Sentenza del 26/08/2015 n. 17180 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di un processo verbale di constatazione, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società l'indebito utilizzo del regime IVA del margine per alcune cessioni di autoveicoli usati, l'omessa regolarizzazione di acquisti e una cessione all'esportazione. La società sosteneva che non fosse tenuta a verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti del regime presso tutti i precedenti proprietari dei veicoli e che l'onere della prova spettasse all'Amministrazione finanziaria. Con due motivi di ricorso, ha denunciato l'errata interpretazione del D.L. n. 41 del 1995 e l'errata ripartizione dell'onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha ritenuto i motivi inammissibili perché i quesiti di diritto non indicavano adeguatamente la regola applicata dalla CTR, l'errore commesso e la diversa regola da applicare, come richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. Nel merito ha comunque confermato che il regime del margine è speciale, facoltativo e derogatorio rispetto al regime IVA ordinario; pertanto, quando l'Amministrazione ne contesta l'applicazione, spetta al contribuente provare la sussistenza dei relativi presupposti. Per gli operatori professionali del settore è richiesto un particolare livello di diligenza, anche sulla base dei libretti di circolazione e degli altri documenti disponibili. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85
Il cessionario può applicare, per ciascuna cessione, l'imposta nei modi ordinari.
La norma disciplina il regime IVA del margine per i beni d'occasione. Il regime costituisce una deroga al sistema ordinario ed è applicabile solo quando siano provati i presupposti, tra cui la mancata detrazione dell'IVA a monte da parte del cedente.
Sesta direttiva IVA, art. 26-bis
Le cessioni dei beni sono assoggettate all'imposta limitatamente all'utile realizzato.
Il regime del margine mira a evitare una doppia imposizione sui beni d'occasione acquistati da soggetti che non hanno potuto detrarre l'IVA.
Direttiva 2006/112/CE
La Corte richiama la disciplina unionale come conferma della natura particolare e derogatoria del regime del margine rispetto al principio generale di tassazione dell'intero corrispettivo.
Codice civile, art. 1176, comma 2
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
Il livello di verifica richiesto al cessionario è proporzionato alla sua qualificazione professionale. Un operatore commerciale del settore automobilistico deve adottare una diligenza maggiore rispetto a un soggetto privo di competenze specifiche.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Per le sentenze soggette alla disciplina transitoria, i motivi fondati su violazioni di legge dovevano essere accompagnati da quesiti di diritto specifici, contenenti i fatti rilevanti, la regola applicata, l'errore denunciato e la diversa regola invocata. Quesiti generici o meramente alternativi comportano l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Il regime IVA del margine è un regime speciale e derogatorio: chi lo applica deve poter dimostrare concretamente che ricorrono tutti i presupposti di legge.
- In caso di contestazione dell'Amministrazione finanziaria, l'onere di provare la mancata detrazione dell'IVA da parte del precedente cedente ricade sul contribuente che ha applicato il regime del margine.
- Un concessionario o altro operatore professionale non può limitarsi a fare affidamento sulla regolarità formale della fattura; deve verificare la regolarità sostanziale dell'operazione mediante i documenti disponibili.
- La provenienza del veicolo da società di leasing, autonoleggio, concessionarie o imprese simili può far presumere l'avvenuta detrazione dell'IVA, rendendo normalmente inapplicabile il regime del margine salvo prova contraria.
- Gli elementi risultanti dal libretto di circolazione possono essere sufficienti per imporre al professionista ulteriori verifiche sull'origine del veicolo e sulla spettanza del regime speciale.
- La buona fede del cessionario può incidere sulle sanzioni, ma non elimina necessariamente il recupero dell'IVA quando mancano i presupposti oggettivi del regime del margine.
- Nel ricorso per cassazione, i motivi devono individuare con precisione la regola giuridica applicata dal giudice, l'errore denunciato e la regola corretta; la formulazione di quesiti astratti o alternativi può condurre all'inammissibilità.
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