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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34530/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, una società ha proposto querela incidentale di falso per contestare l'autenticità della firma apposta in calce a un contratto di locazione del 1996, apparentemente riferibile alla propria legale rappresentante. Il tribunale ha rigettato la querela; la corte d'appello ha confermato la decisione, rilevando l'avviso al pubblico ministero e valorizzando la consulenza tecnica grafologica che aveva escluso l'imitazione della firma e ritenuto genuina la sottoscrizione. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e un vizio motivazionale per avere la corte d'appello aderito alle conclusioni del CTU senza esaminare criticamente le contestazioni sulle scritture di comparazione; dall'altro la violazione degli artt. 116, 194, 201, 217 c.p.c., 92 disp. att. c.p.c., 2699 e 2703 c.c., 24 Cost. e 101 c.p.c., per non avere il giudice di merito confutato i rilievi mossi alla consulenza tecnica e per avere utilizzato scritture di comparazione ritenute inadeguate rispetto al loro diverso grado di affidabilità, secondo la ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il tentativo di censurare, sotto la veste della violazione di legge, l'apprezzamento di merito compiuto dal giudice sulla consulenza grafologica, osservando che il principio del libero convincimento opera sul piano della valutazione delle prove e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale; ha inoltre ribadito che, nella verifica di scrittura privata e quindi anche nella querela di falso, spetta al giudice di merito stabilire quali scritture utilizzare per la comparazione, senza essere vincolato da una graduatoria tra fonti di accertamento. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha reputato generico e non autosufficiente, perché non indicava in modo specifico i documenti e i passaggi della consulenza asseritamente trascurati, limitandosi a contestazioni astratte sulla qualità delle scritture di comparazione. Ha quindi confermato la condanna della ricorrente alle spese processuali e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 221, terzo comma, c.p.c.

    l'avviso al pubblico ministero della proposizione della querela di falso è ritenuto sufficiente a soddisfare il requisito della partecipazione del P.M. al relativo giudizio.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i poteri officiosi; non quando attribuisce maggiore forza ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece era soggetta a regola diversa; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    non è il mezzo corretto per censurare un mero errore valutativo del giudice sulla prova, salvo che si alleghi una vera violazione della norma processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    non può essere usato per trasformare in vizio processuale una contestazione che in realtà investe la valutazione di merito delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è il solo canale, nei limiti oggi ristretti, per censurare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma regolatrice della consulenza tecnica, ma la Corte non vi ravvisa una violazione idonea a sovvertire la valutazione di merito.

  • art. 201 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di consulenza tecnica; non emerge una sua violazione autonoma decisiva.

  • art. 217 c.p.c.

    in tema di verifica della scrittura, il giudice può apprezzare liberamente gli elementi acquisiti e non è tenuto a preferire una determinata fonte di comparazione; la consulenza grafologica non è mezzo imprescindibile.

  • art. 92 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla consulenza e alle contestazioni tecniche, senza che la Corte ne ravvisi violazione decisiva.

  • art. 2699 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il maggior valore probatorio degli atti pubblici usati come comparazione.

  • art. 2703 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per valorizzare la fede privilegiata della sottoscrizione apposta innanzi al pubblico ufficiale, ma la Corte ribadisce che il giudice conserva il potere di scelta delle scritture di comparazione.

  • art. 24 Cost.

    richiamato come parametro di tutela difensiva, ma non conduce a un diverso esito sulla valutazione della consulenza.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio e alla valutazione delle difese, senza esito favorevole.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria del controricorrente nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di verifica della scrittura privata e nella querela di falso, spetta al giudice di merito stabilire liberamente quali scritture utilizzare per la comparazione, senza vincolo di graduatoria tra diverse fonti di accertamento.
  • La doglianza di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per contestare il mero apprezzamento della prova compiuto dal giudice: è ammissibile solo se si allega l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o l'attribuzione alla prova di un valore giuridico diverso da quello previsto.
  • Quando si censura in cassazione l'adesione del giudice alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il ricorso deve indicare specificamente i documenti, i passaggi della relazione e le critiche mosse, altrimenti la doglianza è generica e inammissibile.
  • La motivazione del giudice di merito che esprime adesione alle conclusioni del CTU, dando conto delle ragioni della scelta, non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a sostituire una diversa valutazione del materiale probatorio.
  • Nel giudizio di cassazione, l'avviso al pubblico ministero della proposizione della querela di falso è sufficiente a soddisfare il requisito di partecipazione del P.M. al procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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