Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/06/2025 n. 16608 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda tre avvisi di accertamento per gli anni 2012, 2013 e 2014, relativi a rilievi IRES, IRAP e IVA. La società di spedizioni aveva fatturato a due associazioni prestazioni connesse al pellegrinaggio dell’urna di Don Bosco in cinque continenti. L’Agenzia sosteneva che si trattasse di ordinarie prestazioni di spedizione, soggette alle regole generali di territorialità IVA dell’art. 7-ter del D.P.R. 633/1972, e non alla deroga dell’art. 7-quinquies. Contestava inoltre che la sentenza di appello avesse omesso di decidere specifici motivi relativi agli altri rilievi degli avvisi. La società, con ventiquattro motivi incidentali, lamentava a sua volta l’omessa pronuncia sui propri distinti motivi di appello incidentale.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo dell’Agenzia: ha confermato che le prestazioni di trasporto e quelle accessorie, se necessarie alla realizzazione di un evento culturale o affine, possono rientrare nell’art. 7-quinquies anche quando il prestatore non organizza l’evento e svolge ordinariamente attività commerciale. Ha invece accolto il secondo motivo dell’Agenzia e il ricorso incidentale della società, perché la Corte di giustizia tributaria regionale aveva dichiarato genericamente assorbiti gli altri motivi senza indicare i presupposti di fatto e di diritto, incorrendo così in omissione di pronuncia. La sentenza impugnata è stata cassata sui motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Non è quindi definito in via definitiva l’esito degli altri rilievi fiscali.

Norme richiamate

  • Art. 7-ter del D.P.R. 633/1972

    L' art. 7 ter , comma 1, D.P.R. 633/1972 prevede che "Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato".

    È la regola generale per individuare il luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi ai fini IVA, ma opera salvo le deroghe specifiche previste dall’art. 7-quinquies.

  • Art. 7-quinquies del D.P.R. 633/1972

    Debbono essere considerate accessorie a un'attività artistica, scientifica o affine tutte le prestazioni che, senza costituire direttamente una siffatta attività, rappresentano - come nel caso di specie - un presupposto necessario della realizzazione dell'attività principale, indipendentemente dalla persona che presta tali servizi.

    La deroga alla regola generale di territorialità può applicarsi anche ai servizi accessori necessari a un’attività culturale o affine, valutata oggettivamente. Non è indispensabile che il prestatore svolga professionalmente attività culturali o organizzi l’evento; nel caso concreto, i servizi logistici e di trasporto connessi al pellegrinaggio sono stati ritenuti accessori all’evento.

  • Art. 112 c.p.c.

    La pronuncia impugnata, dopo aver affrontato la questione delle prestazioni connesse all'evento religioso in relazione al principio di territorialità e di esenzione dall'IVA, ha sinteticamente affermato che "Resta assorbito ogni altro motivo di appello, e l'appello incidentale". Al riguardo, sussiste una chiara omissione di pronuncia sui plurimi profili di appello sia principale sia incidentale indicati nei motivi di censura.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sui motivi sottoposti al suo esame; una dichiarazione generica di assorbimento, senza spiegare perché gli altri motivi non richiedano decisione, può integrare omissione di pronuncia.

  • Art. 132, comma 2, c.p.c.

    Quale che sia la forma di assorbimento, la relativa declaratoria implica la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano sicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza di una omissione di pronuncia, comportante la nullità della decisione sul punto.

    La motivazione deve indicare le ragioni fattuali e giuridiche che giustificano l’assorbimento; una formula conclusiva non argomentata non è sufficiente e può rendere nulla la decisione sul punto.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. 546/1992

    Quale che sia la forma di assorbimento, la relativa declaratoria implica la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano sicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza di una omissione di pronuncia, comportante la nullità della decisione sul punto.

    Nel processo tributario la decisione deve rendere comprensibili le ragioni che sorreggono l’assorbimento dei motivi. Se la motivazione non spiega perché i motivi residui non siano da esaminare, ricorre un vizio della pronuncia.

  • Art. 54, comma 2, del D.Lgs. 546/1992

    È citato in relazione ai motivi incidentali della contribuente, accolti insieme al secondo motivo principale per l’omessa pronuncia sui distinti profili di appello; il provvedimento non formula una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato dall’Agenzia per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sulla territorialità IVA. La censura è stata esaminata nel merito e rigettata.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale delle censure di nullità per omessa pronuncia e insufficiente motivazione sull’assorbimento; le censure sono state accolte.

Massime di principio

  • Per stabilire la territorialità IVA di un servizio, occorre verificare prima se ricade in una deroga specifica alla regola generale: la natura commerciale ordinaria del prestatore non esclude, da sola, l’applicazione della disciplina speciale.
  • Un servizio logistico o di trasporto può essere accessorio a un’attività culturale o affine quando costituisce un presupposto necessario per realizzare l’attività principale. La valutazione riguarda la funzione oggettiva del servizio e non soltanto l’identità o l’attività abituale del prestatore.
  • Il giudice non può limitarsi a dichiarare genericamente assorbiti gli altri motivi. Deve spiegare, in fatto e in diritto, perché la decisione su un motivo renda superfluo o impossibile esaminare ciascuna questione residua.
  • L’accoglimento di un ricorso per omessa pronuncia può comportare cassazione con rinvio, senza che siano automaticamente risolti nel merito gli ulteriori rilievi fiscali rimasti non esaminati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.