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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03767/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento e da un atto di contestazione relativi alle annualità 2014-2017, con cui all'impresa venivano recuperate IVA, IRES e IRAP e irrogate sanzioni sulla base della ritenuta inesistenza oggettiva e/o soggettiva di diverse operazioni commerciali: acquisti da una società indicata come Mega s.r.l., fatture per trasporti mai avvenuti, fatture per provvigioni emesse da più soggetti e operazioni di acquisto/cessione verso società estere o indicate nominativamente. La corte di merito aveva annullato le sanzioni ma confermato le riprese fiscali, ritenendo che i nuovi avvisi non fossero duplicativi dei precedenti e che non vi fosse prova dell'effettiva esecuzione delle operazioni contestate. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme in tema di accertamento e del giudicato, sostenendo che i secondi avvisi riguardassero le medesime operazioni già oggetto di precedenti atti definiti con giudicato, con conseguente doppia imposizione e violazione del ne bis in idem; con il secondo motivo ha denunciato vizi motivazionali e violazione delle norme processuali, assumendo un insanabile contrasto tra la motivazione della sentenza impugnata e il contenuto degli avvisi, perché la CTR avrebbe confuso operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti e avrebbe erroneamente escluso l'identità delle riprese fiscali.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che la sentenza impugnata aveva correttamente distinto tra il precedente accertamento, relativo a cessioni intracomunitarie ritenute soggettivamente inesistenti e poi riqualificate come imponibili, e il successivo accertamento, fondato invece sull'inesistenza concreta di operazioni diverse e su riprese eterogenee ai fini IVA, IRES e IRAP. La ricorrente non si è confrontata con la ratio decidendi della decisione di merito e si è limitata a invocare in astratto il divieto di doppia imposizione e il giudicato esterno. Ne è derivato il rigetto del ricorso, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata. È stato inoltre dato atto degli ulteriori adempimenti fiscali ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come norma violata nel motivo relativo al preteso carattere integrativo e duplicativo degli avvisi di accertamento

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato come norma violata in relazione al divieto di doppia imposizione e alla pretesa illegittimità di un secondo accertamento

  • art. 2909 c.c.

    invocato per sostenere l'estensione del giudicato esterno alle questioni già definite con sentenza passata in giudicato

  • art. 12 preleggi

    richiamato insieme alle altre norme per censurare l'interpretazione della disciplina sul ne bis in idem e sul giudicato

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro di deduzione della violazione di legge

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel secondo motivo per il vizio di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    richiamato per denunciare asserita insufficienza e contraddittorietà della motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per censurare l'omesso/insufficiente esame e la motivazione della sentenza impugnata

  • art. 21, comma 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato dalla sentenza per qualificare alcune fattispecie di operazioni soggettivamente inesistenti rilevanti ai fini IVA

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato come norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Il divieto di doppia imposizione e il giudicato esterno operano solo quando il secondo avviso di accertamento colpisca la medesima pretesa fiscale già definita, con identità sostanziale di presupposto, imposta, periodo d'imposta e operazione contestata; se invece il nuovo atto si fonda su presupposti diversi e su riprese eterogenee, la preclusione non sussiste.
  • Per dedurre utilmente la violazione del ne bis in idem o del giudicato esterno, il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza di merito e dimostrare l'effettiva sovrapponibilità delle riprese fiscali; non è sufficiente richiamare in astratto la medesima annualità o le stesse controparti commerciali.
  • In materia di accertamenti tributari, la distinzione tra operazioni oggettivamente inesistenti e operazioni soggettivamente inesistenti è decisiva: una contestazione sulla concreta esistenza dell'operazione non coincide automaticamente con una precedente contestazione sulla sola identità o sull'effettiva esistenza del soggetto contraente.
  • Quando il giudice di merito ricostruisce un quadro probatorio complesso e differenziato di riprese IVA, IRES e IRAP, la censura in cassazione deve investire quell'apparato argomentativo nella sua interezza; l'estrapolazione di singoli passaggi della motivazione non è sufficiente a far emergere un vizio decisivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoNesso di causalità

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