L.R. Puglia 53/2017
Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Puglia un’unica tipologia di struttura residenziale socio-sanitaria, la RSA, articolata in livelli di intensità assistenziale e destinata ai non autosufficienti. Definisce utenza, prestazioni, quote a carico del SSR, fabbisogni regionali e regole per cure domiciliari e accordi con le RSA. Alcune disposizioni originarie sono state poi modificate o abrogate nel 2018.
Riorganizzazione delle RSA pugliesi per l’assistenza residenziale ai non autosufficienti
Riorganizzazione delle RSA per i non autosufficienti in Puglia
La legge regionale disciplina l’assetto delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. L’obiettivo è semplificare l’accesso alle prestazioni extra-ospedaliere e ricondurre l’offerta a un modello unitario di Residenza sanitaria assistenziale (RSA), applicabile nel territorio della Regione Puglia.
Finalità e modello organizzativo
La normativa istituisce un’unica tipologia di struttura non ospedaliera, la RSA, destinata a soggetti non autosufficienti per i quali siano venute meno le potenzialità di recupero delle funzioni residue e vi sia aggravamento del danno. La struttura è pensata per garantire prestazioni socio-sanitarie, assistenziali, socio-riabilitative e tutelari in ambito residenziale extra-ospedaliero.
Classificazione delle strutture e articolazione interna
La RSA è articolata, nella disciplina consolidata, in:
- RSA estensiva;
- RSA di mantenimento.
I moduli o nuclei della RSA possono avere diversa intensità assistenziale, nel rispetto dei diversi standard di personale e di prestazioni. All’interno della stessa RSA possono coesistere nuclei per anziani non autosufficienti e nuclei per persone affette da demenza.
Destinatari e prestazioni della RSA estensiva
La RSA estensiva eroga trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie non caratterizzate da particolari criticità o sintomi complessi, ma che richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore.
Le prestazioni comprendono, in particolare:
- interventi medici, infermieristici, riabilitativi e di ri-orientamento in ambiente protesico;
- prestazioni tutelari;
- accertamenti diagnostici;
- assistenza farmaceutica;
- fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici previsti dal d.p.c.m. 12 gennaio 2017;
- educazione terapeutica al paziente e al caregiver.
La durata del trattamento estensivo è di norma non superiore a 60 giorni ed è stabilita in base alle condizioni dell’assistito, mediante specifica valutazione multidimensionale secondo modalità definite dalla Giunta regionale. I trattamenti estensivi sono a carico integrale del Servizio sanitario regionale.
Utenza della RSA estensiva
Sono ospitate nella RSA estensiva:
- persone non più in età evolutiva o ultra sessantaquattrenni con alterazioni morbose stabilizzate o morfo-funzionali, già oltre la fase acuta e già trattate intensivamente, ma bisognose di trattamenti protratti nel tempo e non ulteriormente eleggibili per percorsi di cura o recupero in ospedale o in centri di riabilitazione ex art. 26 l. n. 833/1978;
- persone anziane con patologie cronico-degenerative non richiedenti assistenza ospedaliera, compresi soggetti con patologie psico-geriatriche, come la demenza senile.
RSA di mantenimento e contenuto delle prestazioni
La RSA di mantenimento eroga prevalentemente trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, compresi interventi di sollievo per chi presta le cure. Le prestazioni includono:
- cure mediche, infermieristiche, riabilitative e di ri-orientamento in ambiente protesico;
- prestazioni tutelari;
- accertamenti diagnostici;
- assistenza farmaceutica;
- fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici del d.p.c.m. 12 gennaio 2017;
- educazione terapeutica al paziente e al caregiver;
- attività di socializzazione e animazione.
Per tali trattamenti, il SSR sostiene una quota pari al 50% della tariffa giornaliera.
Fabbisogno regionale, contrattualizzazione e tariffe
La Giunta regionale, mediante apposito regolamento, definisce il fabbisogno regionale, compresi i posti letto da contrattualizzare nelle RSA, ferma restando la dotazione già contrattualizzata con il SSR. Tramite le procedure di concertazione previste dalla legge, la Giunta definisce anche il modello organizzativo della RSA.
Per le prestazioni disciplinate dalla legge si applicano, fino a nuove determinazioni della Giunta regionale, le tariffe e le quote di compartecipazione del SSR vigenti alla data di entrata in vigore della legge.
Contenziosi sulle quote di compartecipazione
I direttori delle ASL sono incaricati di definire i contenziosi pendenti relativi alle quote di compartecipazione del SSR. La definizione è subordinata:
- all’acquisizione del parere legale sulla convenienza della transazione;
- alla presenza dell’accantonamento nel fondo rischi del bilancio della relativa copertura finanziaria.
Cure domiciliari e rapporti con le RSA
Il domicilio resta il luogo privilegiato di cura. Se la ASL non riesce a soddisfare il fabbisogno di cure domiciliari per soggetti non autosufficienti tramite personale proprio o convenzionato, può stipulare accordi contrattuali con le RSA, tramite procedure di evidenza pubblica, purché queste siano autorizzate e accreditate per l’erogazione delle cure domiciliari e nel rispetto del fabbisogno fissato dal regolamento regionale.
Il regolamento regionale disciplina le modalità di autorizzazione delle cure domiciliari e le relative procedure di erogazione.
Regime vigente e modifiche successive
Il testo consolidato evidenzia che alcune disposizioni originarie sono state oggetto di modifica nel 2018 e che l’articolo sulla gestione diretta dei nuovi posti letto è stato poi abrogato. Rimane invece vigente l’impianto generale sulla riorganizzazione delle RSA, sui livelli assistenziali, sul fabbisogno regionale e sulle cure domiciliari, nei limiti della disciplina consolidata riportata.
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