’accesso non è compatibile con i tempi del ricorso straordinario. Inoltre, il ricorso straordinario ha natura essenzialmente impugnatoria e non consente di ordinare all’amministrazione un facere, quale l’esibizione dei documenti. La Sezione ha richiamato il parere dell’Adunanza generale n. 159/1994, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2310/2015, nonché i pareri della Sezione I nn. 173/2024, 322/2024 e 781/2024.

Criterio di equivalenza e discrezionalità tecnica

Il primo motivo è stato ritenuto infondato. Le valutazioni della C.M.O. e del C.V.C.S. costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e possono essere sindacate soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti.

Il ricorrente si era limitato a denunciare l’omesso giudizio di equivalenza, senza indicare quale infermità tabellare avrebbe dovuto essere considerata equivalente alla patologia riscontrata e senza fornire elementi idonei a dimostrare un vizio macroscopico della valutazione amministrativa. La Sezione ha quindi ritenuto non assolto l’onere della prova.

Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della distorsione del rachide non comportava automaticamente il diritto all’equo indennizzo, poiché le infermità non erano state ascritte ad alcuna categoria prevista dalla disciplina tabellare.

Discopatia L5-S1 e nesso causale

Anche il secondo motivo è stato respinto. Il ricorrente aveva collegato la discopatia all’incidente stradale subito il 13 novembre 2010 durante il tragitto casa-lavoro, ma aveva contestato le conclusioni del C.V.C.S. in modo generico.

La documentazione proveniente dalla questura, già valutata dalla C.M.O., non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l’errore del Comitato. Mancavano ulteriori elementi probatori o indiziari capaci di mettere in dubbio l’attendibilità del giudizio tecnico o di provare il nesso causale tra l’incidente e la patologia.

La Sezione ha precisato che il semplice dissenso dalle conclusioni del C.V.C.S. è inammissibile e che l’eventuale opinabilità di una valutazione tecnica non costituisce, da sola, un vizio di legittimità.

Esito

Ritenuta legittima la valutazione del C.V.C.S., la Sezione ha considerato corretto anche il decreto ministeriale nella parte relativa al rigetto della domanda di equo indennizzo. Il parere conclusivo è stato pertanto di rigetto del ricorso straordinario.

La Sezione ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaAccesso documentale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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