Cassazione Civile, Ordinanza n. 25572/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale emesso a seguito di procedura DOCFA per un immobile sito in Catania, ricavato dall'unificazione di due unità già censite in categorie C/2 e C/6 e destinato ad attività scolastica non lucrativa mediante locazione a un ente di formazione accreditato. I proprietari sostenevano che l'immobile dovesse essere classificato in categoria B/5 (scuole e laboratori scientifici), in quanto fabbricato costruito o adattato per tale destinazione e non suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. L'Agenzia riteneva invece corretto il classamento in categoria A/10, valorizzando il fine lucrativo derivante dalla locazione e dalla percezione dei canoni. Con il primo motivo i ricorrenti deducevano violazione delle norme sul classamento catastale, lamentando che la destinazione ad attività scolastica senza fine di lucro fosse stata erroneamente esclusa; con il secondo motivo denunciavano nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sul contenuto della decisione, sostenendo che la CTR non avesse spiegato adeguatamente perché la locazione a terzi dovesse comportare l'attribuzione della categoria A/10 invece della B/5.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli strettamente connessi, e ha cassato la sentenza della CTR della Sicilia con rinvio alla medesima Commissione in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, ai fini del classamento catastale, conta la destinazione ordinaria dell'immobile e le sue caratteristiche oggettive, non la qualità soggettiva del proprietario né il solo titolo contrattuale con cui il bene è concesso a terzi. Il giudice di merito aveva quindi errato nel desumere il fine di lucro unicamente dalla locazione, senza verificare se tale finalità fosse coerente con la struttura e la tipologia del bene e senza accertare se l'immobile dovesse essere ricondotto alla categoria B/5 oppure, in presenza di attività scolastica imprenditoriale oggettivamente desumibile dalle caratteristiche del bene, alla categoria residuale D/8.
Norme richiamate
art. 8 Legge 11 agosto 1939 n. 1249
Richiamato come norma sul quadro catastale e sulla distinzione delle categorie immobiliari, da applicare in chiave oggettiva in relazione alle caratteristiche del bene.
art. 6 D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142
Richiamato dai ricorrenti per il corretto classamento; la Corte lo inserisce nel sistema che impone di guardare alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche dell'unità immobiliare.
art. 2 D.Lgs. 8 aprile 1948 n. 514
Richiamato a sostegno della censura di violazione di legge in tema di classificazione catastale.
art. 61 D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142
Il classamento consiste nel riscontrare, con sopraluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito...
La Corte lo assume come norma cardine: il classamento si fonda sulla destinazione ordinaria e sulle caratteristiche oggettive del bene, accertate con riferimento alle categorie prestabilite.
art. 62 D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142
La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare.
La destinazione ordinaria va determinata in modo oggettivo, in relazione alle consuetudini locali e alle caratteristiche costruttive del bene.
art. 8 D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142
Richiamato per la categoria degli immobili a destinazione speciale e per la distinzione rispetto alle categorie ordinarie.
art. 10 R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652
Richiamato per la nozione di fabbricati costruiti per speciali esigenze industriali o commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni.
art. 1, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Richiamato tra le norme asseritamente violate ai fini della censura di nullità della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Richiamato per il requisito di motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per denunciare la motivazione apparente della sentenza impugnata.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione.
Richiamato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indicata come norma sul motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Indicata come norma sul motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
Richiamato solo per le modalità di trattazione camerale da remoto.
art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228
Richiamato solo per la proroga delle modalità di trattazione da remoto.
Massime di principio
- Nel classamento catastale rilevano anzitutto la destinazione ordinaria dell'immobile e le sue caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche, non il concreto uso che ne faccia il proprietario in un determinato momento.
- La qualifica soggettiva del titolare del bene e la natura del rapporto contrattuale con il terzo utilizzatore sono, di regola, irrilevanti ai fini della categoria catastale, se non come eventuale elemento rafforzativo di una valutazione già fondata su dati oggettivi.
- Il fine di lucro può assumere rilievo ai fini del classamento solo se desumibile in modo oggettivo dalle caratteristiche strutturali e funzionali dell'immobile, e non dalla sola percezione di canoni o dal titolo di godimento concesso a terzi.
- Quando il giudice di merito fonda il classamento esclusivamente sull'uso in concreto o sulla locazione dell'immobile, senza verificare la connessione tra destinazione economica e conformazione del bene, la decisione è viziata per erronea applicazione dei criteri catastali.
- La motivazione della sentenza tributaria deve dare conto in modo effettivo delle ragioni della qualificazione catastale adottata; una motivazione che non affronti il nodo decisivo dei criteri oggettivi di classamento è censurabile come apparente.
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