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Sentenza

Sentenza del 01/04/2025 n. 18 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Con ricorso depositato il 6 agosto 2024, la società ha impugnato un avviso di accertamento relativo al 2018 e tre atti di recupero di crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, contestando la fondatezza dei rilievi, la motivazione degli atti, l’obbligo di conservare e produrre documentazione analitica e la competenza dell’Agenzia a valutare le attività di ricerca. Ha inoltre sostenuto che i crediti fossero documentati, che le ricerche fossero state svolte da personale qualificato e che le sanzioni fossero sproporzionate. L’Agenzia ha opposto l’inesistenza dei crediti e l’insufficienza della documentazione, rilevando, tra l’altro, l’assenza di fogli-presenza e relazioni sottoscritte, la carenza di personale e mezzi e anomalie nei rapporti con i soggetti incaricati delle ricerche.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Asti ha rigettato integralmente il ricorso. L’atto di recupero relativo a crediti asseritamente maturati nel 2016 e compensati nel 2018 è stato confermato anche perché non erano stati formulati specifici vizi propri dell’atto e l’inesistenza dei crediti era già stata accertata con due sentenze della stessa Corte, divenute definitive il 3 settembre 2024. Per i crediti riferiti al 2017 e al 2018, la Corte ha ritenuto applicabile l’obbligo documentale già previsto dal D.M. 27 maggio 2015 e ha rilevato che mancavano fogli-presenza nominativi, dichiarazioni sull’utilizzo di strumenti e attrezzature e relazioni sottoscritte dai soggetti incaricati. Ha inoltre considerato generiche le contestazioni della società e non confutate le specifiche anomalie esposte dall’Agenzia; non occorreva un parere del MISE, poiché la ragione del recupero era la mancata prova dell’effettivo sostenimento dei costi, non la valutazione tecnica dell’innovatività delle ricerche. Sono state confermate le sanzioni, determinate nella misura minima. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese di lite, liquidate in 10.000 euro oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 3, comma 11, D.L. 145/2013

    Tale testo normativo - intitolato "Attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo" - ha dettato le disposizioni applicative necessarie del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 D.L. 145/13 (come modificato dall'art. 1 co. 35 L. 190/14), fissando le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute a partire dai periodi di imposta successivi al 31.12.14 (e, pertanto, certamente applicabile al caso di specie).

    La disciplina del credito prevista dall’art. 3, comma 11, era attuata dal D.M. 27 maggio 2015 ed era applicabile alle spese sostenute nei periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2014; gli obblighi di documentazione non sono quindi sorti soltanto con la successiva legge 145/2018.

  • Art. 7, comma 5, D.M. 27 maggio 2015

    Il citato decreto ha disciplinato all'art. 7 la documentazione che deve essere fornita dai contribuenti al momento del controllo, statuendo al co. 5 gli obblighi di conservazione della documentazione utile a dimostrare l'ammissibilità ed effettività dei costi gravanti sulle imprese beneficiarie.

    L’impresa beneficiaria deve conservare ed esibire documenti idonei a dimostrare sia l’ammissibilità sia l’effettività dei costi. In particolare, per le spese di personale sono richiesti fogli-presenza nominativi con le ore dedicate alla ricerca; per strumenti e attrezzature, una dichiarazione sul periodo e sulla misura di utilizzo; per i contratti di ricerca, i contratti e una relazione sottoscritta dal soggetto incaricato sulle attività svolte. La mancanza di tale documentazione impedisce di provare i crediti portati in compensazione.

  • Art. 115 c.p.c.

    Questa circostanza deve essere valorizzata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., essendo pacifica nella giurisprudenza di legittimità l'applicazione anche nel processo tributario del principio di non contestazione, che, come noto, opera «esclusivamente sul piano probatorio, dovendo essere correlato con la natura indisponibile dei fatti controversi e con la specialità del contenzioso, sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza (Cass., Sez. 5, n. 8480 del 6.5.2020, Rv. 657623 - 01; Cass., Sez. 5, n. 12287 del 18.5.2018, Rv. 648373 - 01)» (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23839 del 12/07/2024 - dep. 05/09/2024).

    Il principio di non contestazione si applica anche al processo tributario sul piano probatorio, con le cautele dovute alla natura indisponibile dei fatti e alla specialità del contenzioso. La mancata contestazione specifica dei fatti dedotti dall’Ufficio può quindi essere valorizzata, salvo che le risultanze processuali inducano il giudice a escluderne l’esistenza.

  • Art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992

    La Corte ha respinto come inconferente il richiamo della ricorrente: la disposizione riguarda le decisioni degli organi di giustizia tributaria e non costituisce, nel caso esaminato, un vizio degli atti impositivi impugnati.

Massime di principio

  • Chi fruisce di un credito d’imposta per ricerca e sviluppo deve poter dimostrare con documenti adeguati e conservati l’effettivo sostenimento e l’ammissibilità dei costi; fatture e pagamenti, da soli, possono non bastare a provare le attività svolte.
  • Gli obblighi documentali previsti dalla disciplina attuativa possono essere applicabili anche prima di una successiva legge che li abbia esplicitati o rafforzati: occorre verificare la normativa vigente nel periodo d’imposta, compresi i decreti attuativi.
  • Se il recupero è fondato sulla mancata prova dell’esistenza dei costi e delle attività, la questione non coincide necessariamente con una valutazione tecnica sull’innovatività della ricerca; l’eventuale parere ministeriale non è automaticamente necessario.
  • Nel processo tributario è importante contestare in modo puntuale i fatti specifici posti a base dell’accertamento e produrre elementi idonei a confutarli. Contestazioni generiche e mancata risposta alle risultanze documentate dell’Ufficio possono indebolire sensibilmente la posizione del contribuente.
  • Un atto impugnato va contestato anche nei suoi specifici presupposti e vizi: l’assenza di censure puntuali può limitarne l’esame; inoltre, un accertamento definitivo intervenuto in altra causa può impedire di rimettere in discussione la stessa questione.
  • La decisione considera autonome le valutazioni del giudizio tributario rispetto ai provvedimenti assunti in sede penale cautelare: questi ultimi non determinano automaticamente l’esito della controversia fiscale.

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