Cassazione Civile, Ordinanza n. 15722/2024 del 05/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento TARSU 2010 emesso dal Comune nei confronti della società contribuente. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto integralmente l’impugnazione della società, ritenendo illegittima la pretesa per mancata delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge, sostenendo che l’assenza di una delibera di assimilazione non comportava l’annullamento totale dell’imposta, ma al più l’applicazione della disciplina sui rifiuti speciali e la sola esclusione/riduzione della superficie tassabile limitatamente alle aree in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la società, nella denuncia originaria, aveva chiesto soltanto una riduzione del tributo per interventi tecnico-organizzativi e non l’esenzione, e che la CTR non aveva considerato questo dato né aveva esaminato compiutamente la questione della provenienza dei rifiuti speciali dalle attività interne al centro commerciale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e solo parzialmente il secondo. Ha affermato che, in assenza di delibera comunale di assimilazione, non deriva l’inapplicabilità della TARSU, ma opera la disciplina dell’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, con esenzione dalla tassazione solo della parte di locali in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati, restando a carico del contribuente l’allegazione e la prova dei presupposti dell’esclusione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto decisivo il mancato esame della circostanza che la contribuente aveva chiesto una riduzione e non l’esenzione, sicché su questo punto la sentenza impugnata andava cassata; ha invece respinto la doglianza nuova relativa alla provenienza dei rifiuti speciali dalle singole attività del centro commerciale, perché proposta per la prima volta in cassazione. Ne è seguita la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è invocato per denunciare violazione di legge sulla disciplina della tassazione dei rifiuti e sulla qualificazione dell’effetto derivante dalla mancata assimilazione
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è invocato per censurare l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti
art. 62, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
regola la determinazione della superficie tassabile TARSU e consente l’esclusione della parte di superficie in cui si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, con onere del contribuente di provare i presupposti dell’esenzione
art. 63, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina della tassa sui rifiuti urbani
art. 8, comma 2, Regolamento comunale
richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina locale sulla tassazione dei rifiuti
richiamato per il riparto dell’onere della prova sui presupposti dell’esenzione
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g)
attribuisce ai Comuni la facoltà di assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività economiche
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 2, 4, 5, 6, comma 1, lett. d), 7, comma 2, lett. b), e comma 3, lett. e), 21, commi 1, 2, lett. e) e g), e comma 7, 49, commi 10 e 14
definiscono la disciplina della gestione dei rifiuti, la distinzione tra rifiuti urbani e speciali, la privativa comunale, l’assimilazione e la riduzione tariffaria per i rifiuti avviati al recupero
incide sull’ambito della privativa comunale per le attività di recupero dei rifiuti urbani o assimilati
d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 7, comma 2
prevede una riduzione tariffaria, non l’esenzione, per i rifiuti speciali assimilati avviati a recupero direttamente dal produttore
art. 1, comma 190, L. 29 dicembre 2022, n. 197
richiamato nel contesto della sospensione del giudizio per valutare una eventuale definizione agevolata della controversia
Massime di principio
- In materia TARSU, la mancata delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani non comporta l’inesistenza del tributo, ma l’applicazione della disciplina dei rifiuti speciali, con esclusione dalla tassazione solo delle superfici in cui si formino esclusivamente rifiuti speciali non assimilati.
- L’esenzione o esclusione dalla superficie tassabile costituisce un’eccezione: il contribuente deve allegare e provare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano la non tassabilità della specifica area.
- La disciplina dell’avviamento al recupero dei rifiuti assimilati opera solo se il rifiuto è qualificabile come assimilato all’urbano e conduce, di regola, a una riduzione tariffaria proporzionale, non a un’esenzione totale dal prelievo.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto non trattate nella sentenza impugnata; la parte ricorrente deve indicare specificamente dove tali questioni siano state tempestivamente dedotte nel merito.
- L’omesso esame di un fatto decisivo sussiste quando il giudice di merito non consideri una circostanza specificamente dedotta e idonea, se esaminata, a incidere sulla decisione, come la diversa richiesta della contribuente di una riduzione e non di un’esenzione.
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