Sentenza del 01/04/2025 n. 490 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice monocratico ha accolto il ricorso e ha annullato l'avviso di accertamento. La Corte ha ritenuto che, alla luce dell'interpretazione favorevole al contribuente dell'art. 67 D.L. 18/2020 e dei correlati richiami normativi e circolari, l'atto notificato il 15/03/2024 risultava tardivo e doveva essere notificato entro il 31/12/2023; pertanto si è verificata la decadenza dal potere di accertamento. Spese compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU n. 1087, notificato il 15/03/2024 relativo all'anno 2018. La ricorrente deduceva la prescrizione/decadenza del potere accertatorio per decorrenza del termine quinquennale (avendo il termine ordinario per l'anno 2018 terminato il 31/12/2023), contestando l'applicazione temporale della sospensione dei termini prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020 (periodo di sospensione 8 marzo - 31 maggio 2020 e profili interpretativi connessi all'estensione dei termini).
Norme richiamate
comma 1 (sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso) e comma 4 (richiamo agli effetti sui termini di prescrizione e decadenza mediante art. 12 d.lgs. 159/2015).
Il giudice interpreta la norma in favore del contribuente: va applicata una sospensione generale di 85 giorni; inoltre esiste una proroga speciale fino al 31/12/2022 ma solo per i termini che scadessero entro il 31/12/2020. L'applicazione estensiva a termini con scadenza negli anni successivi va trattata con prudenza e, in caso di ambiguità, deve favorire il contribuente evitando di ampliare indebitamente il potere accertatorio degli enti impositori.
art. 12 d.lgs. 24/09/2015 n. 159
richiamato dal comma 4 dell'art. 67 D.L. 18/2020
Stabilisce che le sospensioni dei termini in favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali comportano, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini per gli adempimenti anche processuali e dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione; il giudice usa tale richiamo per delimitare l'ambito della proroga speciale fino al 31/12/2022 per i termini scadenti nel 2020.
art. 3, comma 3, legge 27/07/2000 n. 212 (Statuto del contribuente)
richiamato per l'eccezione alla deroga prevista dall'art. 67 comma 4
La norma generale è derogata dall'art. 67 per effetto del richiamo normativo; il giudice evidenzia tuttavia che l'interpretazione deve comunque rispettare il principio di tutela del contribuente.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 960/2025
La Cassazione in una pronuncia citata aveva ritenuto che la sospensione di cui all'art. 67 opera non solo per le attività con scadenza nel 2020, ma anche per quelle con scadenze successive, determinando uno spostamento del decorso dei termini per la durata della sospensione. Il giudice del caso discute tale orientamento alla luce del principio favor contribuentis e delle specifiche proroghe previste.
Decreto Corte di Cassazione n. 1630/2025
Ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato da alcuni giudici tributari e ha ribadito l'applicabilità della sospensione di 85 giorni anche per atti con scadenze successive al 2020; il giudice del merito prende atto della giurisprudenza ma sostanzia un'interpretazione che limita la specifica proroga al 31/12/2022 ai soli termini in scadenza nel 2020 e interpreta ambiguità in favore del contribuente.
Circolare Agenzia delle Entrate 6/E del 23/03/2020
La circolare ricorda che il comma 1 non sospende né esclude le attività degli Uffici ma disciplina la sospensione dei termini; segnala istruzioni per gli uffici atte a evitare lo svolgimento di attività che sollecitino spostamenti fisici. Il giudice la utilizza per argomentare che l'amministrazione doveva comunque adottare comportamenti organizzativi proporzionati e non ottenere un vantaggio indebito.
Circolare Agenzia delle Entrate 8/E (citata nel testo, anno indicato 2000)
Citata dal giudice quale richiamo amministrativo volto a distribuire nel tempo le notifiche degli atti per non concentrare le notifiche sul periodo successivo alla sospensione. Il giudice la usa a favore dell'idea che l'ente non debba trarre un vantaggio dalla sospensione e che una cattiva 'collocazione temporale' della sospensione possa determinare la decadenza.
art. 363-bis cod. proc. civ. (richiesta di questione pregiudiziale)
Richiesta da giudici di merito (Gorizia, Lecce) per risolvere il dubbio interpretativo sull'ambito temporale della sospensione; il giudice menziona tale interlocuzione con la Corte di Cassazione come contesto giurisprudenziale.
Massime di principio
- Calcolo dei termini: in caso di notifica tardiva di un atto accertativo entro il quinquennio verificare preventivamente se e come l'art. 67 D.L. 18/2020 abbia sospeso il decorso dei termini (sospensione di 85 giorni) e se ricorra la specifica proroga al 31/12/2022 (solo per termini in scadenza entro il 31/12/2020).
- Ambito della sospensione: esistono orientamenti giurisprudenziali discordanti; alcuni decidono per un'applicazione estensiva (spostamento dei termini anche per scadenze successive al 2020), altri privilegiano un'interpretazione che limita la proroga speciale ai termini con scadenza nel 2020. In caso di dubbio interpretativo il principio di tutela del contribuente può orientare il giudice a pronunciarsi a favore del contribuente.
- Prova dell'applicazione corretta: il contribuente che eccepisce prescrizione/decadenza deve dimostrare la scadenza originaria e la mancata o errata applicazione della sospensione da parte dell'ente (calcoli e periodi rilevanti). L'ente, se si è avvalso della sospensione, deve poter documentare la corretta collocazione temporale degli atti notificati.
- Prassi amministrativa: le circolari dell'Agenzia delle Entrate indicano precauzioni organizzative (es. distribuire le notifiche per evitare concentrazioni); l'inosservanza di tali indicazioni può essere valorizzata in giudizio a favore del contribuente quando l'ente ottenga un vantaggio indebito dalla sospensione.
- Consiglio pratico: prima di proporre ricorso o resistere verificare con attenzione il calcolo temporale (data iniziale del termine, applicazione dei 85 giorni, eventuale proroga al 31/12/2022) e, se la materia è controversa, considerare l'orientamento giurisprudenziale del giudice competente e la possibilità di ottenere compensazione spese in presenza di contrasto interpretativo rilevante.
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