Cassazione Penale, Ordinanza n. 09768/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche già riconosciute e l'aggravante contestata in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 62-bis c.p., lamentando che la Corte territoriale non avesse riconosciuto le attenuanti generiche in regime di prevalenza. A suo dire, non sarebbero stati adeguatamente valorizzati il comportamento collaborativo, la confessione resa, la prosecuzione del processo consentita da tale ammissione e la condotta processuale rispettosa delle prescrizioni imposte dalle misure detentive. Ha inoltre censurato la motivazione della sentenza impugnata, ritenendola errata perché basata solo sulla portata offensiva del fatto e sulla pericolosità sociale, senza considerare gli ulteriori elementi positivi invocati dalla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente reiterativo di censure già esaminate e confutate in appello, e comunque diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità. Ha aggiunto che la motivazione della Corte territoriale era coerente, logica e sufficiente, avendo valorizzato la gravità del fatto e la personalità negativa dell'imputato, in modo conforme ai criteri dell'art. 133 c.p. Non risultando vizi manifesti né travisamenti specifici, la richiesta di prevalenza delle attenuanti non poteva trovare accoglimento. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche sono oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito; la loro eventuale prevalenza sulle aggravanti non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e non illogica.
art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
L'aggravante contestata in materia di stupefacenti è stata posta a confronto con le attenuanti generiche nel giudizio di comparazione.
Il bilanciamento tra circostanze è stato ritenuto conforme ai criteri di valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, non escludendosi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è una valutazione discrezionale di merito: in cassazione è censurabile solo se la motivazione è assente, manifestamente illogica o frutto di arbitrio.
- La mera richiesta di rivalutare elementi di fatto già apprezzati dal giudice di merito non integra un vizio deducibile in sede di legittimità.
- La collaborazione dell'imputato, la confessione o la condotta processuale corretta non impongono automaticamente la prevalenza delle attenuanti generiche, quando il giudice ritenga prevalenti gli indici di gravità del fatto e della personalità dell'agente.
- Una motivazione che giustifichi l'equivalenza tra circostanze con riferimento alla concreta offensività del fatto e alla pericolosità sociale dell'imputato è sufficiente a sostenere il giudizio di bilanciamento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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