Sentenza del 31/03/2025 n. 8479 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Gli accertamenti riguardavano l’IRPEF 2002 e 2003 e redditi esteri non dichiarati, in particolare plusvalenze derivanti dalla cessione delle quote del Calcio Napoli tramite la società lussemburghese Fesbo SA; a B.B. era contestato l’IRPEF 2002. A.A. ha dedotto, tra l’altro, motivazione apparente, decadenza dell’Ufficio per mancata tempestiva denuncia penale, efficacia del condono tombale per il 2002, inapplicabilità dell’art. 37 del D.P.R. n. 600/1973 perché la società sarebbe stata reale e non fittizia, e vizi relativi al quadro RW e agli obblighi dell’intermediario Finnat. B.B. ha formulato contestazioni analoghe e ha inoltre sostenuto che le quote a lei intestate erano solo formalmente sue, che aveva donato la propria partecipazione all’ex marito prima della distribuzione degli utili e che non aveva percepito i redditi contestati.
La decisione
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di A.A. e ha accolto quello di B.B. limitatamente all’omessa pronuncia sulle sue deduzioni personali circa la titolarità solo formale delle quote, la donazione all’ex marito e la mancata percezione dei redditi; gli altri motivi di B.B. sono stati rigettati o dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto applicabile l’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 sia all’interposizione reale sia a quella fittizia; ha inoltre confermato che il raddoppio dei termini non richiede la presentazione della denuncia penale entro il termine ordinario e che non è prevista una comunicazione preventiva per consentire al contribuente di provare l’adempimento tramite intermediario. La decisione è stata cassata nei limiti dell’accoglimento e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. A.A. è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 12.000 euro oltre spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato dovuto, se spettante, il doppio contributo unificato. Per B.B. le spese di legittimità saranno regolate dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
Art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973
Nulla, nel testo di questa disposizione, opera riferimento ad una pretesa distinzione tra l'ipotesi della interposizione reale o fittizia, in entrambi i casi il precetto trova applicazione.
I redditi formalmente intestati a un altro soggetto possono essere imputati al contribuente che ne risulti l’effettivo possessore per interposta persona, senza distinguere tra interposizione reale e fittizia. L’Amministrazione deve provare l’effettiva titolarità, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; il contribuente può provare l’assenza dell’interposizione o la mancata percezione dei redditi.
Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973
Il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011.
Per i periodi d’imposta interessati, il raddoppio dei termini di accertamento dipende dalla sussistenza di seri elementi che facciano sorgere l’obbligo di denuncia per un reato tributario; non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata entro il termine ordinario.
Art. 4, comma 4, del D.L. n. 167/1990
Quest'ultima si preoccupa però di assicurare piena tutela al diritto di difesa del contribuente, e gli consente di dimostrare che gli obblighi fiscali sono stati correttamente adempiuti dall'intermediario.
La tutela del contribuente consiste nella possibilità di dimostrare che gli obblighi dichiarativi sono stati adempiuti dall’intermediario; la legge non impone, secondo la decisione, una comunicazione preventiva dell’Ufficio. La mera affermazione dell’avvenuto adempimento non basta se non è accompagnata dall’indicazione e dalla prova delle modalità e della misura dell’adempimento.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge a seguito del rigetto del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- L’interposizione fiscale può essere contestata anche quando il soggetto interposto è una società effettivamente esistente e operativa: la distinzione tra interposizione reale e fittizia non esclude, da sola, l’applicazione dell’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973.
- Per imputare al contribuente redditi intestati a un terzo, l’Amministrazione deve dimostrare che il contribuente ne fosse l’effettivo possessore, anche attraverso presunzioni qualificate. Il contribuente può contrastare la ripresa provando l’assenza di interposizione o la mancata percezione, totale o parziale, dei redditi.
- Il raddoppio dei termini di accertamento, nei casi regolati dalla disciplina applicabile, non è subordinato alla presentazione della denuncia penale entro la scadenza ordinaria: rileva che sussista l’obbligo di denuncia per un reato tributario.
- Non si può presumere che gli obblighi di monitoraggio o dichiarativi siano stati assolti da un intermediario solo perché il contribuente lo afferma: occorre indicare e documentare quali adempimenti siano stati svolti e in quale misura.
- Il giudice d’appello deve pronunciarsi sulle specifiche difese riproposte dal contribuente. L’omessa decisione su contestazioni personali, potenzialmente decisive — come la titolarità effettiva delle quote e la percezione dei redditi — può comportare la cassazione con rinvio, anche se le altre censure sono respinte.
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