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Sentenza

Sentenza del 18/03/2024 n. 286 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'appello è stato accolto: la Commissione ha ritenuto che le prestazioni erano prestazioni sanitarie con finalità terapeutica (diagnosi e successivo trattamento), ha valorizzato la perizia medica di parte come prova rilevante nel processo tributario e ha dichiarato l'annullamento dell'avviso di accertamento. Spese compensate per entrambi i gradi.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento IVA (operazioni esenti 2015) con richiesta di pagamento di IVA e sanzioni per prestazioni qualificate dall'Ufficio come medicina/chirurgia estetica non esenti. Il contribuente ha sostenuto che le prestazioni erano terapeutiche (diagnosi e cura) e dunque esenti ex art. 10 DPR 633/72, depositando una perizia medica giurata e denunciando errori di valutazione probatoria e violazione dell'art. 36 D.lgs. 546/92; ha altresì richiamato l'art. 4‑quater del D.L. 145/2023.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, n. 18 DPR 633/1972

    Concede esenzione IVA alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese nell'esercizio delle professioni sanitarie; l'esenzione richiede che lo scopo principale sia la tutela o il ristabilimento della salute, valutato in senso non eccessivamente restrittivo.

  • Art. 99 R.D.L. 27/07/1934 n. 1265

    Individua le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, rilevanti per l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 10.

  • Art. 4‑quater D.L. 145/2023 (interpretazione normativa richiamata dalla parte)

    Resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'Iva alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

    La norma è stata citata come indicazione di evoluzione normativa favorevole al riconoscimento dell'esenzione per alcune prestazioni estetiche; nel caso specifico la corte l'ha considerata indice interpretativo anche se non applicabile retroattivamente per cambiare automaticamente la posizione dell'Ufficio.

  • D.P.R. 600/1973 art. 32, commi 3 e 4; D.P.R. 633/1972 art. 51, comma 4

    Prevedono che notizie, dati e documenti non esibiti in risposta a inviti dell'ufficio non possano essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede amministrativa/contenziosa; l'Ufficio perciò sosteneva che la perizia extraprocessuale fosse mero indizio, ma la Corte ha ritenuto che, in sede tributaria, possano avere valore probatorio nell'ambito del libero convincimento del giudice.

  • Circolare Ministeriale n. 4 del 28/01/2005, punto 8

    Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da IVA in quanto sono ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona[...]

    Documento amministrativo che riconosce la possibilità di esenzione per interventi di chirurgia estetica collegati al benessere psico‑fisico, sostenendo una interpretazione non eccessivamente formale dell'elemento terapeutico.

  • Corte di Giustizia UE, Causa C‑91/12 (21/03/2013) e cause C‑307/01 e C‑212/01 (20/11/2003)

    La giurisprudenza comunitaria richiede che le prestazioni mediche esenti abbiano uno scopo terapeutico; il concetto va interpretato in senso non troppo rigoroso ma esclude prestazioni il cui scopo principale non sia la tutela della salute.

  • Cassazione, decreto n. 14418/2014

    Ha affermato che, nel processo tributario, anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice se motivate adeguatamente, principio richiamato dalla Corte nel valutare la perizia medica di parte come elemento decisivo.

  • CTP/Corte territoriale (sent. II grado Marche n. 889/27/10/2023) - richiamata come orientamento contrario

    Orientamento che richiederebbe, ai fini probatori, il consenso del paziente all'utilizzo della documentazione medica o la fatturazione con IVA in mancanza di tale consenso; la Corte del caso ha rifiutato tale interpretazione, ritenendo che nessuna norma imponga tale condizione per ottenere l'esenzione.

Massime di principio

  • Onere della prova: il contribuente che invoca l'esenzione IVA per prestazioni mediche deve dimostrare che lo scopo principale è terapeutico (diagnosi, cura o riabilitazione), ma la nozione di 'terapeutico' è da interpretare in modo non eccessivamente restrittivo e comprende anche trattamenti volti a recuperare il benessere psico‑fisico.
  • Perizia di parte: nel processo tributario le perizie mediche di parte, anche giurate/asseverate, possono avere valore probatorio decisivo se sono approfondite, motivate e coerenti; il giudice può elevarle a fondamento della decisione nell'ambito del suo libero convincimento.
  • Documentazione e privacy: l'esigenza di tutela della privacy può limitare la quantità di dati clinici prodotti, ma non giustifica automaticamente il disconoscimento dell'esenzione; è opportuno comunque raccogliere e conservare referti, anamnesi, piano terapeutico e consenso informato (per usi medici), pur senza che il consenso all'utilizzo fiscale sia requisito per l'esenzione.
  • Valutazione complessiva: la qualificazione fiscale delle prestazioni estetiche va fatta caso per caso, valutando anamnesi, diagnosi, trattamento e finalità; interventi migliorativi che risolvono un reale disagio psicofisico possono rientrare nell'esenzione.
  • Ricorso amministrativo/giudiziario: in presenza di avvisi di accertamento basati su presunzioni generiche, il contribuente deve presentare elementi tecnici (perizia, documentazione clinica) e richiamare la giurisprudenza comunitaria e nazionale che amplia il concetto di finalità terapeutica.
  • Consulenza preventiva: per minimizzare il rischio di contestazioni, i professionisti sanitari dovrebbero documentare la diagnosi e il piano terapeutico e, quando possibile, rilasciare fatture con la specificazione della prestazione sanitaria in termini compatibili con la tutela della privacy.
  • Sanzioni e buona fede: se il contribuente ha agito in buona fede e fornisce prove convincenti dell'assenza di evasione, è possibile ottenere l'annullamento delle sanzioni e la compensazione delle spese, specie in presenza di incertezza interpretativa.

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