Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04777/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino bengalese, sbarcato nel porto di Salerno, aveva proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace avverso il decreto del Questore di respingimento con accompagnamento alla frontiera, emesso sul presupposto della sua permanenza irregolare in Italia per mancanza di permesso di soggiorno e di relativa richiesta. Il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione. In Cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: 1) contestava la validità della traduzione del decreto, assumendo che non fosse stata effettuata nella lingua da lui conosciuta e che non fosse stata adeguatamente verificata la sua comprensione dell'inglese; 2) deduceva violazione della disciplina sulla protezione internazionale, sostenendo che la domanda successiva non fosse inammissibile al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge; 3) lamentava che la presentazione della domanda di protezione internazionale dovesse determinare automaticamente la sospensione dell'efficacia del provvedimento espulsivo, non potendo essere considerata strumentale o dilatoria; 4) denunciava l'omesso esame dell'effettivo assolvimento, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di informare lo straniero sulle procedure di protezione internazionale, evidenziando la mancanza di adeguata verbalizzazione nel foglio notizie.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo smentita in fatto la censura sulla lingua di traduzione, poiché dal foglio notizie risultava selezionata la lingua inglese. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare in concreto l'effettivo assolvimento dell'obbligo informativo previsto dall'art. 10-ter T.U. immigrazione, non essendo sufficiente una formula generica nel decreto e dovendosi valutare tempi, modalità, lingua usata e presenza di interprete o mediatore. Ha accolto anche il secondo e il terzo motivo: la domanda di protezione internazionale può essere presentata anche dopo l'adozione del decreto di respingimento/espulsione, non è inammissibile per questo solo fatto e, se presentata, sospende l'efficacia del provvedimento espulsivo senza determinarne l'annullamento; l'amministrazione deve ricevere l'istanza e astenersi da respingimento o espulsione che ne impediscano l'esame. L'ordinanza del Giudice di Pace è stata quindi cassata con rinvio allo stesso Giudice di Pace di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998

    Il decreto di espulsione ... sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola

    La traduzione in lingua veicolare è legittima solo se sia plausibile l'impossibilità di tradurre nella lingua conosciuta dallo straniero; grava sull'amministrazione l'onere di provare la conoscenza della lingua veicolare da parte del destinatario.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa in relazione alla traduzione del provvedimento.

  • art. 29 d.lgs. n. 25 del 2008

    Richiamato per contestare l'affermazione di inammissibilità della domanda di protezione internazionale presentata in un momento successivo.

  • art. 29-bis d.lgs. n. 25 del 2008

    Richiamato per sostenere che l'inammissibilità della domanda di protezione internazionale è circoscritta a casi tassativi.

  • art. 10-bis, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'effetto sospensivo automatico della domanda di protezione internazionale sul provvedimento espulsivo.

  • art. 10-ter d.lgs. n. 286 del 1998

    prevede uno specifico obbligo informativo a carico dell'amministrazione in ordine alle procedure di protezione internazionale

    L'informazione allo straniero deve essere completa ed effettiva; non basta un richiamo generico nel provvedimento se non risulta provato, tramite foglio notizie o altri atti, che l'obbligo sia stato assolto con modalità comprensibili e idonee.

  • art. 10, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998

    Richiamato insieme all'art. 10-ter per denunciare l'omessa verifica dell'adempimento informativo da parte dell'amministrazione.

  • art. 10-ter, d.lgs. n. 286 del 1998

    L'obbligo di informativa sussiste anche se lo straniero non abbia ancora manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale; il silenzio o dichiarazioni iniziali non sono rilevanti se la persona non è stata preventivamente informata in modo compiuto.

  • art. 8 Direttiva 2013/32/UE

    Richiamato in relazione all'obbligo di informazione sulle procedure di protezione internazionale.

  • art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 286 del 1998

    Richiamato per affermare che lo straniero in posizione irregolare è astrattamente esposto a espulsione, ma conserva il diritto di chiedere protezione internazionale.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Costituiscono i parametri formali dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • Quando la legge consente la traduzione del provvedimento in lingua veicolare, il giudice deve verificare in concreto la plausibilità dell'impossibilità di tradurre nella lingua conosciuta dallo straniero e l'amministrazione deve provare la conoscenza della lingua utilizzata dal destinatario.
  • L'obbligo informativo sulle procedure di protezione internazionale deve essere effettivo, comprensibile e documentato: non è sufficiente una formula generica nel provvedimento se non risultano tempi, modalità, lingua usata e presenza di interprete o mediatore.
  • La presentazione di una domanda di protezione internazionale dopo l'adozione di un decreto di respingimento o espulsione non rende invalido il provvedimento, ma ne sospende l'efficacia fino alla definizione della procedura.
  • Lo straniero giunto irregolarmente sul territorio ha diritto di manifestare la volontà di chiedere protezione internazionale anche mediante comunicazione all'amministrazione, la quale deve trasmettere l'istanza agli uffici competenti e astenersi dall'eseguire misure espulsive incompatibili con l'esame della domanda.
  • Ai fini del controllo giudiziale sulla legittimità del respingimento o trattenimento, il giudice deve verificare incidentalmente se l'amministrazione abbia adempiuto agli obblighi informativi imposti dalla normativa sull'asilo, poiché il loro mancato assolvimento incide sulla validità del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.