Cassazione Penale, Sentenza n. 51098/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Miccoli è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/90 (detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di cessione). Si contestava il possesso, suddiviso in 8 dosi di cocaina, ritenute destinate a terzi. In cassazione l'imputato deduceva: vizi di motivazione e contrasto tra dichiarazioni degli ufficiali di P.G. e testi (art. 194 c.p.p.); che il quantitativo era compatibile con uso personale (art. 75 D.P.R. 309/90); motivazione generica sull'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.); e insufficiente motivazione della pena, sproporzionata rispetto alla media edittale (art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i primi tre motivi, confermando la valutazione di merito sulla responsabilità e sulla destinazione a cessione (suddivisione in 8 involucri, comportamento dell'imputato, contesto). Tuttavia ha ritenuto fondato il quarto motivo: la pena inflitta (5 anni e 10.000 euro di multa) è di gran lunga superiore alla misura media edittale e non è stata adeguatamente motivata ai sensi dell'art. 133 c.p. Pertanto la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Lecce, altra sezione, per nuovo giudizio sulla pena. Ha dichiarato irrevocabile l'accertamento della penale responsabilità per il resto.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, co. 5
art. 73, co. 5, D.P.R 309/90
Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio. La Corte ha ritenuto che la suddivisione in più involucri e le circostanze (luogo, comportamento) siano elementi idonei a dimostrare la destinazione alla cessione.
art. 75 del D.P.R. 309/90
Riferita alla distinzione tra uso personale e finalità di spaccio; la Corte ricorda che il dato ponderale da solo non è decisivo e va valutato insieme a modalità di confezionamento, numero di dosi e altre circostanze.
D.P.R. 309/1990, art. 73-bis, comma 1, lett. a)
art. 73-bis, comma primo, lett. a)
Citata per chiarire che il superamento dei limiti tabellari non comporta automaticamente la presunzione assoluta di spaccio, ma può concorrere con altri elementi a fondare tale conclusione.
Codice di procedura penale, art. 194
Norma sulla motivazione della sentenza. Il ricorrente lamentava vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero dato motivazioni logiche e congrue sulle prove e sulle dichiarazioni.
art. 99, co. 4, cod. pen.
Norma sulla recidiva facoltativa. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione che richiama precedenti specifici e la personalità negativa dell'imputato per giustificare l'aumento di pena.
Principi e criteri per la determinazione della pena. La Corte ha ritenuto che quando la pena è di gran lunga superiore alla media edittale sia necessaria motivazione specifica e dettagliata con riferimento ai criteri dell'art. 133; la carenza ha determinato l'annullamento parziale.
Codice di procedura penale, art. 591 comma 1 lett. c)
art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i casi di inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi aspecifici: il ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse ragioni già esaminate e respinte dal giudice del gravame.
Codice di procedura penale, art. 624
Norma richiamata per dichiarare l'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità penale per le parti della sentenza non annullate.
Massime di principio
- Le valutazioni di fatto dei giudici di merito (soprattutto se doppia conforme) sono difficilmente sindacabili in cassazione: il ricorso deve contestare specificamente la motivazione, non limitarsi a richiedere una rivalutazione delle prove.
- Il mero superamento dei limiti tabellari o il quantitativo di droga non determina automaticamente la destinazione allo spaccio: va valutato congiuntamente a confezionamento, numero di dosi, comportamento dell'imputato, luogo e modalità del rinvenimento.
- La suddivisione della sostanza in dosi confezionate è un forte indizio di finalità di cessione, specie se unita a circostanze concrete (presenza in luogo di passaggio, tentativo di allontanamento, abbandono dell'involucro alla vista degli agenti).
- Per l'applicazione della recidiva è sufficiente una motivazione che colleghi i precedenti e la personalità dell'imputato alla maggiore capacità a delinquere; la motivazione non deve essere particolarmente estesa ma deve essere congrua.
- Quando la pena inflitta è di gran lunga superiore alla media edittale il giudice di merito deve fornire una motivazione specifica e dettagliata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; l'assenza di tale motivazione può portare all'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
- La Cassazione può annullare limitatamente al punto che presenti vizio (es. determinazione della pena) e disporre il rinvio per nuovo giudizio su quella questione, dichiarando nel contempo irrevocabile l'accertamento della responsabilità per il resto.
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