Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51098/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Miccoli è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/90 (detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di cessione). Si contestava il possesso, suddiviso in 8 dosi di cocaina, ritenute destinate a terzi. In cassazione l'imputato deduceva: vizi di motivazione e contrasto tra dichiarazioni degli ufficiali di P.G. e testi (art. 194 c.p.p.); che il quantitativo era compatibile con uso personale (art. 75 D.P.R. 309/90); motivazione generica sull'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.); e insufficiente motivazione della pena, sproporzionata rispetto alla media edittale (art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i primi tre motivi, confermando la valutazione di merito sulla responsabilità e sulla destinazione a cessione (suddivisione in 8 involucri, comportamento dell'imputato, contesto). Tuttavia ha ritenuto fondato il quarto motivo: la pena inflitta (5 anni e 10.000 euro di multa) è di gran lunga superiore alla misura media edittale e non è stata adeguatamente motivata ai sensi dell'art. 133 c.p. Pertanto la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Lecce, altra sezione, per nuovo giudizio sulla pena. Ha dichiarato irrevocabile l'accertamento della penale responsabilità per il resto.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, co. 5

    art. 73, co. 5, D.P.R 309/90

    Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio. La Corte ha ritenuto che la suddivisione in più involucri e le circostanze (luogo, comportamento) siano elementi idonei a dimostrare la destinazione alla cessione.

  • D.P.R. 309/1990, art. 75

    art. 75 del D.P.R. 309/90

    Riferita alla distinzione tra uso personale e finalità di spaccio; la Corte ricorda che il dato ponderale da solo non è decisivo e va valutato insieme a modalità di confezionamento, numero di dosi e altre circostanze.

  • D.P.R. 309/1990, art. 73-bis, comma 1, lett. a)

    art. 73-bis, comma primo, lett. a)

    Citata per chiarire che il superamento dei limiti tabellari non comporta automaticamente la presunzione assoluta di spaccio, ma può concorrere con altri elementi a fondare tale conclusione.

  • Codice di procedura penale, art. 194

    Norma sulla motivazione della sentenza. Il ricorrente lamentava vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero dato motivazioni logiche e congrue sulle prove e sulle dichiarazioni.

  • Codice penale, art. 99, co. 4

    art. 99, co. 4, cod. pen.

    Norma sulla recidiva facoltativa. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione che richiama precedenti specifici e la personalità negativa dell'imputato per giustificare l'aumento di pena.

  • Codice penale, art. 133

    Principi e criteri per la determinazione della pena. La Corte ha ritenuto che quando la pena è di gran lunga superiore alla media edittale sia necessaria motivazione specifica e dettagliata con riferimento ai criteri dell'art. 133; la carenza ha determinato l'annullamento parziale.

  • Codice di procedura penale, art. 591 comma 1 lett. c)

    art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i casi di inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi aspecifici: il ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse ragioni già esaminate e respinte dal giudice del gravame.

  • Codice di procedura penale, art. 624

    Norma richiamata per dichiarare l'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità penale per le parti della sentenza non annullate.

Massime di principio

  • Le valutazioni di fatto dei giudici di merito (soprattutto se doppia conforme) sono difficilmente sindacabili in cassazione: il ricorso deve contestare specificamente la motivazione, non limitarsi a richiedere una rivalutazione delle prove.
  • Il mero superamento dei limiti tabellari o il quantitativo di droga non determina automaticamente la destinazione allo spaccio: va valutato congiuntamente a confezionamento, numero di dosi, comportamento dell'imputato, luogo e modalità del rinvenimento.
  • La suddivisione della sostanza in dosi confezionate è un forte indizio di finalità di cessione, specie se unita a circostanze concrete (presenza in luogo di passaggio, tentativo di allontanamento, abbandono dell'involucro alla vista degli agenti).
  • Per l'applicazione della recidiva è sufficiente una motivazione che colleghi i precedenti e la personalità dell'imputato alla maggiore capacità a delinquere; la motivazione non deve essere particolarmente estesa ma deve essere congrua.
  • Quando la pena inflitta è di gran lunga superiore alla media edittale il giudice di merito deve fornire una motivazione specifica e dettagliata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; l'assenza di tale motivazione può portare all'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
  • La Cassazione può annullare limitatamente al punto che presenti vizio (es. determinazione della pena) e disporre il rinvio per nuovo giudizio su quella questione, dichiarando nel contempo irrevocabile l'accertamento della responsabilità per il resto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.