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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18087/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Nel 2007 due proprietari, insieme a un terzo comproprietario poi intimato in cassazione, hanno agito contro la società che gestiva un cementificio chiedendo l’accertamento dell’illegittimità delle immissioni provenienti dall’impianto, la cessazione delle stesse e una condanna generica al risarcimento dei danni. In primo e secondo grado la domanda è stata rigettata. In cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 844 c.c., dell’art. 32 Cost., dell’art. 2697 c.c. e della CEDU, per avere la corte territoriale adottato un’interpretazione ritenuta eccessivamente restrittiva della normale tollerabilità delle immissioni e per avere posto a loro carico un onere probatorio che sostenevano di aver già assolto con prova orale e tecnica; 2) erronea interpretazione del piano regolatore comunale e della destinazione della zona D1, che secondo i ricorrenti sarebbe stata di completamento/mista e non esclusivamente industriale; 3) nullità della motivazione per inesistenza, incomprensibilità o totale illogicità ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con riferimento alla valutazione delle prove e degli atti di causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto corretta la sentenza d’appello nel valorizzare il contesto territoriale a vocazione produttiva, nel negare che fosse stata provata la soglia di normale tollerabilità delle immissioni e nel escludere che la destinazione urbanistica della zona fosse residenziale o mista in senso tale da incidere sulla valutazione. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione, osservando che la motivazione della corte territoriale era effettiva, compiuta e coerente, quindi non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 844 c.c.

    La tollerabilità delle immissioni va valutata in modo oggettivo e relativo, tenendo conto del caso concreto, della natura dei luoghi, della loro vocazione produttiva e dell’entità degli interessi in conflitto; nel caso concreto il limite non è risultato superato.

  • art. 32 Cost.

    La tutela della salute non consente di prescindere dall’accertamento in fatto del superamento della normale tollerabilità delle immissioni; nel caso esaminato il motivo che invocava il parametro costituzionale è stato respinto perché logicamente subordinato alla fondatezza della censura sull’art. 844 c.c.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare non solo l’esistenza delle immissioni ma anche il loro superamento della normale tollerabilità grava su chi agisce; tale prova non è stata ritenuta fornita.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è escluso quando la sentenza impugnata presenta una motivazione effettiva, coerente e completa, tale da non consentire una censura di legittimità sul punto.

  • D.P.C.M. 14/11/1997

    Le tabelle sui limiti assoluti di immissione sono richiamate come parametro tecnico-ambientale, ma nel caso concreto i limiti per aree prevalentemente industriali non risultavano superati.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stata accertata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.

  • art. 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di immissioni, la valutazione della normale tollerabilità è un giudizio di fatto fondato su un criterio oggettivo-relativo: occorre considerare la natura dei luoghi, la loro destinazione concreta, la vocazione produttiva o residenziale dell’area e il bilanciamento degli interessi in conflitto.
  • Chi agisce per far accertare l’illegittimità delle immissioni deve provare non solo la loro esistenza, ma anche il superamento della soglia di tollerabilità; la mera percezione del disturbo o la dimostrazione di fenomeni rumorosi non bastano, se non si prova intensità, incidenza concreta e nesso con il pregiudizio lamentato.
  • La qualificazione urbanistica della zona è decisiva nella valutazione delle immissioni: una destinazione produttiva o industriale può comportare una soglia di tollerabilità più elevata rispetto a quella propria di un’area residenziale.
  • Il vizio di motivazione è insindacabile in cassazione quando la decisione di merito contenga un percorso argomentativo effettivo, coerente e non meramente apparente, anche se la parte lo ritenga non condivisibile.
  • In sede di legittimità non è consentita una terza revisione del merito sotto forma di rivalutazione delle prove o del compendio istruttorio, se la sentenza impugnata ha già compiutamente apprezzato i fatti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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