Cassazione Civile, Ordinanza n. 06709/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
Il contribuente, rimasto coinvolto in una procedura di licenziamento collettivo e collocato in mobilità, aveva ottenuto l’anticipazione in unica soluzione dell’indennità di mobilità ex art. 7, comma 5, l. n. 223/1991. Egli aveva poi reinvestito tale somma nella partecipazione a una società cooperativa da lui contribuita a costituire con altri lavoratori, assumendo anche la qualità di socio-lavoratore. Chiedeva quindi il rimborso della ritenuta IRPEF operata su tale indennità, invocando l’esenzione di cui all’art. 15, comma 1, l. n. 133/1999. La controversia nasceva dal diniego dell’Agenzia, che contestava l’estensione dell’agevolazione anche alla quota versata successivamente come socio sovventore in una cooperativa già esistente, sostenendo che l’esenzione riguardasse solo le somme reinvestite nella costituzione ex novo di una cooperativa. Il ricorso per cassazione deduceva, da un lato, motivazione apparente della sentenza d’appello; dall’altro, violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 5, l. n. 223/1991 e dell’art. 15, comma 1, l. n. 133/1999, sostenendo che la ratio della disciplina fosse quella di favorire l’attività imprenditoriale in forma associata dei lavoratori in mobilità e che fosse irrilevante la distinzione tra socio fondatore e socio sovventore, essendo sufficiente il conferimento al capitale della società.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata non era affetta da motivazione meramente apparente: presentava infatti una motivazione effettiva, comprensibile e coerente sul thema decidendum. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 15, comma 1, l. n. 133/1999 ha natura eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente, in base al dato letterale: la non imponibilità IRPEF opera solo per la parte di indennità di mobilità reinvestita nella "costituzione" di una società cooperativa, cioè nella cooperativa neocostituita, e non si estende alle somme versate successivamente per un aumento di capitale in qualità di socio sovventore. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese, alla maggiorazione ex art. 96, comma 3, c.p.c., e al pagamento di euro 500 alla Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli ulteriori effetti processuali previsti dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 7, comma 5, L. 23 luglio 1991, n. 223
indennità di mobilità erogata in unica soluzione
La disposizione è richiamata come base dell’anticipazione dell’indennità di mobilità destinata a favorire l’avvio di un’attività lavorativa o imprenditoriale autonoma/associata.
art. 15, comma 1, L. 13 maggio 1999, n. 133
l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte reinvestita nella "costituzione" di società cooperative
L’agevolazione è di stretta interpretazione e si applica solo alla quota reinvestita nella costituzione ex novo di una cooperativa, non anche ai versamenti successivi per aumento di capitale o alla partecipazione di socio sovventore.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione, che nella specie è stato ritenuto non violato.
comma 1, nn. 4 e 5; comma 1, nn. 1 e 5
La Corte ribadisce che il vizio motivazionale rilevante in cassazione è solo l’anomalia costituzionalmente rilevante; inoltre esclude la violazione di legge denunciata dal ricorrente.
art. 3 Cost.
È richiamato per affermare che la scelta legislativa di limitare l’agevolazione alla costituzione della cooperativa non è irragionevole.
art. 45 Cost.
È evocato come fondamento del favor per le cooperative, ma sempre entro il perimetro testuale dell’agevolazione.
Richiamato per la definizione anticipata e per le conseguenze processuali della decisione.
commi 3 e 4; terzo e quarto comma
Applicato per la condanna del ricorrente alla maggiorazione pecuniaria e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente, senza estensioni analogiche o interpretazioni che superino il significato testuale della disposizione.
- Quando la legge subordina un beneficio fiscale alla "costituzione" di una società cooperativa, l’agevolazione non si estende ai successivi versamenti di capitale effettuati in favore di una cooperativa già esistente, neppure se il soggetto conserva un ruolo di socio e partecipi all’attività imprenditoriale.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è configurabile solo nelle ipotesi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non basta dedurre una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile.
- La qualificazione di una somma come reinvestita ai fini di un’esenzione fiscale dipende dal rigoroso rispetto dei presupposti oggettivi e temporali previsti dalla norma agevolativa, non dalla sola finalità economica perseguita dal contribuente.
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