Cassazione Civile, Ordinanza n. 18087/2023 del 23/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Nel 2007 due proprietari, insieme a un terzo comproprietario poi intimato in cassazione, hanno agito contro la società che gestiva un cementificio chiedendo l’accertamento dell’illegittimità delle immissioni provenienti dall’impianto, la cessazione delle stesse e una condanna generica al risarcimento dei danni. In primo e secondo grado la domanda è stata rigettata. In cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 844 c.c., dell’art. 32 Cost., dell’art. 2697 c.c. e della CEDU, per avere la corte territoriale adottato un’interpretazione ritenuta eccessivamente restrittiva della normale tollerabilità delle immissioni e per avere posto a loro carico un onere probatorio che sostenevano di aver già assolto con prova orale e tecnica; 2) erronea interpretazione del piano regolatore comunale e della destinazione della zona D1, che secondo i ricorrenti sarebbe stata di completamento/mista e non esclusivamente industriale; 3) nullità della motivazione per inesistenza, incomprensibilità o totale illogicità ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con riferimento alla valutazione delle prove e degli atti di causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto corretta la sentenza d’appello nel valorizzare il contesto territoriale a vocazione produttiva, nel negare che fosse stata provata la soglia di normale tollerabilità delle immissioni e nel escludere che la destinazione urbanistica della zona fosse residenziale o mista in senso tale da incidere sulla valutazione. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione, osservando che la motivazione della corte territoriale era effettiva, compiuta e coerente, quindi non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La tollerabilità delle immissioni va valutata in modo oggettivo e relativo, tenendo conto del caso concreto, della natura dei luoghi, della loro vocazione produttiva e dell’entità degli interessi in conflitto; nel caso concreto il limite non è risultato superato.
art. 32 Cost.
La tutela della salute non consente di prescindere dall’accertamento in fatto del superamento della normale tollerabilità delle immissioni; nel caso esaminato il motivo che invocava il parametro costituzionale è stato respinto perché logicamente subordinato alla fondatezza della censura sull’art. 844 c.c.
L’onere di provare non solo l’esistenza delle immissioni ma anche il loro superamento della normale tollerabilità grava su chi agisce; tale prova non è stata ritenuta fornita.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione è escluso quando la sentenza impugnata presenta una motivazione effettiva, coerente e completa, tale da non consentire una censura di legittimità sul punto.
D.P.C.M. 14/11/1997
Le tabelle sui limiti assoluti di immissione sono richiamate come parametro tecnico-ambientale, ma nel caso concreto i limiti per aree prevalentemente industriali non risultavano superati.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È stata accertata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di immissioni, la valutazione della normale tollerabilità è un giudizio di fatto fondato su un criterio oggettivo-relativo: occorre considerare la natura dei luoghi, la loro destinazione concreta, la vocazione produttiva o residenziale dell’area e il bilanciamento degli interessi in conflitto.
- Chi agisce per far accertare l’illegittimità delle immissioni deve provare non solo la loro esistenza, ma anche il superamento della soglia di tollerabilità; la mera percezione del disturbo o la dimostrazione di fenomeni rumorosi non bastano, se non si prova intensità, incidenza concreta e nesso con il pregiudizio lamentato.
- La qualificazione urbanistica della zona è decisiva nella valutazione delle immissioni: una destinazione produttiva o industriale può comportare una soglia di tollerabilità più elevata rispetto a quella propria di un’area residenziale.
- Il vizio di motivazione è insindacabile in cassazione quando la decisione di merito contenga un percorso argomentativo effettivo, coerente e non meramente apparente, anche se la parte lo ritenga non condivisibile.
- In sede di legittimità non è consentita una terza revisione del merito sotto forma di rivalutazione delle prove o del compendio istruttorio, se la sentenza impugnata ha già compiutamente apprezzato i fatti rilevanti.
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