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Parere

Parere n. 213/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dall’avvocato Carlo De Pascale contro il Consiglio Nazionale Forense, la Scuola Superiore dell’Avvocatura e il Cineca – Consorzio Interuniversitario e nei confronti dell’avvocato Mario Pagliarulo per l’annullamento: - della graduatoria di merito del test preselettivo per l’ammissione al corso per l 'iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori pubblicata in data 29 aprile 2015 sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, nella parte in cui non risulta collocato tra gli idonei per il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto per il superamento della prova preselettiva, nonché dei relativi allegati ivi pubblicati (elenco degli idonei e questionario con le relative risposte del 24 aprile 2015); - degli atti relativi alla sua prova preselettiva, comprensivi del questionario e della scheda recante le risposte; - del bando per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale Forense in data 25 febbraio 2015; - del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 5 del 16 luglio 2014, recante la disciplina dei “Corsi per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori” pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale Forense in data 17 luglio 2014 ed entrato in vigore il 1° agosto 2014, nonché delle successive modifiche dello stesso intervenute rispettivamente in occasione delle sedute del 12 dicembre 2014, 30 gennaio 2015 e 20 febbraio 2015; - dei verbali della commissione di concorso del 7 del 17 aprile 2015 e dei verbali di valutazione del suo elaborato, nonché di tutti gli ulteriori verbali di concorso lesivi della sua posizione; - del provvedimento di nomina della Commissione del 3 marzo 2015; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, attinente alla procedura selettiva de qua, ivi compresi gli avvisi inviati dal Consiglio Nazionale Forense a mezzo mail in data 3 e 7 aprile 2015; nonché per l’accertamento del suo diritto ad essere definitivamente ammesso al predetto Corso propedeutico all’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori - edizione 2015.

Giustizia amministrativa201501141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della graduatoria e degli atti della prova preselettiva 2015 per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato, con istanza cautelare, la graduatoria di merito del test preselettivo, il bando, il regolamento del Consiglio Nazionale Forense, gli atti della prova, i verbali della commissione, la nomina della commissione e gli ulteriori atti della procedura, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’ammissione al corso. Sono stati dedotti sette motivi, concernenti, tra l’altro, la violazione dell’art. 22 della legge n. 247/2012, la violazione delle regole concorsuali e del principio dell’anonimato, la nullità per carenza di potere, la disparità di trattamento, la violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza, l’imparzialità della procedura e l’illegittimità costituzionale dell’art. 22 della legge n. 247/2012. Dopo l’accoglimento cautelare interinale, il Consiglio Nazionale Forense ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e l’affare è stato trasposto davanti al T.A.R. Lazio, che lo ha definito con decreto di perenzione n. 1875/2021 del 24 maggio 2021.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, in ragione dell’opposizione proposta dal Consiglio Nazionale Forense, il ricorso straordinario sia stato trasposto davanti al T.A.R. Lazio. Poiché il giudizio davanti al giudice amministrativo è stato successivamente definito con decreto di perenzione, il ricorso straordinario non può più essere esaminato in sede consultiva ed è stato dichiarato improcedibile per trasposizione. Il Collegio non ha esaminato i motivi di merito né l’istanza cautelare.

Osservazioni

Trasposizione del ricorso

L’opposizione proposta dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 ha determinato la riassunzione dell’affare davanti al T.A.R. Lazio - Roma. La definizione del giudizio giurisdizionale mediante decreto di perenzione rende improcedibile il ricorso straordinario per trasposizione.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    deposito diretto del ricorso al Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    opposizione al ricorso straordinario

    L’opposizione dell’amministrazione resistente comporta la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo competente.

  • art. 22 legge 31 dicembre 2012, n. 247

    È indicato dal ricorrente come parametro della disciplina del corso propedeutico all’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; il relativo merito non è stato esaminato.

  • art. 21-septies legge n. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità degli atti per carenza di potere e difetto di elementi essenziali; il motivo non è stato esaminato.

  • art. 32 legge n. 69/2009

    È richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza; la questione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • Quando il ricorso straordinario è opposto ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e viene trasposto davanti al giudice amministrativo, la controversia non può proseguire parallelamente in sede straordinaria.
  • Se il giudizio instaurato davanti al giudice amministrativo a seguito della trasposizione viene definito con decreto di perenzione, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione, senza esame dei motivi di merito.

Ricorso straordinario sulla procedura preselettiva per l’albo speciale degli avvocati cassazionisti

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un avvocato contro gli atti della procedura preselettiva 2015 per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Il ricorso era rivolto contro il Consiglio Nazionale Forense, la Scuola Superiore dell’Avvocatura e il Cineca, con la partecipazione di un controinteressato.

Atti impugnati e domanda

Il ricorrente aveva impugnato la graduatoria di merito del test preselettivo, gli atti relativi alla propria prova, il bando, il regolamento CNF n. 5 del 16 luglio 2014 e le successive modifiche, i verbali della commissione, gli atti di valutazione dell’elaborato, la nomina della commissione e gli ulteriori atti della procedura. Era stato chiesto anche l’accertamento del diritto all’ammissione definitiva al corso propedeutico.

Motivi dedotti

I motivi riguardavano:

  • la violazione dell’art. 22 della legge n. 247/2012 e vari profili di irragionevolezza, illogicità, carenza istruttoria e difetto dei presupposti;
  • la violazione delle regole sull’anonimato delle prove concorsuali e degli artt. 3 e 97 Cost.;
  • la nullità degli atti per carenza di potere e difetto di elementi essenziali, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990;
  • la disparità di trattamento;
  • la violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza, con richiamo all’art. 32 della legge n. 69/2009 e alle linee guida per i siti web della pubblica amministrazione;
  • la violazione dei principi di imparzialità e correttezza della procedura selettiva;
  • la prospettata illegittimità costituzionale dell’art. 22 della legge n. 247/2012 per violazione degli artt. 3, 4, 24, 34, 35 e 41 Cost., nonché dei principi di irretroattività e tutela dell’affidamento.

Fase cautelare e trasposizione

Con parere interlocutorio n. 2059/2015 del 10 luglio 2015, la Sezione Seconda aveva accolto l’istanza cautelare e ammesso temporaneamente il ricorrente alla frequenza del corso, chiedendo al Ministero della Giustizia la trasmissione della relazione di rito.

Successivamente, il Consiglio Nazionale Forense aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. Il ricorso era stato quindi riassunto davanti al T.A.R. Lazio - Roma, Sezione III, nell’ambito del giudizio n. 11917/2015.

Definizione del giudizio davanti al TAR

Il giudizio trasposto davanti al T.A.R. Lazio è stato definito con decreto di perenzione n. 1875/2021 del 24 maggio 2021. Nel 2024 il difensore del ricorrente ha comunicato tale circostanza in risposta alla richiesta della Sezione di verificare la permanenza dell’interesse alla definizione del ricorso straordinario.

Decisione del Consiglio di Stato

Considerata la trasposizione del ricorso e la definizione per perenzione del giudizio davanti al T.A.R., la Sezione Prima ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per trasposizione.

Il Collegio non ha esaminato i motivi di ricorso, la questione di legittimità costituzionale né l’istanza cautelare, poiché la controversia non era più procedibile in sede straordinaria.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaConcorsi pubbliciOrganizzazione degli ordini e collegi
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiProfessioni e ordini professionali
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardività

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