Sentenza n. 37/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento - della nota della Regione Puglia prot. n. 373078/2024 del 23/07/2024, avente ad oggetto “Cont. n. 1257/2023 Tar Puglia – Sedi di Bari Altea S.r.l. c Regione Puglia. Ottemperanza sentenza n. 551/2024”, con la quale il Dipartimento Promozione della Salute “RIGETTA l’istanza della società Altea Srl datata 18/10/2022 per le motivazioni già espresse con riferimento al rigetto della precedente (e identica) istanza del 18/06/2021”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego regionale dell'istanza per l'autorizzazione alla realizzazione e il rilascio del parere di compatibilità per ulteriori sette posti letto in RSA di mantenimento
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare e gestore di una RSAA già autorizzata e successivamente qualificata in RSA di mantenimento per 43 posti letto, ha impugnato la nota regionale del 23 luglio 2024, adottata in esecuzione della precedente sentenza del TAR n. 551/2024, con cui la Regione ha rigettato l'istanza del 18 ottobre 2022 per ulteriori sette posti letto. Sono stati dedotti: nullità del provvedimento per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 551/2024 e violazione dell'art. 1 l. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l.r. Puglia n. 15/2021, come modificato dall'art. 19 l.r. n. 51/2021, del regolamento regionale Puglia n. 4/2019 e dell'art. 2 l.r. n. 18/2020, nonché eccesso di potere per irrazionalità, illogicità e sviamento. La ricorrente sosteneva che il comma 1-bis dell'art. 5 l.r. n. 15/2021 fosse applicabile alle strutture ex art. 67 del regolamento regionale n. 4/2007 che avevano presentato domanda di riqualificazione, consentendo il completamento dei posti letto già autorizzati. La Regione aveva invece ritenuto l'istanza tardiva, perché presentata oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dalla DGR n. 522/2021, e comunque non riconducibile all'ambito applicativo del comma 1-bis.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso la violazione del giudicato: la precedente sentenza n. 551/2024 aveva imposto alla Regione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e puntualmente riferito al comma 1-bis dell'art. 5 l.r. n. 15/2021, ma non aveva riconosciuto la fondatezza della pretesa sostanziale né precluso una decisione negativa. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., il giudizio sul silenzio non aveva definito il merito della richiesta, lasciando alla Regione lo spazio di valutazione spettantele. L'obbligo conformativo è stato ritenuto adempiuto, anche se la Regione ha sostanzialmente riproposto le ragioni già espresse nel precedente diniego, poiché il nuovo provvedimento ha fornito un riscontro espresso e motivato sull'istanza. Nel merito, il TAR ha ritenuto corretta la tardività dell'istanza del 18 ottobre 2022. La DGR n. 522/2021, pubblicata sul BURP del 9 aprile 2021, imponeva alle strutture interessate di presentare al Comune l'istanza di autorizzazione entro sessanta giorni dalla pubblicazione; il termine decorreva dal 10 aprile 2021 e scadeva l'8 giugno 2021. L'istanza del 2022, successiva alla conclusione del percorso di riqualificazione, non poteva essere rimessa in termini dalla successiva introduzione del comma 1-bis. Il TAR ha inoltre condiviso l'interpretazione regionale secondo cui il comma 1-bis si applica alle RSAA che non abbiano chiesto la riqualificazione o che, pur avendola chiesta, non abbiano ottenuto la conversione di tutti i posti oggetto dell'autorizzazione, mentre non consente di ampliare tardivamente il numero dei posti ammessi alla procedura di riqualificazione dalla DGR n. 522/2021. La nota regionale precedente del 4 luglio 2022, che aveva già respinto la richiesta relativa a 50 posti letto, non era stata impugnata. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, c.p.a.
Nel giudizio avverso il silenzio, l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere non implica necessariamente una decisione sulla fondatezza della pretesa sostanziale, salvo i casi previsti dalla disposizione; pertanto, la precedente sentenza non aveva consumato lo spazio di valutazione spettante alla Regione.
art. 5 l.r. Puglia n. 15/2021
Il comma 1-bis, introdotto successivamente alla procedura di riqualificazione, non è stato ritenuto idoneo a riaprire o prorogare il termine perentorio per la presentazione delle istanze né a consentire l'ampliamento tardivo dei posti ammessi alla riqualificazione.
art. 19 l.r. Puglia n. 51/2021
La disposizione modificativa, introducendo il comma 1-bis dell'art. 5 l.r. n. 15/2021, non determina una rimessione in termini per le strutture che avevano omesso di presentare tempestivamente l'istanza prevista dalla DGR n. 522/2021.
DGR Puglia n. 522/2021
le RSAA ex art. 67 RR 4/2007 che hanno presentato istanza di qualificazione in RSA di cui al RR 4/2019 [...] devono inoltrare al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione [...] Il tutto deve pervenire alla competente Sezione regionale entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento sul BURP
La deliberazione ha previsto un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione delle istanze di autorizzazione alla realizzazione, decorrente dalla pubblicazione sul BURP; nel caso concreto il termine è stato ritenuto scaduto l'8 giugno 2021.
art. 7-bis l.r. Puglia n. 53/2017
Costituisce il quadro normativo della procedura di riqualificazione delle strutture ex art. 67 del regolamento regionale n. 4/2007 in RSA.
regolamento regionale Puglia n. 4/2019
Disciplina la qualificazione in RSA di mantenimento e i relativi requisiti, sulla base dei quali la struttura era stata ammessa alla riqualificazione per 43 posti letto.
Massime di principio
- La sentenza che, in un giudizio avverso il silenzio, ordina all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso non preclude, di regola, l'adozione di un diniego, quando non abbia accertato la fondatezza della pretesa sostanziale ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a.; il giudicato è rispettato mediante un riscontro espresso, puntuale e motivato sull'istanza.
- L'amministrazione adempie all'obbligo conformativo derivante da una pronuncia sul silenzio quando adotta un provvedimento espresso che esamina specificamente la domanda e le disposizioni invocate, anche se giunge a una conclusione negativa e ripropone, purché in un quadro motivazionale riferito alla nuova istanza, ragioni già prospettate in precedenza.
- Un termine qualificato come perentorio da un atto amministrativo generale per la presentazione di un'istanza di autorizzazione non può essere riaperto o prorogato, in assenza di una previsione espressa, da una successiva modifica normativa che ampli o chiarisca l'ambito sostanziale della disciplina.
- La disposizione sopravvenuta che consente determinati lavori o il mantenimento di posti già autorizzati non può essere utilizzata per ampliare tardivamente il numero dei posti letto ammessi a una procedura di riqualificazione già definita né per superare il termine perentorio stabilito per la presentazione dell'istanza.
- Nel giudizio sul silenzio, l'accertamento dell'obbligo di provvedere lascia impregiudicata la discrezionalità amministrativa sulla fondatezza della domanda, salvo che il giudice abbia specificamente accertato che non residuino margini di valutazione o ulteriori adempimenti istruttori.
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