Cassazione Civile, Ordinanza n. 16132/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una parte aveva agito davanti al giudice di pace per ottenere dall'altra parte il rimborso di euro 217,50, corrispondenti all'imposta di registro versata per la registrazione di una precedente sentenza civile. Il giudice di pace aveva accolto la domanda, ritenendo che l'imposta di registro costituisse una spesa di registrazione posta, nei rapporti interni tra le parti del giudizio definito dalla sentenza, a carico della parte soccombente, e che la parte che avesse pagato l'intero importo potesse rivalersi pro quota. La banca, ricorrente in cassazione, ha dedotto cinque motivi: 1) nullità del giudizio di primo grado e della sentenza per difformità tra la data dell'udienza indicata nell'atto di citazione e quella riportata nella nota di iscrizione a ruolo e nel sistema dell'ufficio; 2) insussistenza dell'interesse ad agire, perché la sentenza da registrare costituiva già titolo esecutivo per recuperare le spese di registrazione, sicché non sarebbe stato necessario un nuovo giudizio; 3) violazione del principio del ne bis in idem e del giudicato, poiché la condanna alle spese conseguenti alla registrazione sarebbe già implicita nella precedente sentenza; 4) omesso esame dell'abusivo frazionamento del credito e della pretesa duplicazione di titoli esecutivi; 5) violazione delle regole sulla liquidazione delle spese, perché il giudice di pace avrebbe liquidato compensi superiori al valore della domanda. L'intimato non ha svolto attività difensiva in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la controversia rientrasse nell'ambito della decisione secondo equità necessaria del giudice di pace, in quanto di valore non eccedente il limite previsto dall'art. 113, secondo comma, c.p.c. Per le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, pubblicate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, il rimedio ordinario è l'appello a critica vincolata ex art. 339, terzo comma, c.p.c., e non il ricorso diretto per cassazione, salvo le ipotesi eccezionali di accordo per saltum o di equità concordata ex art. 114 c.p.c., non ricorrenti nel caso concreto. Di conseguenza, tutti i motivi sono rimasti assorbiti dalla rilevata inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva dell'intimato; è stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
gli atti dell'autorità giudiziaria in materia civile che definiscono il giudizio sono soggetti a imposta di registro.
art. 113, secondo comma, c.p.c.
il giudice di pace decide secondo equità le cause di valore non eccedente il limite legale, configurando un giudizio di equità necessaria.
art. 114 c.p.c.
consente il giudizio di equità facoltativo su concorde richiesta delle parti.
art. 339, terzo comma, c.p.c.
le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia.
art. 339, secondo comma, c.p.c.
è richiamato come parte del sistema delle impugnazioni delle sentenze del giudice di pace, ma nel caso concreto non ne ricorrevano i presupposti per il ricorso diretto per cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
invocato dalla ricorrente come base dei motivi di violazione di legge, ma non utile a superare il filtro di impugnabilità della sentenza equitativa.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
invocato per la dedotta nullità/omesso esame, ma in concreto il ricorso era inammissibile per la diversa ragione processuale dell'erroneo mezzo di impugnazione.
art. 360, secondo comma, c.p.c.
consente il ricorso per cassazione solo nelle ipotesi eccezionali previste, qui escluse.
art. 100 c.p.c.
richiamato nel motivo sull'interesse ad agire, ma non scrutinato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 474 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione al titolo esecutivo, senza esame nel merito per l'inammissibilità.
art. 2909 c.c.
richiamato a sostegno della violazione del giudicato/ne bis in idem, ma non esaminato nel merito.
art. 324 c.p.c.
richiamato a sostegno del giudicato formale, ma non esaminato nel merito.
art. 91 c.p.c.
richiamato in tema di spese di lite e loro liquidazione.
art. 82 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una sentenza del giudice di pace è resa nell'ambito dell'equità necessaria ex art. 113, secondo comma, c.p.c. e pubblicata dopo il d.lgs. n. 40 del 2006, il rimedio ordinario contro di essa è l'appello a critica vincolata ex art. 339, terzo comma, c.p.c., non il ricorso diretto per cassazione.
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza equitativa del giudice di pace è ammissibile solo nelle ipotesi eccezionali previste dal sistema, in particolare quando vi sia accordo delle parti per omettere l'appello o quando la decisione sia resa secondo equità su concorde richiesta delle parti; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- La qualificazione della controversia come rientrante nell'equità necessaria preclude l'esame nel merito dei motivi di ricorso per cassazione che presuppongono un sindacato ordinario sulla decisione.
- La verifica del corretto mezzo di impugnazione precede e assorbe ogni censura di merito o di rito dedotta contro la sentenza impugnata.
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