Cassazione Civile, Ordinanza n. 19640/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Una lavoratrice aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società per il credito da trattamento di fine rapporto maturato dal 2002 al 2014 e rimasto in azienda. Il giudice delegato aveva ammesso solo la quota maturata fino al 31 dicembre 2006, escludendo quella successiva perché riferita al Fondo Tesoreria INPS. In opposizione ex art. 98 l. fall., la lavoratrice aveva sostenuto di aver già percepito le somme versate al Fondo e aveva evidenziato che, nel periodo settembre 2012-dicembre 2014, il rapporto era stato sospeso per cassa integrazione guadagni in deroga. Il tribunale aveva accolto l’opposizione ritenendo che, in mancanza di prova del versamento delle quote al Fondo, il datore di lavoro fallito restasse legittimato passivo. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione dell’art. 2120, comma 3, c.c. per l’assimilazione della CIGD alla CIGO/CIGS; violazione della disciplina speciale sulla CIGD e delle norme richiamate; violazione dell’art. 14 preleggi per inammissibile analogia rispetto a norma eccezionale; violazione della disciplina del Fondo Tesoreria e dell’art. 12 preleggi sostenendo che, cessato il rapporto, il debito spettava comunque al Fondo; violazione della normativa sul Fondo Tesoreria e dell’art. 2116 c.c., contestando l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal tribunale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati solo in parte i motivi. Ha confermato che anche la CIGD rientra nell’art. 2120, comma 3, c.c., quindi ha respinto i motivi relativi alla sua esclusione dall’area delle sospensioni rilevanti ai fini del TFR. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che, se alla cessazione della CIGD il lavoratore non viene rioccupato alle dipendenze del datore di lavoro, la legittimazione passiva per il TFR maturato in quel periodo spetta al Fondo Tesoreria e non al fallimento. Di conseguenza ha cassato il decreto impugnato limitatamente alla quota di TFR maturata durante il periodo di CIGD (settembre 2012-dicembre 2014) e ha rinviato al Tribunale di Palermo in diversa composizione per il nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
La Cassa integrazione in deroga è assimilata a una sospensione totale o parziale per la quale è prevista l’integrazione salariale e dunque incide sul computo del TFR come periodo di retribuzione normale; tuttavia il regime del credito per le quote maturate nel periodo di CIGD dipende dalla successiva rioccupazione o meno del lavoratore.
È richiamato come riferimento delle sospensioni del rapporto considerate dall’art. 2120, comma 3, c.c.
art. 14 preleggi
La Corte esclude che l’art. 2120 c.c. sia interpretato in modo analogico in quanto norma eccezionale, ma ciò non impedisce di ricondurre la CIGD alla sua previsione letterale di sospensione con integrazione salariale.
art. 12 preleggi
È richiamato nel motivo sul Fondo Tesoreria, ma la decisione non fonda su tale norma un principio autonomo diverso da quello relativo alla legittimazione passiva del Fondo per le quote di TFR maturate nel periodo di CIGD non seguite da rioccupazione.
La CIGD è considerata istituto di integrazione salariale che rientra, per gli effetti del TFR, nella previsione dell’art. 2120, comma 3, c.c.
Richiamata dal ricorrente per sostenere la diversa natura delle integrazioni salariali, ma non viene accolta una lettura che escluda la CIGD dal perimetro dell’art. 2120 c.c.
Richiamata dal ricorrente, senza che la Corte ne ricavi un effetto ostativo alla disciplina applicata.
legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 755 e 756
La Corte ribadisce che, per le quote di TFR maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo Tesoreria, il datore di lavoro fallito conserva la titolarità passiva dell’obbligazione; diverso è il caso delle quote maturate nel periodo di CIGD con cessazione del rapporto senza rioccupazione.
legge n. 464 del 1972, art. 2, comma 2
La norma, poi abrogata, è richiamata nel ricorso quale base della legittimazione passiva del Fondo Tesoreria in caso di cessazione del rapporto al termine dell’integrazione salariale.
Il ricorrente lo invoca per sostenere la natura previdenziale del Fondo Tesoreria; la Corte nega però che ciò muti la regola sulla legittimazione passiva per le quote maturate nel periodo di CIGD non seguito da rioccupazione.
È la norma processuale richiamata per l’opposizione allo stato passivo.
È richiamato solo come fatto di contesto, per il trasferimento del ramo d’azienda e la successiva assunzione presso altra società.
Massime di principio
- La Cassa integrazione in deroga, ai fini del calcolo del TFR, è assimilabile a una sospensione del rapporto con integrazione salariale ai sensi dell’art. 2120, comma 3, c.c., e non può essere esclusa solo perché istituto di natura speciale o assistenziale.
- In tema di stato passivo fallimentare, il datore di lavoro conserva la legittimazione passiva per le quote di TFR maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo Tesoreria, salvo il diverso caso in cui la quota maturi in un periodo di CIGD e, alla cessazione di tale periodo, il lavoratore non venga rioccupato presso lo stesso datore.
- Quando il rapporto di lavoro cessa al termine della CIGD senza rioccupazione presso il datore originario, il credito per il TFR maturato in quel periodo non va ammesso al passivo del fallimento del datore, perché la legittimazione passiva spetta al Fondo competente.
- Non è consentita un’interpretazione analogica di norme eccezionali oltre i loro limiti, ma è possibile ricondurre un istituto alla previsione normativa quando esso ne integri letteralmente i presupposti applicativi.
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