Cassazione Penale, Sentenza n. 27431/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia cautelare applicata dal GIP per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis, capo 1), estorsione aggravata (capo 13), associazione finalizzata al narcotraffico (capo 17) e detenzione ai fini di spaccio di ingente quantitativo di stupefacenti (capo 35). Il ricorso per cassazione articolava quattro censure: 1) rispetto al capo 13 (estorsione contrattuale) si contestava l'asserita mancanza di riscontri fattuali della minaccia implicita e l'assenza di ingiusto profitto; 2) rispetto al 416-bis si sosteneva che esistesse una sola condotta isolata (aver accompagnato la vittima Cutrì) e non un apporto partecipativo stabile; 3) rispetto al capo 35 (detenzione ai fini di spaccio) si deduceva che la mera presenza nel luogo non fosse idonea a dimostrare il contributo concorsuale; 4) rispetto al capo 17 (associazione per narcotraffico) si denunciava l'assenza di elementi che dimostrassero un apporto consapevole, stabile e continuativo all'associazione dedita al traffico di droga.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure difensive mirassero in realtà a una rivalutazione dei fatti e della persuasività delle prove (vietata in sede di legittimità), senza denunciare una manifesta illogicità della motivazione o la violazione di norme di diritto. Il Collegio ha confermato che il Tribunale del Riesame aveva dettagliatamente esaminato intercettazioni, servizi di osservazione e immagini video, ricostruendo coerentemente: l'attività estorsiva tramite imposizione dell'asta controllata dalla cosca e la convocazione intimidatoria del Cutrì; la partecipazione attiva del Previte allo scarico e occultamento di ingenti quantitativi di cocaina (ritrovamento di 150 panetti e altri 340 panetti in capannoni) e la collaborazione nelle fasi logistiche e operative (uso dell'autovettura, indicazioni a nascondersi ecc.); il ruolo fiduciario e continuativo del Previte nella compagine criminale Mole, con attività ripetute e non episodiche. Per legge (art. 616 c.p.p.) è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso)
La Corte richiama il principio che la partecipazione mafiosa può essere desunta da indizi gravi, precisi e concordanti e non richiede la prova dei reati fine; è sufficiente un contributo effettivo, stabile e funzionale al mantenimento dell'associazione, rilevabile da comportamenti e frequentazioni ripetute
Il giudice ha valutato che il contributo del ricorrente alle operazioni di scarico, occultamento e gestione del carico di cocaina integra elementi idonei a rafforzare l'indizio di partecipazione al reato di detenzione ai fini di spaccio e alla struttura di narcotraffico
art. 606 c.p.p., lett. e) (motivi di ricorso per cassazione)
La Corte ribadisce che le censure devono investire la motivazione in quanto rapporto tra motivazione e decisione; non è ammessa la riconsiderazione dei fatti o una diversa comparazione del materiale probatorio salvo la denuncia di manifesta illogicità
art. 581 c.p.p. (specificità dei motivi)
Il ricorso è stato ritenuto viziato da genericità estrinseca per mancato confronto puntuale con l'ordinanza impugnata e per mancanza di motivi specifici richiesti dall'art. 581
art. 616 c.p.p. (conseguenze dell'inammissibilità)
In caso di inammissibilità per profili di colpa emergenti dal ricorso, la Corte ha applicato la sanzione di pagamento delle spese processuali e fissato la somma da versare alla cassa delle ammende
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa la rinnovazione della valutazione probatoria: le censure che chiedono una diversa lettura dei fatti sono inammissibili se non si indica una manifesta illogicità o violazione di norma
- Per la configurazione dell'associazione mafiosa (art. 416-bis) non è necessario provare tutti i reati-fine; è sufficiente dimostrare un apporto stabile e funzionale al sodalizio tramite indizi gravi, precisi e concordanti
- L'estorsione si può configurare anche tramite minaccia implicita o larvata; il contesto (convocazione in luogo di ascendenti mafiosi, stile intimidatorio, imposizione di rapporti negoziali) è rilevante per valutare l'elemento minaccioso e l'ingiusto profitto
- La mera presenza nel luogo di un reato collegato alla droga non esclude la responsabilità se è dimostrata una partecipazione operativa (es. attività di scarico, occultamento, uso del mezzo, indicazioni ai coindagati, riscontri video e intercettazioni)
- I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi direttamente con le parti dell'atto impugnato; la genericità estrinseca o la sparizione del confronto con l'ordinanza comportano inammissibilità
- Nelle misure cautelari il sindacato di legittimità è limitato: è necessario dimostrare violazioni normative o manifesta illogicità della motivazione per ottenere accoglimento in sede di legittimità
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