Cassazione Civile, Ordinanza n. 33317/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un detenuto aveva agito per ottenere l'adeguamento della retribuzione percepita per lavoro carcerario alle tariffe sindacali di settore, chiedendo differenze retributive relative ad alcuni mesi in cui aveva svolto mansioni all'interno di diversi istituti penitenziari. Il Tribunale aveva respinto l'eccezione di prescrizione estintiva sollevata dal Ministero per le differenze maturate oltre il quinquennio anteriore all'atto interruttivo; la Corte d'appello, invece, aveva ritenuto prescritte le prime differenze, assumendo che le prestazioni rese nel 2016 e quelle rese nel 2018 appartenessero a rapporti distinti, in ragione delle pause temporali, del cambio di istituto e del mutamento delle mansioni. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione delle norme sul lavoro penitenziario e dell'art. 2948 c.c., sostenendo che, nel lavoro carcerario, le interruzioni dipendenti da chiamata, rotazione e avvicendamento devono essere considerate mere sospensioni e non cessazioni del rapporto, salvo prova contraria a carico dell'amministrazione; ha inoltre censurato la decisione per aver invertito l'onere della prova e per non aver considerato che, anche in presenza di rapporti successivi con lo stesso datore, la prescrizione non decorre finché perdura il rapporto successivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, nel lavoro carcerario inframurario, la prescrizione non decorre durante lo svolgimento del rapporto per la situazione di metus del detenuto-lavoratore e per l'assenza di stabilità del rapporto; le interruzioni fisiologiche dovute ai meccanismi di chiamata, rotazione e avvicendamento non equivalgono a cessazione del rapporto e, quindi, non fanno decorrere la prescrizione finché perduri la detenzione, salvo che l'amministrazione provi fatti obiettivamente incompatibili con la prosecuzione del rapporto. Poiché la sentenza impugnata aveva tratto la cessazione del rapporto dal cambio di mansioni e di istituto penitenziario e aveva posto a carico del lavoratore la prova contraria, la Cassazione l'ha cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla prescrizione quinquennale delle differenze retributive; la Corte ne limita l'operatività nei rapporti di lavoro carcerario secondo i principi sulla sospensione della prescrizione durante la pendenza del rapporto
invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina del lavoro penitenziario e alla sua funzione rieducativa
art. 20, commi 1 e 3, L. 354/1975
invocato dal ricorrente per sostenere la specificità del lavoro carcerario e la natura delle chiamate/assegnazioni al lavoro
richiamato per censurare l'erronea distribuzione dell'onere probatorio sulla cessazione del rapporto
richiamato per contestare la valutazione delle prove e dei fatti posti a base della decisione
richiamato nel motivo di ricorso insieme alle altre norme processuali
Massime di principio
- Nel lavoro carcerario inframurario la prescrizione dei diritti retributivi non decorre durante lo svolgimento del rapporto, perché la peculiare condizione del detenuto può integrare una situazione di metus idonea a sospenderla.
- Le interruzioni del lavoro carcerario determinate da meccanismi fisiologici di chiamata, rotazione, avvicendamento o trasferimento tra istituti, se non accompagnate da fatti incompatibili con la prosecuzione del rapporto, non equivalgono a cessazione del rapporto ai fini della decorrenza della prescrizione.
- La cessazione del rapporto idonea a far riprendere il decorso della prescrizione deve essere allegata e provata dall'amministrazione che la eccepisce; non basta desumerla automaticamente dal mutamento di mansioni o di istituto penitenziario.
- In presenza di un rapporto di lavoro carcerario strutturalmente discontinuo, la prova della cessazione non può essere ricavata da elementi che siano compatibili con la normale organizzazione del lavoro penitenziario; occorrono fatti obiettivamente incompatibili con la prosecuzione del rapporto.
- La regola generale secondo cui la sospensione della prescrizione non si estende all'intero periodo di detenzione opera solo in assenza di una perdurante situazione di rapporto, mentre non giustifica la qualificazione di ogni interruzione come cessazione del rapporto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33251/2025 del 19/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33287/2025 del 19/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33292/2025 del 19/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33294/2025 del 19/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33297/2025 del 19/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33301/2025 del 19/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →