Cassazione Civile, Ordinanza n. 03767/2025 del 14/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento e da un atto di contestazione relativi alle annualità 2014-2017, con cui all'impresa venivano recuperate IVA, IRES e IRAP e irrogate sanzioni sulla base della ritenuta inesistenza oggettiva e/o soggettiva di diverse operazioni commerciali: acquisti da una società indicata come Mega s.r.l., fatture per trasporti mai avvenuti, fatture per provvigioni emesse da più soggetti e operazioni di acquisto/cessione verso società estere o indicate nominativamente. La corte di merito aveva annullato le sanzioni ma confermato le riprese fiscali, ritenendo che i nuovi avvisi non fossero duplicativi dei precedenti e che non vi fosse prova dell'effettiva esecuzione delle operazioni contestate. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme in tema di accertamento e del giudicato, sostenendo che i secondi avvisi riguardassero le medesime operazioni già oggetto di precedenti atti definiti con giudicato, con conseguente doppia imposizione e violazione del ne bis in idem; con il secondo motivo ha denunciato vizi motivazionali e violazione delle norme processuali, assumendo un insanabile contrasto tra la motivazione della sentenza impugnata e il contenuto degli avvisi, perché la CTR avrebbe confuso operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti e avrebbe erroneamente escluso l'identità delle riprese fiscali.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che la sentenza impugnata aveva correttamente distinto tra il precedente accertamento, relativo a cessioni intracomunitarie ritenute soggettivamente inesistenti e poi riqualificate come imponibili, e il successivo accertamento, fondato invece sull'inesistenza concreta di operazioni diverse e su riprese eterogenee ai fini IVA, IRES e IRAP. La ricorrente non si è confrontata con la ratio decidendi della decisione di merito e si è limitata a invocare in astratto il divieto di doppia imposizione e il giudicato esterno. Ne è derivato il rigetto del ricorso, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata. È stato inoltre dato atto degli ulteriori adempimenti fiscali ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come norma violata nel motivo relativo al preteso carattere integrativo e duplicativo degli avvisi di accertamento
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come norma violata in relazione al divieto di doppia imposizione e alla pretesa illegittimità di un secondo accertamento
art. 2909 c.c.
invocato per sostenere l'estensione del giudicato esterno alle questioni già definite con sentenza passata in giudicato
art. 12 preleggi
richiamato insieme alle altre norme per censurare l'interpretazione della disciplina sul ne bis in idem e sul giudicato
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata quale parametro di deduzione della violazione di legge
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel secondo motivo per il vizio di motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, c.p.c.
richiamato per denunciare asserita insufficienza e contraddittorietà della motivazione
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per censurare l'omesso/insufficiente esame e la motivazione della sentenza impugnata
art. 21, comma 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dalla sentenza per qualificare alcune fattispecie di operazioni soggettivamente inesistenti rilevanti ai fini IVA
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato come norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Il divieto di doppia imposizione e il giudicato esterno operano solo quando il secondo avviso di accertamento colpisca la medesima pretesa fiscale già definita, con identità sostanziale di presupposto, imposta, periodo d'imposta e operazione contestata; se invece il nuovo atto si fonda su presupposti diversi e su riprese eterogenee, la preclusione non sussiste.
- Per dedurre utilmente la violazione del ne bis in idem o del giudicato esterno, il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza di merito e dimostrare l'effettiva sovrapponibilità delle riprese fiscali; non è sufficiente richiamare in astratto la medesima annualità o le stesse controparti commerciali.
- In materia di accertamenti tributari, la distinzione tra operazioni oggettivamente inesistenti e operazioni soggettivamente inesistenti è decisiva: una contestazione sulla concreta esistenza dell'operazione non coincide automaticamente con una precedente contestazione sulla sola identità o sull'effettiva esistenza del soggetto contraente.
- Quando il giudice di merito ricostruisce un quadro probatorio complesso e differenziato di riprese IVA, IRES e IRAP, la censura in cassazione deve investire quell'apparato argomentativo nella sua interezza; l'estrapolazione di singoli passaggi della motivazione non è sufficiente a far emergere un vizio decisivo.
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